Art. 27 
 
 
              Interventi di cooperazione allo sviluppo 
                con finanziamento dell'Unione europea 
 
  1. Per realizzare e  monitorare  interventi  di  cooperazione  allo
sviluppo  con  il  finanziamento   dell'Unione   europea   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  le
rappresentanze diplomatiche  e  gli  uffici  consolari  possono,  nei
limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di personale non  appartenente
alla pubblica amministrazione, per la durata degli  interventi,  alle
medesime  condizioni  previste  per   l'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione allo sviluppo,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015,  n.
113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha  proprie  sedi,
il presente comma si applica  fino  al  subentro  dell'Agenzia  nella
responsabilita' per gli interventi stessi. 
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi  di  cui  al
comma 1 puo' essere  effettuato  da  un  revisore  legale  o  da  una
societa' di revisione legale individuati nel rispetto del codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.  
 
          Note all'art. 27: 
              Il testo dell'articolo  6,  comma  2,  della  legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, cosi' recita: 
              "Art.  6.  Partecipazione  ai   programmi   dell'Unione
          europea 
              (Omissis). 
              2. L'Italia  contribuisce  altresi'  all'esecuzione  di
          programmi   europei   di   aiuto   allo   sviluppo,   anche
          partecipando  alla  gestione  centralizzata  indiretta,  di
          norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.". 
              Il testo dell'articolo 11, comma  1,  del  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale del  22  luglio  2015  n.  113  (Regolamento
          recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione
          allo sviluppo),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          luglio 2015, n. 175, cosi' recita: 
              "Art.   11.   Realizzazione   degli    interventi    di
          cooperazione all'estero 
              1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le  iniziative
          di cooperazione mediante: 
              a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; 
              b) l'invio in missione di dipendenti propri o di  altre
          amministrazioni pubbliche; 
              c)   personale   non   appartenente    alla    pubblica
          amministrazione mediante l'invio in missione o  la  stipula
          di  contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato,
          disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei  principi
          fondamentali dell'ordinamento italiano.". 
              Il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91.