Art. 27 
 
      Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali 
 
  1. I proprietari  di  animali  da  compagnia  tenuti  a  scopo  non
commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che  ne  erano
in possesso prima della loro  iscrizione  nell'elenco  dell'Unione  o
nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono  affidare
gli esemplari a strutture  pubbliche  o  private  autorizzate,  anche
estere o sono autorizzati a  detenerli  fino  alla  fine  della  vita
naturale degli esemplari, purche' il possesso sia denunciato  secondo
quanto previsto dall'articolo 26, comma  1,  e,  nella  denuncia,  il
proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie,  al
sesso ed  all'eta'  degli  esemplari  nonche'  la  descrizione  delle
modalita' di confinamento  e  delle  misure  adottate  per  garantire
l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita. 
  2.  Il  Ministero,  valutata  la  comunicazione   ricevuta   e   le
informazioni   fornite,   puo'   disporre   i   controlli    previsti
dall'articolo  13,  al  fine  di   verificare   l'impossibilita'   di
riproduzione e di fuoriuscita. 
  3. Nel caso venga accertata la non idoneita' del confinamento o  si
verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati  e
il Ministero ne dispone secondo le modalita'  previste  dall'articolo
25, comma 7. 
  4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica  nel  proprio
sito internet le linee guida per la corretta gestione  degli  animali
di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi  alla  detenzione
di detti animali. 
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  attuano
propri programmi di educazione e sensibilizzazione,  con  particolare
riferimento alla possibilita'  per  i  proprietari  di  consegnare  a
strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli  animali
che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di  cui
al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma  1  alle
quali gli esemplari possono essere consegnati. 
  6. Nessun indennizzo e' dovuto per  la  soppressione  di  esemplari
eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.