Art. 27 Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali 1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purche' il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle modalita' di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita. 2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, puo' disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di riproduzione e di fuoriuscita. 3. Nel caso venga accertata la non idoneita' del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilita' per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati. 6. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.