Art. 27 
 
                  Titoli professionali del diporto 
 
  1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 36-bis. 
 
                  Titoli professionali del diporto 
 
  1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo
svolgimento dei servizi di  coperta:  ufficiale  di  navigazione  del
diporto di 2ª classe. 
  2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentito il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172,  al  fine
di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di  coperta
della nautica da diporto e di  assicurare  piena  compatibilita'  dei
titoli professionali del diporto con le  innovazioni  introdotte  dal
presente articolo.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  3,
          dell'art.  17,  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  3,
          dell'art. 2, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172: 
              «Art. 2 (Unita' da diporto impiegate  in  attivita'  di
          noleggio). - Omissis. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno  o
          piu' regolamenti concernenti: 
                a)    il    conseguimento    della     qualificazione
          professionale di comandante di nave da diporto  adibita  al
          noleggio di cui al comma 2; 
                b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
          da diporto impiegate in attivita' di noleggio,  nonche'  la
          determinazione   del   numero   minimo    dei    componenti
          l'equipaggio,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative; 
                c) i titoli e  le  qualifiche  professionali  per  lo
          svolgimento dei servizi di bordo delle  unita'  da  diporto
          impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto; 
                d) l'attuazione delle disposizioni dell'art.  10  del
          decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  647,  come
          modificato dal presente articolo. 
              Omissis.».