Art. 27 
 
 
                 Relazione del Ministro dell'interno 
 
  1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con  relazione
alle Camere sulle speciali misure di protezione per  i  testimoni  di
giustizia,  sulla  loro  efficacia  e  sulle  modalita'  generali  di
applicazione, senza riferimenti nominativi. 
  2. Nella relazione di cui al  comma  1,  il  Ministro  dell'interno
indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri
protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre
per  l'assistenza  economica  relativa  alle   speciali   misure   di
protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica
anche l'ammontare  delle  elargizioni  straordinarie  concesse  e  le
esigenze  che  le  hanno   motivate,   nonche'   eventuali   esigenze
strumentali od operative connesse alla funzionalita' e all'efficienza
del Servizio centrale di protezione e dei relativi  nuclei  operativi
territoriali.