Art. 270 
 
 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione 
 
                   (art. 106, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la
stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a  contrarre
garanzia assicurativa per  la  copertura  dei  rischi  professionali,
sostenendo l'onere del premio con i fondi  appositamente  accantonati
nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero  ricorrendo  a
stanziamenti  di  spesa  all'uopo  previsti  dalla  singole  stazioni
appaltanti. L'importo da garantire non puo' essere superiore al dieci
per cento  del  costo  di  costruzione  dell'opera  progettata  e  la
garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il  rischio  per
il maggior costo per le varianti di cui all'articolo  132,  comma  1,
lettera e), del codice. 
 
              Note all'art. 270 
              -  Per  il  testo  dell'articolo   132,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 161.