Art. 272 
 
   Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento 
 
            dei contratti pubblici di servizi e forniture 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5,  lettera
c), e 10 del  codice,  le  fasi  in  cui  si  articola  ogni  singola
acquisizione sono eseguite  sotto  la  cura  e  la  vigilanza  di  un
responsabile  del  procedimento,   nominato   dalle   amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito dei  propri  dipendenti  di  ruolo,  fatto
salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  5,  del   codice,
contestualmente alla decisione di procedere  all'acquisizione  ovvero
eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto  di
programmazione di cui all'articolo 271, ove presente. 
    2.  Il  responsabile  del  procedimento  provvede  a  creare   le
condizioni affinche' l'acquisizione possa  essere  condotta  in  modo
unitario in relazione a  tempi  e  costi  preventivati  nonche'  alla
sicurezza e salute dei lavoratori oltre che  agli  ulteriori  profili
rilevanti  eventualmente  individuati  in  sede  di  verifica   della
fattibilita' del singolo intervento. 
    3. Nello svolgimento delle attivita'  di  propria  competenza  in
ordine alla singola acquisizione, il  responsabile  del  procedimento
formula proposte agli organi competenti secondo  l'ordinamento  della
singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati  e
informazioni: 
    a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della
programmazione di cui all'articolo 271; 
    b)  nella  fase  di  procedura  di  scelta  del  contraente   per
l'affidamento dell'appalto; 
    c) nella fase di monitoraggio  dei  tempi  di  svolgimento  della
procedura di affidamento; 
    d) nelle fasi di esecuzione e verifica  della  conformita'  delle
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
    4. Il responsabile del procedimento e' un funzionario,  anche  di
qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice. 
    5. Il responsabile del  procedimento  svolge,  nei  limiti  delle
proprie competenze professionali,  anche  le  funzioni  di  direttore
dell'esecuzione del contratto, a meno di  diversa  indicazione  della
stazione appaltante. 
    6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10,  comma  9,  del
codice garantiscono lo svolgimento dei  compiti  di  loro  competenza
previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al
presente  regolamento,  nominando  uno  o  piu'  soggetti  anche   in
relazione alle varie fasi procedurali. 
 
              Note all'art. 272 
              - Il testo dell'art. 5, comma 5, lettera c), del citato
          D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 5  (Regolamento  e  capitolati)  -  (...)  5.  Il
          regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in
          volta richiamato, detta le disposizioni  di  attuazione  ed
          esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a) -b) (omissis) 
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico;” 
              - Il testo dell'art. 10 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e
          di esecuzione dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e
          forniture) - 1. Per ogni singolo intervento da  realizzarsi
          mediante  un   contratto   pubblico,   le   amministrazioni
          aggiudicatrici nominano, ai  sensi  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, un responsabile del procedimento,  unico  per
          le    fasi    della    progettazione,     dell'affidamento,
          dell'esecuzione. 
              2. Il responsabile  del  procedimento  svolge  tutti  i
          compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal
          presente codice, ivi compresi gli affidamenti in  economia,
          e alla vigilanza sulla corretta esecuzione  dei  contratti,
          che non siano specificamente attribuiti ad altri  organi  o
          soggetti. 
              3. In particolare, il  responsabile  del  procedimento,
          oltre  ai  compiti   specificamente   previsti   da   altre
          disposizioni del presente codice: 
              a) formula proposte e fornisce dati e  informazioni  al
          fine della  predisposizione  del  programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture,   e   della   predisposizione   dell'avviso   di
          preinformazione; 
              b)  cura,  in  ciascuna  fase   di   attuazione   degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
              c) cura  il  corretto  e  razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
              d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,  ritardi
          nell'attuazione degli interventi; 
              e) accerta la libera disponibilita' di aree e  immobili
          necessari; 
              f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e
          le  informazioni   relativi   alle   principali   fasi   di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza; 
              g)  propone   all'amministrazione   aggiudicatrice   la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
              h) propone l'indizione, o, ove  competente,  indice  la
          conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati. 
              4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti
          del responsabile del procedimento, coordinando con  essi  i
          compiti del direttore dell'esecuzione del contratto  e  del
          direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori  in  materia
          di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
          l'esecuzione, previsti dal decreto  legislativo  14  agosto
          1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. 
              5. Il  responsabile  del  procedimento  deve  possedere
          titolo di studio e  competenza  adeguati  in  relazione  ai
          compiti per cui e' nominato.  Per  i  lavori  e  i  servizi
          attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere  un
          tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve  essere
          un dipendente di ruolo. In caso  di  accertata  carenza  di
          dipendenti  di  ruolo  in  possesso   di   professionalita'
          adeguate, le  amministrazioni  aggiudicatrici  nominano  il
          responsabile del procedimento tra i  propri  dipendenti  in
          servizio. 
              6.   Il   regolamento   determina   i   requisiti    di
          professionalita'    richiesti    al    responsabile     del
          procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la
          tipologia, per i quali  il  responsabile  del  procedimento
          puo'  coincidere  con  il  progettista.   Le   ipotesi   di
          coincidenza tra responsabile del procedimento  e  direttore
          dell'esecuzione   del   contratto   sono   stabilite    dal
          regolamento, in conformita' all'articolo 119. 
              7. Nel caso in  cui  l'organico  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del responsabile del  procedimento,  secondo  quanto
          attestato dal dirigente competente, i compiti  di  supporto
          all'attivita' del  responsabile  del  procedimento  possono
          essere affidati, con le  procedure  previste  dal  presente
          codice  per  l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai
          soggetti  aventi  le  specifiche  competenze  di  carattere
          tecnico,   economico   -    finanziario,    amministrativo,
          organizzativo, e legale,  che  abbiano  stipulato  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 
              8. Il nominativo del responsabile del  procedimento  e'
          indicato nel bando o avviso con cui si indice la  gara  per
          l'affidamento del contratto di lavori, servizi,  forniture,
          ovvero, nelle procedure in cui non vi sia  bando  o  avviso
          con  cui  si  indice  la  gara,  nell'invito  a  presentare
          un'offerta. 
              9.  Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni e enti pubblici, in conformita' ai principi
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del  presente  codice
          alla cui osservanza sono tenuti.”