Art. 273 
 
        Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 
 
    1. Il responsabile  del  procedimento,  nel  rispetto  di  quanto
previsto    dall'ordinamento    della     singola     amministrazione
aggiudicatrice, in base all'articolo 10, comma 2, del codice: 
    a)  predispone  ovvero   coordina   la   progettazione   di   cui
all'articolo 279, comma 1, curando la promozione, ove necessario,  di
accertamenti  ed  indagini  preliminari  idonei   a   consentire   la
progettazione; 
    b)  formula  proposta  all'amministrazione   aggiudicatrice   del
sistema di affidamento dell'intervento; 
    c) coordina ovvero cura l'andamento delle  attivita'  istruttorie
dirette   alla   predisposizione   del   bando   di   gara   relativo
all'intervento; 
    d)  coordina  le  attivita'  necessarie  per  la   nomina   della
commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84
del codice, da parte dell'organo competente e le  relative  procedure
sotto il profilo della tempistica e delle modalita' da seguire; 
    e) compie le  azioni  dirette  a  garantire  un  adeguato  flusso
informativo e di comunicazione  tra  la  commissione  giudicatrice  e
l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento
delle attivita' di rispettiva competenza; 
    f)  effettua  le  attivita'  dirette  a  monitorare  i  tempi  di
svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine  di
realizzare le condizioni per  il  corretto  e  razionale  svolgimento
della    procedura,     segnalando     agli     organi     competenti
dell'amministrazione    aggiudicatrice     eventuali     disfunzioni,
impedimenti, ritardi; 
    g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione  ove
nominato, le  attivita'  di  controllo  e  vigilanza  nella  fase  di
esecuzione,  fornendo  all'organo   competente   dell'amministrazione
aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi  utili  anche  ai  fini
dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e  del
ricorso agli strumenti di  risoluzione  delle  controversie,  secondo
quanto stabilito dal codice, nonche' ai fini dello svolgimento  delle
attivita' di verifica della conformita'  delle  prestazioni  eseguite
con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 
    h) compie,  su  delega  del  datore  di  lavoro  committente,  in
coordinamento con  il  direttore  dell'esecuzione  ove  nominato,  le
azioni  dirette  a  verificare,  anche  attraverso  la  richiesta  di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto,  da  parte
dell'esecutore, delle  norme  sulla  sicurezza  e  sulla  salute  dei
lavoratori sui luoghi di lavoro; 
    i)   provvede   alla   raccolta,    verifica    e    trasmissione
all'Osservatorio degli  elementi  relativi  agli  interventi  di  sua
competenza; 
    l) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo  26,  comma
3, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  i  compiti  ivi
previsti. 
    2. Il responsabile del procedimento svolge i propri  compiti  con
il supporto dei dipendenti dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Nei
casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del  codice,
il  responsabile   del   procedimento   propone   all'amministrazione
aggiudicatrice l'affidamento delle attivita' di supporto  secondo  le
procedure e con le modalita' previste dal  codice  per  l'affidamento
dei servizi. Gli affidatari  dei  servizi  di  supporto  non  possono
partecipare alla procedura di affidamento  degli  appalti  nonche'  a
subappalti con  riferimento  ai  quali  abbiano  espletato  i  propri
compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto  che  risulti
controllato, controllante o collegato a  questi  ai  sensi  dell'art.
2359 del codice civile. 
 
              Note all'art. 273 
              - Per il testo dell'art. 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
          n. 163, si veda nelle Note all'art. 272. 
              - Il testo dell'art. 84 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  84  (Commissione  giudicatrice   nel   caso   di
          aggiudicazione con il criterio dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa) - 1.  Quando  la  scelta  della  migliore
          offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente
          piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e'  demandata  ad  una
          commissione  giudicatrice,  che  opera  secondo  le   norme
          stabilite dal regolamento. 
              2. La commissione, nominata dall'organo della  stazione
          appaltante competente ad effettuare la scelta del  soggetto
          affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari
          di componenti, in numero massimo di cinque,  esperti  nello
          specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 
              3.  La  commissione  e'  presieduta  di  norma  da   un
          dirigente della stazione appaltante e, in caso di  mancanza
          in organico, da un funzionario  della  stazione  appaltante
          incaricato  di  funzioni  apicali,   nominato   dall'organo
          competente. 
              4. I commissari diversi dal Presidente non devono  aver
          svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
          tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
          affidamento si tratta. 
              5. Coloro che nel biennio  precedente  hanno  rivestito
          cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere
          nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati
          dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno   prestato
          servizio. 
              6. Sono esclusi da successivi incarichi di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              7. Si applicano ai commissari le  cause  di  astensione
          previste dall'art. 51 cod. proc. civ. 
              8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati
          tra i funzionari della  stazione  appaltante.  In  caso  di
          accertata carenza in organico di adeguate professionalita',
          nonche' negli altri casi previsti dal  regolamento  in  cui
          ricorrono esigenze oggettive  e  comprovate,  i  commissari
          diversi  dal  presidente  sono  scelti  tra  funzionari  di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          ovvero con un criterio di rotazione  tra  gli  appartenenti
          alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza. 
              9. Gli elenchi di cui  al  comma  8  sono  soggetti  ad
          aggiornamento almeno biennale. 
              10. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
              11. Le spese relative alla  commissione  sono  inserite
          nel  quadro  economico  del  progetto  tra   le   somme   a
          disposizione della stazione appaltante. 
              12. In caso di  rinnovo  del  procedimento  di  gara  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione.” 
              -  Il  testo  dell'art.  26,  comma  3,   del   decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante  Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro., pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008,  n.
          101, S.O., e' il seguente: 
              “3.  Il  datore  di  lavoro  committente  promuove   la
          cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
          documento e' allegato al contratto di appalto o di opera  e
          va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
          e forniture. Ai contratti  stipulati  anteriormente  al  25
          agosto 2007 ed ancora in corso alla data  del  31  dicembre
          2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
          allegato  entro  tale  ultima  data.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai rischi specifici  propri
          dell'attivita' delle imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
          lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile   2006   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  tale  documento   e'   redatto,   ai   fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto.”. 
              - Per il testo dell'art. 10, del D.Lgs. 12 aprile  2006
          n. 163 si veda nelle Note all'art. 272. 
              - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate)
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.”