Art. 277 
 
              Consorzi stabili per servizi e forniture 
 
    1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4. 
    2. La sussistenza in  capo  ai  consorzi  stabili  dei  requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei
predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 
    3. Per la partecipazione del consorzio  alle  gare,  i  requisiti
economico -  finanziari  e  tecnico  -  organizzativi  posseduti  dai
singoli consorziati relativi alla disponibilita' delle attrezzature e
dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo sono  sommati;  i
restanti requisiti economico - finanziari e tecnico  -  organizzativi
sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.