Art. 278. (Offesa all'onore del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale) Chiunque offende l'onore o il prestigio del Re o del Reggente e' punito con la reclusione da due a sette anni. Se il fatto e' commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso contro un'altra persona della Famiglia Reale, ovvero e' offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re, del Reggente o della Regina, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a tre anni.