(Codice Penale-art. 278)
                              Art. 278. 
 
(Offesa all'onore del Re, del Reggente, della  Regina,  del  Principe
           Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale) 
 
  Chiunque offende l'onore o il prestigio del Re o  del  Reggente  e'
punito con la reclusione da due a sette anni. 
 
  Se il fatto e' commesso contro la Regina o il Principe  Ereditario,
il colpevole e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Se il fatto e' commesso  contro  un'altra  persona  della  Famiglia
Reale, ovvero  e'  offesa  la  memoria  di  un  ascendente  o  di  un
discendente o di un altro prossimo congiunto del Re, del  Reggente  o
della Regina, il colpevole e' punito con la reclusione da uno  a  tre
anni.