Art. 279 
 
Progettazione di servizi e forniture e concorsi di  progettazione  di
                         servizi e forniture 
 
    1. La progettazione di servizi e forniture di cui  agli  articoli
5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, e' articolata di  regola  in
un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione
del servizio o della fornitura  di  beni  da  acquisire  il  progetto
contiene: 
    a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al  contesto
in cui e' inserita la fornitura o il servizio; 
    b) le indicazioni e disposizioni per  la  stesura  dei  documenti
inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma  3,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    c) il calcolo della spesa  per  l'acquisizione  del  bene  o  del
servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non  soggetti  a
ribasso di cui alla lettera b); 
    d) il prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
l'acquisizione del bene o del servizio; 
    e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
    f) lo schema di contratto. 
    2.  La  progettazione  e'   predisposta   dalle   amministrazioni
aggiudicatrici  mediante  propri  dipendenti  in  servizio.   Per   i
contratti  di  cui  all'articolo  300,  comma  2,  lettera   b),   la
progettazione di servizi o forniture  puo'  avvenire  nell'ambito  di
gare per l'affidamento di servizi  o  di  concorsi  di  progettazione
concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla  stazione
appaltante la progettazione. Il bando di  gara  o  di  concorso  puo'
integrare o ridurre i contenuti del progetto di cui al comma 1. 
    3. In caso di concorso di progettazione, la  stazione  appaltante
puo' prevedere che la progettazione  sia  suddivisa  in  due  o  piu'
livelli di approfondimento  di  cui  la  stessa  stazione  appaltante
individua requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi,  il  concorso
di progettazione si  articola  in  due  gradi  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione
preliminare il primo livello di progettazione individuato  dal  bando
di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante  o
i restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di
concorso. 
    4. In attuazione di quanto previsto  dagli  articoli  94  e  101,
comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti si applicano  le
norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del  codice,  in  quanto
compatibili; si applica l'articolo 90, comma 8, del codice. 
    5. E' facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel
bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizi e delle
forniture prestate. 
    6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260,  comma
1, in quanto compatibile. 
 
              Note all'art. 279 
              - Il testo dell'art. 5, comma 5, lettera d), del citato
          D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a)-c)(omissis) 
              d) progettazione dei lavori, servizi e  forniture,  con
          le annesse normative tecniche;” 
              - Il testo dell'art.94, del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 94 (Livelli della progettazione per  gli  appalti
          di servizi e forniture e requisiti dei progettisti) - 1. Il
          regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti
          nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche'
          i  requisiti  di  partecipazione   e   qualificazione   dei
          progettisti, in armonia con le  disposizioni  del  presente
          codice.” 
              -  Il  testo  dell'art.  26,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e' il seguente: 
              “3.  Il  datore  di  lavoro  committente  promuove   la
          cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
          documento e' allegato al contratto di appalto o di opera  e
          va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
          e forniture. Ai contratti  stipulati  anteriormente  al  25
          agosto 2007 ed ancora in corso alla data  del  31  dicembre
          2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
          allegato  entro  tale  ultima  data.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai rischi specifici  propri
          dell'attivita' delle imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
          lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile   2006   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  tale  documento   e'   redatto,   ai   fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto.”. 
              - Il testo dell'art.109 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 109 (Concorsi in due  gradi)  -  1.  In  caso  di
          intervento  di  particolare  rilevanza  e  complessita'  la
          stazione appaltante puo' procedere  all'esperimento  di  un
          concorso di  progettazione  articolato  in  due  gradi.  La
          seconda  fase,  avente  ad  oggetto  la  presentazione  del
          progetto preliminare, si svolge tra i soggetti  individuati
          attraverso la valutazione di proposte  di  idee  presentate
          nella  prima  fase  e  selezionate  senza   formazione   di
          graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore
          del concorso, se in possesso dei requisiti  previsti,  puo'
          essere affidato l'incarico della  progettazione  definitiva
          ed esecutiva a  condizione  che  detta  possibilita'  e  il
          relativo corrispettivo siano previsti nel bando. 
              2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
          possono procedere all'esperimento di  un  concorso  in  due
          gradi, il primo avente ad oggetto la  presentazione  di  un
          progetto preliminare e il  secondo  avente  ad  oggetto  la
          presentazione di un  progetto  definitivo.  Il  bando  puo'
          altresi'  prevedere  l'affidamento  diretto   dell'incarico
          relativo alla  progettazione  definitiva  al  soggetto  che
          abbia presentato il migliore progetto preliminare.” 
              - Il testo dell'art. 101, comma 2, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2.  Sono  ammessi  a  partecipare   ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo
          90, comma 1,  lettere  d),  e),  f),  f-bis),  g),  h).  Il
          regolamento  stabilisce  i  requisiti  dei  concorrenti  ai
          concorsi di progettazione per servizi e forniture.” 
              - Per il testo dell'art. 38, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
          n. 163, si veda nelle Note all'art. 263. 
              - Il testo dell'art. 39, del citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 39 (Requisiti di idoneita' professionale) - 1.  I
          concorrenti alle gare, se cittadini  italiani  o  di  altro
          Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a
          provare la loro iscrizione nel  registro  della  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini  professionali.  Si  applica  la
          disposizione dell'articolo 38, comma 3. 
              2. Se si tratta di un cittadino di altro  Stato  membro
          non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
          la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
          di  residenza,  in  uno  dei   registri   professionali   o
          commerciali di  cui  all'allegato  XI  A  per  gli  appalti
          pubblici di lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli  appalti
          pubblici di forniture e all'allegato XI C per  gli  appalti
          pubblici  di  servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o
          secondo le modalita' vigenti nello Stato membro  nel  quale
          e' stabilito. 
              3. I fornitori appartenenti  a  Stati  membri  che  non
          figurano nei citati allegati attestano,  sotto  la  propria
          responsabilita',  che  il  certificato  prodotto  e'  stato
          rilasciato da uno dei registri professionali o  commerciali
          istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
              4. Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti  devono
          essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  paese  d'origine  il  servizio   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.” 
              - Il testo dell'art. 41, del citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  41  (Capacita'  economica  e   finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) - 1.  Negli  appalti
          di forniture o servizi, la  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: 
              a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385; 
              b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
          del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
              c)  dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  d.P.R.  28   dicembre   2000   n.   445,
          concernente il  fatturato  globale  d'impresa  e  l'importo
          relativo ai servizi o forniture nel settore  oggetto  della
          gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
              2. Le amministrazioni precisano nel  bando  di  gara  i
          requisiti che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.  I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti a prestatori di servizi o di forniture  stabiliti
          in Stati membri che  non  prevedono  la  pubblicazione  del
          bilancio. 
              3. Se il concorrente non e' in grado, per  giustificati
          motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione  o
          l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di  presentare
          le referenze richieste, puo' provare la  propria  capacita'
          economica e finanziaria mediante qualsiasi altro  documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c).” 
              - Il testo dell'art. 42 del  citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  42  (Capacita'  tecnica  e   professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) - 1.  Negli  appalti
          di servizi e forniture  la  dimostrazione  delle  capacita'
          tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o  piu'
          dei seguenti modi, a seconda della natura, della  quantita'
          o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: 
              a) presentazione dell'elenco dei principali  servizi  o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
              b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
              c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
              d) controllo, effettuato dalla stazione  appaltante  o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
              e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  o   dei   dirigenti   dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
              f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
          nei casi  appropriati,  stabiliti  dal  regolamento,  delle
          misure  di  gestione  ambientale  che  l'operatore   potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
              g) per gli appalti di servizi, indicazione  del  numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
              h) per gli appalti di servizi, dichiarazione  indicante
          l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
          cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per   eseguire
          l'appalto; 
              i)  indicazione  della  quota   di   appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
              l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
              m) nel caso di  forniture,  produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del d.P.R. del 28 dicembre  2000  n.  445;  al  concorrente
          aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a
          conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi.” 
              - Il testo dell'art. 45, del citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 45 (Elenchi ufficiali di fornitori  o  prestatori
          di  servizi)  -  1.  I  concorrenti  iscritti  in   elenchi
          ufficiali di prestatori di servizi o di  fornitori  possono
          presentare alla stazione appaltante, per ogni  appalto,  un
          certificato d'iscrizione indicante le referenze  che  hanno
          permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 
              1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di  un
          gruppo che dispongono di mezzi forniti  da  altre  societa'
          del   gruppo,    l'iscrizione    negli    elenchi    indica
          specificamente i mezzi di cui si avvalgono,  la  proprieta'
          degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento. 
              2. L'iscrizione di un prestatore di  servizi  o  di  un
          fornitore  in  uno  degli  elenchi  di  cui  al  comma   1,
          certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli
          altri Stati membri certificata da  parte  dell'autorita'  o
          dell'organismo di  certificazione  dello  Stato  dove  sono
          stabiliti,  costituisce,  per   le   stazioni   appaltanti,
          presunzione d'idoneita'  alla  prestazione,  corrispondente
          alla    classificazione    del    concorrente     iscritto,
          limitatamente a quanto previsto: 
              - dall'articolo  38,  comma  1,  lettere  a),  c),  f),
          secondo periodo; 
              - dall'articolo 39; 
              - dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); 
              - dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); 
              - limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma  1,
          lettere e), f), g), h), i); 
              - limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma
          1, lettere l), m). 
              3. I  dati  risultanti  dall'iscrizione  in  uno  degli
          elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la  presunzione
          di  idoneita'  di  cui  al  comma  2,  non  possono  essere
          contestati immotivatamente. 
              4. L'iscrizione in elenchi  ufficiali  di  fornitori  o
          prestatori  di  servizi  non  puo'  essere   imposta   agli
          operatori economici in vista  della  partecipazione  ad  un
          pubblico appalto. 
              5.  Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul
          profilo  di  committente  e  sul   casellario   informatico
          dell'Autorita'. 
              6.  Gli  operatori  economici  di  altri  Stati  membri
          possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di  cui  al
          comma 1 alle  stesse  condizioni  stabilite  gli  operatori
          italiani;  a  tal  fine,  non  possono,  comunque,   essere
          richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle  previste
          dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44. 
              7. Le amministrazioni o gli enti  che  gestiscono  tali
          elenchi  comunicano  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri  -  Dipartimento  per   il   coordinamento   delle
          politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti  dalla  data
          di  entrata  in   vigore   del   presente   codice   ovvero
          dall'istituzione  di  nuovi  elenchi  o  albi,  il  nome  e
          l'indirizzo dei gestori degli  stessi  presso  cui  possono
          essere  presentate  le  domande  d'iscrizione;  le   stesse
          amministrazioni o  enti  provvedono  all'aggiornamento  dei
          dati comunicati.  Nei  trenta  giorni  successivi  al  loro
          ricevimento il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie cura la  trasmissione  di  tali  dati
          agli altri Stati membri. 
              8.  Gli  operatori  economici   possono   chiedere   in
          qualsiasi momento la loro iscrizione in uno  degli  elenchi
          di cui al comma 1. Essi devono essere  informati  entro  un
          termine   ragionevolmente   breve,   fissato    ai    sensi
          dell'articolo 2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive       modificazioni,       della       decisione
          dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco.” 
              - Il testo dell'art. 46, del citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 46 (Documenti e informazioni complementari) -  1.
          Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le  stazioni
          appaltanti  invitano,  se  necessario,  i   concorrenti   a
          completare o a fornire chiarimenti in ordine  al  contenuto
          dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.” 
              - Il testo dell'art. 90, comma 8, del citato D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. Gli affidatari di incarichi  di  progettazione  non
          possono partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti   o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti.”.