Art. 28. Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale 1. Il componente italiano titolare e il componente italiano supplente del Comitato dei medicinali di origine vegetale istituito dalla direttiva 2004/24/CE sono nominati con decreto del Ministro della salute, nel rispetto della disciplina comunitaria.
Nota all'art. 28: - Per la direttiva 2004/24/CE vedi note alle premesse.