Art. 28.
Partecipazione   italiana  al  comitato  dei  medicinali  di  origine
                              vegetale

  1.  Il  componente  italiano  titolare  e  il  componente  italiano
supplente  del  Comitato dei medicinali di origine vegetale istituito
dalla  direttiva  2004/24/CE  sono  nominati con decreto del Ministro
della salute, nel rispetto della disciplina comunitaria.
 
          Nota all'art. 28:
              - Per la direttiva 2004/24/CE vedi note alle premesse.