Art. 28 
 
      Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo  11   febbraio   1998,   n.   32,   il   fondo   per   la
razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  e'
altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per  cento
dell'ammontare  complessivo  del   fondo   annualmente   consolidato,
all'erogazione di contributi sia  per  la  chiusura  di  impianti  di
soggetti titolari  di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,  sia  per  i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito  di  chiusura  di
impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono  ammesse
per un periodo non eccedente i due esercizi annuali  successivi  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, e' determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due anni, articolandola in una  componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura  complessivamente  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 1 del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive in data 7 agosto 2003. 
  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti
dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
criteri  di  incompatibilita'   successivamente   individuati   dalle
normative regionali di settore. 
  4.  Comunque,  i   Comuni   che   non   abbiano   gia'   provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilita'
successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo  economico.
Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'  prevista  la
contribuzione  al  fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2. 
  5. Al fine di incrementare l'efficienza del  mercato,  la  qualita'
dei  servizi,  il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  della  rete
distributiva, gli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  devono
essere dotati di apparecchiature per  la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato. 
  6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata  in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento  entro  i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all'  erogato  dell'anno  precedente,  da  un
minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento. 
  7. Non possono  essere  posti  specifici  vincoli  all'utilizzo  di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza  servizio  con
pagamento anticipato,  durante  le  ore  in  cui  e'  contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti. 
  8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',  l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali  impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a  procedure  competitive  nelle  aree
autostradali in concessione: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto; 
    c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi. 
  9. Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "con il limite minimo di superficie  pari  a  metri  quadrati
1500". 
  10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c),  di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza  salvo  rinuncia  del  titolare  della   licenza
dell'esercizio  medesimo.  Possono  essere  gestite  anche  da  altri
soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in  locali  diversi  da
quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni  caso
sono fatti salvi i vincoli connessi  a  procedure  competitive  nelle
aree autostradali in concessione. 
  11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10. 
  12. Fermo restando quanto disposto con il  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in  alternativa  al
solo contratto di fornitura ovvero  somministrazione  possono  essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti,  a  condizione  che  tali
differenti  tipologie  contrattuali   siano   state   precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le  modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
  13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono  essere
adottate successivamente al loro deposito presso il  Ministero  dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione. 
  14. I modelli  contrattuali  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono
assicurare  al   gestore   condizioni   contrattuali   eque   e   non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.