(Convenzione-art. 28)
  Articolo 28 - Circostanze aggravanti 
 
  Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di
altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso  in
cui non rappresentino gia' elementi costitutivi di reato, in  accordo
con  la  legislazione  interna,  possano  essere   considerate   come
circostanze aggravanti nella determinazione delle  pene  relative  ai
reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione: 
    a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o
mentale della vittima; 
    b. qualora il reato sia  preceduto  o  accompagnato  da  atti  di
tortura o da violenze gravi; 
    c. qualora  il  reato  sia  stato  commesso  contro  una  vittima
particolarmente vulnerabile; 
    d. qualora il  reato  sia  stato  commesso  da  un  membro  della
famiglia, una persona che abiti con il  bambino  o  una  persona  che
abbia abusato della sua autorita'; 
    e. qualora il reato sia stato commesso  da  piu'  persone  agenti
congiuntamente; 
    f.  qualora  il  reato  sia   stato   commesso   nell'ambito   di
un'organizzazione criminale; 
    g. qualora il reo sia  stato  gia'  condannato  per  fatti  della
stessa natura.