(Convenzione - art. 28)
                            Articolo 28. 
                    Irretroattivita' dei trattati 
 
  Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia
altrimenti accertata, le disposizioni di un  trattato  non  vincolano
una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla  data
di entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale  parte
o una situazione che avesse cessato di esistere a tale data.