Art. 28.
                     Facilitazioni per i veicoli
                     delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi  spazi  riservati  ai  veicoli  delle
persone  handicappate,  sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6  del  regolamento  approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del  veicolo,  e'
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 28:
          -  Il  testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 gia' citato
          in nota all'art. 24 e' il seguente:
          "Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati  fisici  con
          capacita'   di   deambulazione   sensibilmente  ridotte  e'
          rilasciato dai comuni, a seguito  di  apposita  documentata
          istanza   (anche   tramite  le  associazioni  di  categoria
          legalmente riconosciute),  uno  speciale  contrassegno  che
          deve  essere  apposto sulla parte anteriore del veicolo per
          poter esercitare la facolta' di cui al precedente articolo.
          Il prototipo  di  tale  contrassegno,  che  deve  contenere
          appositi  spazi  per  l'indicazione  a caratteri indelebili
          delle generalita'  e  del  domicilio  del  minorato,  sara'
          predisposto  ed  approvato  con  decreto  del  Ministro dei
          lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente regolamento.
          Il  contrassegno  e'  valido  per   tutto   il   territorio
          nazionale".