Art. 28. A l i q u o t e 1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81 (a), sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue: a) sigarette 57 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento; c) sigari e sigaretti altri 46 per cento; d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento; e) tabacco da masticare 24,78 per cento; f) tabacco da fiuto 24,78 per cento. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi: a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli; b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei prodotti; d) prodotti riutilizzati dal produttore. _______________ (a) La legge 5 febbraio 1992, n. 81, reca: "Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori di generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza".