Art. 28
                       Impiego di categoria A

  1.  L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da
parte  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, in relazione
all'ubicazione  delle  installazioni, all'idoneita' dei locali, delle
strutture  di  radioprotezione,  delle  modalita' di esercizio, delle
attrezzature  e  della  qualificazione  del  personale  addetto, alle
conseguenze   di   eventuali   incidenti   nonche'   delle  modalita'
dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti
radioattivi.   Copia   del   nulla  osta  e'  inviata  dal  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  ai  ministeri
concertanti,   al  presidente  della  regione  o  provincia  autonoma
interessata,  al  sindaco,  al  prefetto,  al comando provinciale dei
vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
  2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni
per  gli  aspetti  connessi  alla  costruzione,  per  le  prove e per
l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.