Art. 28
                    (Statistiche degli infortuni)
1.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato
   provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla  pubblicazione
   di  statistiche  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie
   professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.