Art. 28 
 
 
  Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015» 
 
  1. Le agevolazioni concesse in favore  dei  programmi  oggetto  dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma  842
della legge 27 dicembre 2006  n.  296  sono  revocate  qualora  entro
diciotto mesi dalla  data  del  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni  non  sia  stata  avanzata  almeno  una   richiesta   di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di  investimento
per  i  quali,  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il  predetto  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per  stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine  di  sei  mesi
dalla predetta data di entrata in  vigore,  fatto  salvo  il  maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente. 
  2. Le imprese titolari dei progetti di  cui  al  comma  1  decadono
dalle agevolazioni  concedibili  qualora,  decorsi  60  giorni  dalla
richiesta  formulata  dal  soggetto  gestore  degli  interventi,  non
provvedano   a   trasmettere   la   documentazione   necessaria   per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le  necessarie
misure anche di  carattere  organizzativo  volte  a  semplificare  ed
accelerare le  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine  lo
stesso  Ministero  provvede  ad  emanare  specifiche  direttive   nei
confronti del soggetto gestore degli interventi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  comma  842  dell'art.  1  della  L.
          27-12-2006 n.  296  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale   dello   Stato»   (legge
          finanziaria 2007) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario: 
              «842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di  cui
          al comma 841 individuata con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze nonche' con il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie locali di concerto  con
          il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
          della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio  europeo
          dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno  2005,  i
          progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
          delle aree tecnologiche dell'efficienza  energetica,  della
          mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie  della  vita,
          delle nuove  tecnologie  per  il  made  in  Italy  e  delle
          tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
          turistiche».