Art. 28 
 
 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
                             innovative 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato periodo previsto ((dal comma 3 del  medesimo  articolo  25))
per le societa' gia' costituite. 
  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((nonche'  le  ragioni  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276,)) si intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo
determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di  attivita'  inerenti  o  strumentali
all'oggetto sociale della stessa. 
  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi, ((ferma restando  la  possibilita'  di  stipulare  un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  della
normativa generale vigente.)) Entro  il  predetto  limite  di  durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle ((attivita' di cui al comma  2)),
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 2 puo'  essere  stipulato  per  la  durata  ((residua
rispetto al periodo))  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la
stipulazione avvenga presso la Direzione ((provinciale))  del  lavoro
competente per territorio.  ((I  contratti  stipulati  ai  sensi  del
presente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.)) 
  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del presente  articolo,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato. 
  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. 
  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368, ((e del capo I del titolo  III  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276.)) 
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da
una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'
del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o
parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire  in  via  diretta  ovvero  ((in  via  delegata  ai   livelli
decentrati con accordi  interconfederali  o  di  categoria  o  avvisi
comuni)): a)  criteri  per  la  determinazione  di  minimi  tabellari
specifici di cui al comma 7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio
delle start-up innovative, nonche' criteri per la  definizione  della
parte variabile di  cui  al  comma  7;  b)  disposizioni  finalizzate
all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro  alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di  rafforzarne
lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25, ((commi 2 e 3)), il contratto si considera stipulato
a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate
dal presente articolo. 
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.