Art. 28 
 
               Indennizzo da ritardo nella conclusione 
                          del procedimento 
 
  1.  La  pubblica  amministrazione  procedente  o  ((,  in  caso  di
procedimenti  in  cui  intervengono  piu'  amministrazioni,))  quella
responsabile del ritardo e i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma
1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento  amministrativo  iniziato  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. 
  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel  termine  ((perentorio))  di  ((venti
giorni)) dalla scadenza del termine di conclusione del  procedimento.
((Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu'  amministrazioni,
l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la
trasmette  tempestivamente  al  titolare   del   potere   sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo)). I  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano  a  tal
fine il responsabile del potere sostitutivo. 
  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non
emani il provvedimento nel termine ((di  cui  all'articolo  2,  comma
9-ter,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241)),  o   non   liquidi
l'indennizzo maturato ((fino alla data della medesima  liquidazione))
l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice
del  processo  amministrativo  di  cui  all'Allegato  1  al   decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  e  successive  modificazioni,
oppure,  ricorrendone  i  presupposti,  dell'articolo  118  ((dello))
stesso codice. 
  4. Nel giudizio  di  cui  all'articolo  117  ((del  codice  di  cui
all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni)), puo' proporsi, congiuntamente al  ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal  caso,
anche tale domanda  e'  trattata  con  rito  camerale  e  decisa  con
sentenza in forma semplificata. 
  5. Nei ricorsi  di  cui  al  comma  3,  ((nonche'  nei  giudizi  di
opposizione e in  quelli  di  appello  conseguenti)),  il  contributo
unificato e' ridotto alla meta' e  confluisce  nel  capitolo  di  cui
all'articolo 37, comma 10,  ((secondo  periodo  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)). 
  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in
relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza
dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare
in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il
contributo unificato. 
  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per
le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo. 
  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per
conseguirlo((,  e  sono  altresi'  indicati))  il  soggetto  cui   e'
attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo  assegnati  per
la conclusione del procedimento. 
  9. All'articolo 2-bis della  ((legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:
«1-bis.)) Fatto salvo quanto previsto dal comma  1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento». 
  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via
sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati
successivamente ((alla medesima)) data di entrata in vigore. 
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna
amministrazione interessata. 
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio
relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la ((Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono stabiliti)) la conferma, la rimodulazione,  anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la  cessazione
delle disposizioni del presente articolo,  nonche'  eventualmente  il
termine a decorrere dal quale  le  disposizioni  ivi  contenute  sono
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi
da quelli individuati al comma 10 ((del presente articolo)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli artt 1 e 2 della legge  7-8-1990  n.
          241  recante  Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990,
          n. 192: 
              "Art.    1.    Principi     generali     dell'attivita'
          amministrativa. 
              1.   L'attivita'   amministrativa   persegue   i   fini
          determinati  dalla  legge  ed  e'  retta  da   criteri   di
          economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita'
          e  di  trasparenza  secondo  le  modalita'  previste  dalla
          presente legge e dalle altre disposizioni che  disciplinano
          singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento
          comunitario. 
              1-bis. La pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
              1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di
          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
          e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di
          garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le
          pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              2. La pubblica amministrazione non  puo'  aggravare  il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
              Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione . 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario . 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato." 
              - si riporta l'art. 117 del D.Lgs. 02/07/2010,  n.  104
          recante Attuazione dell'articolo 44 della legge  18  giugno
          2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del
          processo amministrativo,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  7
          luglio 2010, n. 156, S.O.: 
              "Art. 117 Ricorsi avverso il silenzio 
              1. Il ricorso avverso il silenzio  e'  proposto,  anche
          senza    previa    diffida,     con     atto     notificato
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato  nel
          termine di cui all' articolo 31 , comma 2. 
              2.  Il  ricorso  e'  deciso  con  sentenza   in   forma
          semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
          giudice ordina all'amministrazione di provvedere  entro  un
          termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 
              3. Il giudice nomina, ove occorra,  un  commissario  ad
          acta con la  sentenza  con  cui  definisce  il  giudizio  o
          successivamente su istanza della parte interessata. 
              4. Il giudice conosce di tutte  le  questioni  relative
          all'esatta  adozione  del  provvedimento   richiesto,   ivi
          comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
              5.  Se  nel   corso   del   giudizio   sopravviene   il
          provvedimento espresso, o un atto  connesso  con  l'oggetto
          della controversia, questo puo' essere impugnato anche  con
          motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per  il
          nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con  tale
          rito. 
              6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'
          articolo 30 , comma 4, e' proposta congiuntamente a  quella
          di cui al presente articolo, il giudice puo'  definire  con
          il rito camerale l'azione avverso il  silenzio  e  trattare
          con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 
              6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6,  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione. " 
              - si riporta l'art. 37 del citato D.L.  06/07/2011,  n.
          98 : 
              "Art. 37  Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
              1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
          dei rispettivi consigli dell'ordine degli  avvocati,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno redigono  un  programma  per  la
          gestione  dei   procedimenti   civili,   amministrativi   e
          tributari pendenti. Con il programma il  capo  dell'ufficio
          giudiziario determina: 
              a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della   durata   dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
              b) gli obiettivi  di  rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo  ai  sensi  dell'   articolo   45   del   decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ,  i  programmi  previsti
          dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli  dell'ordine
          degli avvocati e  sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore
          della magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali di cui  all'  articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  ,  e  successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l' articolo 15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3  .  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115 , sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
              b) all' articolo 9 : 
              1)  al   comma   1,   dopo   le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
              2) dopo il comma 1, inserire il seguente:  «1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.»; 
              c) all' articolo 10 , comma 1, le parole: «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
              d) all' articolo  10  ,  al  comma  3,  le  parole:  «i
          processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile» sono sostituite  dalle
          seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo  II,  capi
          II, III, IV e V, del codice di procedura civile»; 
              e) all' articolo 10 , al comma 6-bis, le parole: «per i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
              f) all' articolo  13  ,  comma  1,  la  lettera  a)  e'
          sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per  i  processi  di
          valore fino a  1.100  euro,  nonche'  per  i  processi  per
          controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
          quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,  per   i
          procedimenti  di  cui  all'articolo  711  del   codice   di
          procedura civile, e per i procedimenti di cui all' articolo
          4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ;»; 
              g) all' articolo  13  ,  comma  1,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per  i  processi  di
          valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e  per  i
          processi  di  volontaria  giurisdizione,  nonche'   per   i
          processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo  I  e
          capo VI, del codice di procedura civile, e per  i  processi
          contenziosi di cui all' articolo 4 della legge 1°  dicembre
          1970, n. 898 ,»; 
              h) all' articolo 13 ,  comma  1,  alla  lettera  c)  le
          parole: «euro 187» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          206»; 
              i) all' articolo 13 ,  comma  1,  alla  lettera  d)  le
          parole: «euro 374» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          450»; 
              l) all' articolo 13 ,  comma  1,  alla  lettera  e)  le
          parole: «euro 550» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          660»; 
              m) all' articolo 13 ,  comma  1,  alla  lettera  f)  le
          parole: «euro 880» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          1.056»; 
              n) all' articolo 13 ,  comma  1,  alla  lettera  g)  le
          parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti:  «euro
          1.466»; 
              o) all' articolo 13 , il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2. Per i processi di esecuzione  immobiliare  il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146.»; 
              p) all' articolo 13 ,  al  comma  3,  dopo  le  parole:
          «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
          di opposizione alla sentenza  dichiarativa  di  fallimento»
          sono  inserite  le  seguenti:  «e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis»; 
              q) all' articolo 13 , dopo il comma 3, e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
              r) all' articolo 13 , comma 5, le  parole:  «euro  672»
          sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
              s) all' articolo 13 , il comma 6-bis e' sostituito  dal
          seguente: 
              "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104  ,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall' articolo 25  della  citata  legge  n.  241  del  1990
          avverso il diniego di accesso alle informazioni di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di  attuazione
          della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del   pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
              d) per i ricorsi di cui all'  articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ,  il  contributo
          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo
          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto
          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  650.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax,  ai  sensi  dell'  articolo  136  del
          codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Ai  fini  del  presente
          comma, per ricorsi si intendono quello  principale,  quello
          incidentale e i motivi  aggiunti  che  introducono  domande
          nuove."; 
              t) all' articolo 13 , dopo il comma 6-ter, e'  aggiunto
          il seguente: 
              "6-quater. Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000."; 
              u) all' articolo 14 , dopo il comma 3, e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato ai sensi del comma  5  dell'  articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito."; 
              v) all' articolo 18 , comma 1, secondo periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
              2)  dopo  le  parole:  "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
              z) all' articolo 131 , comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              aa) all' articolo 158 , comma 1: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
          e' sostituita dalla  seguente:  "Capo  I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
              cc) l' articolo 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546 , successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
          1958, n. 319 , e' inserito, in fine, il  seguente  periodo:
          ", fatto salvo quanto  previsto  dall'  articolo  9,  comma
          1-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 2002, n. 115 ". 
              9. All' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre  2010,
          n. 225 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011,  n.  10  ,  il  comma  4-quinquiesdecies  e'
          abrogato. 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b)  a  r),
          7, 8 e 9, ad eccezione del maggior  gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo  tributario,  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  giustizia,  per   la   realizzazione   di
          interventi urgenti  in  materia  di  giustizia  civile.  Il
          maggior   gettito   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma  6,  lettera  s),  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con  le
          modalita'  di   cui   al   periodo   precedente,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          amministrativa. 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria, nonche', per il solo anno 2013,  per  consentire
          ai  lavoratori  cassintegrati,  in  mobilita',  socialmente
          utili e ai disoccupati e agli  inoccupati,  che  a  partire
          dall'anno  2010  hanno  partecipato  a  progetti  formativi
          regionali o provinciali presso gli  uffici  giudiziari,  il
          completamento del percorso formativo entro il  31  dicembre
          2013, nel limite di  spesa  di  7,5  milioni  di  euro.  La
          titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al
          Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014  tale
          ultima quota e' destinata all'incentivazione del  personale
          amministrativo  appartenente  agli  uffici  giudiziari  che
          abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma  12,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui all' articolo  9,  comma
          2-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  ,  e  alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici
          giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,  primo
          periodo, e' effettuata al netto  delle  risorse  utilizzate
          per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   50   per   cento
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui  all'  articolo  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e nella
          misura del 50 per cento alle spese di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          secondo periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle  risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          amministrativa. 
              12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il  Ministero  della
          giustizia e il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
          presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano
          pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
          ridotto  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'anno
          precedente.    Relativamente    ai    giudici    tributari,
          l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'
          articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2  marzo  2012,
          n. 16 ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          aprile 2012, n. 44 , e' altresi' subordinato,  in  caso  di
          pronuncia su  una  istanza  cautelare,  al  deposito  della
          sentenza di merito che definisce il ricorso  entro  novanta
          giorni dalla data di tale pronuncia.  Per  l'anno  2011  la
          percentuale indicata al primo periodo del presente comma e'
          ridotta al cinque per cento. 
              13. Il Ministro della Giustizia, sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, e gli organi  di  autogoverno
          della magistratura amministrativa e  tributaria  provvedono
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
          dell'arretrato di cui al comma 12, secondo  le  percentuali
          di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni  e
          della produttivita' di ciascun ufficio. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
          derivante dall'applicazione dell' articolo 13, comma 6-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115 , confluisce  nel  capitolo  di  cui  al  comma  10,
          secondo periodo. Conseguentemente,  il  comma  6-ter  dell'
          articolo 13  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato. 
              15. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  ai
          commi  11  e  11-bis  e   ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie   previste   dalla   legge,   le   procedure
          concorsuali per l'assunzione di personale  di  magistratura
          gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto possono essere completate. 
              16. A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della
          giustizia presenta alle Camere, entro il  mese  di  giugno,
          una relazione sullo stato delle  spese  di  giustizia,  che
          comprende anche un monitoraggio  delle  spese  relative  al
          semestre precedente. 
              17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto  di
          verificarsi scostamenti  rispetto  alle  risorse  stanziate
          annualmente  dalla  legge  di  bilancio  per  le  spese  di
          giustizia, con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          disposto l'incremento del contributo unificato  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115 , in misura tale  da  garantire  l'integrale  copertura
          delle spese dell'anno di riferimento e in  misura  comunque
          non superiore al cinquanta per cento. 
              18. Al fine di  ridurre  la  spese  di  giustizia  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1) al secondo comma le parole: ", per una  sola  volta,
          in uno o  piu'  giornali  designati  dal  giudice  e"  sono
          soppresse; 
              2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
          nei giornali, che e' fatta unicamente mediante  indicazione
          degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet  del
          sito del Ministero della giustizia" sono soppresse; 
              b)  all'articolo  729,  primo  comma,  del  codice   di
          procedura civile, le parole: "e in  due  giornali  indicati
          nella sentenza stessa" sono sostituite dalle  seguenti:  "e
          pubblicata  nel   sito   internet   del   Ministero   della
          giustizia". 
              19. Una quota dei risparmi  ottenuti  dall'applicazione
          del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
          finanziario con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
          limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
          alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 . 
              20.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          amministrativa, il Consiglio di presidenza della  giustizia
          tributaria e  il  Consiglio  della  magistratura  militare,
          affidano il  controllo  sulla  regolarita'  della  gestione
          finanziaria  e  patrimoniale,  nonche'  sulla  corretta  ed
          economica  gestione  delle  risorse  e  sulla  trasparenza,
          imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  composto  da   un
          Presidente di sezione della Corte dei  Conti,  in  servizio
          designato dal Presidente della Corte dei  conti  e  da  due
          componenti di cui uno scelto tra i magistrati  della  Corte
          dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
          dei conti o  tra  i  professori  ordinari  di  contabilita'
          pubblica o discipline  similari,  anche  in  quiescenza,  e
          l'altro  designato  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze,  ai  sensi  dell'  articolo  16,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 . Per tali finalita'  e'  autorizzata
          la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
              21. Ove sussista una scopertura  superiore  al  30  per
          cento dei posti di cui all'  articolo  1,  comma  4,  della
          legge 4 maggio 1998, n. 133 , alla data di assegnazione  ai
          magistrati ordinari nominati con il  decreto  del  Ministro
          della  giustizia  in  data  5  agosto   2010   della   sede
          provvisoria  di  cui  all'  articolo  9-bis   del   decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , il Consiglio  superiore
          della  magistratura   con   provvedimento   motivato   puo'
          attribuire  esclusivamente  ai   predetti   magistrati   le
          funzioni requirenti e le funzioni  giudicanti  monocratiche
          penali, in deroga all' articolo 13 , comma 2, del  medesimo
          decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
          disposizioni di cui all' articolo 3-bis, commi 2 e  3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 . " 
              -Si  riporta  il  testo   dell'art.   35   del   D.Lgs.
          14/03/2013,  n.  33  recante  Riordino   della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013,
          n. 80: 
              "Art.  35  Obblighi  di   pubblicazione   relativi   ai
          procedimenti   amministrativi   e   ai   controlli    sulle
          dichiarazioni sostitutive e  l'acquisizione  d'ufficio  dei
          dati 
              1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati
          relativi  alle  tipologie  di   procedimento   di   propria
          competenza. Per ciascuna  tipologia  di  procedimento  sono
          pubblicate le seguenti informazioni: 
              a)  una  breve   descrizione   del   procedimento   con
          indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
              b)      l'unita'       organizzativa       responsabile
          dell'istruttoria; 
              c)  il  nome   del   responsabile   del   procedimento,
          unitamente ai recapiti telefonici e alla casella  di  posta
          elettronica istituzionale, nonche', ove diverso,  l'ufficio
          competente  all'adozione  del  provvedimento  finale,   con
          l'indicazione  del  nome  del  responsabile   dell'ufficio,
          unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella
          di posta elettronica istituzionale; 
              d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
          documenti  da  allegare  all'istanza   e   la   modulistica
          necessaria,    compresi     i     fac-simile     per     le
          autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a   corredo
          dell'istanza e' prevista da norme di legge,  regolamenti  o
          atti  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  nonche'  gli
          uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le
          modalita' di accesso con indicazione degli  indirizzi,  dei
          recapiti telefonici e delle caselle  di  posta  elettronica
          istituzionale, a cui presentare le istanze; 
              e) le modalita' con le quali  gli  interessati  possono
          ottenere le informazioni relative ai procedimenti in  corso
          che li riguardino; 
              f) il termine fissato in sede di  disciplina  normativa
          del procedimento per la conclusione con  l'adozione  di  un
          provvedimento espresso e ogni altro termine  procedimentale
          rilevante; 
              g)  i  procedimenti  per  i  quali   il   provvedimento
          dell'amministrazione  puo'   essere   sostituito   da   una
          dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo'
          concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 
              h)  gli   strumenti   di   tutela,   amministrativa   e
          giurisdizionale,  riconosciuti  dalla   legge   in   favore
          dell'interessato,  nel  corso  del   procedimento   e   nei
          confronti del  provvedimento  finale  ovvero  nei  casi  di
          adozione del provvedimento oltre il termine  predeterminato
          per la sua conclusione e i modi per attivarli; 
              i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia'
          disponibile  in  rete,  o  i  tempi  previsti  per  la  sua
          attivazione; 
              l)  le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  pagamenti
          eventualmente necessari, con le informazioni  di  cui  all'
          articolo 36 ; 
              m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di
          inerzia, il potere sostitutivo, nonche'  le  modalita'  per
          attivare  tale  potere,  con   indicazione   dei   recapiti
          telefonici   e   delle   caselle   di   posta   elettronica
          istituzionale; 
              n) i risultati delle indagini di customer  satisfaction
          condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso
          diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere
          l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
          in caso di omessa pubblicazione,  i  relativi  procedimenti
          possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
          o  formulari.   L'amministrazione   non   puo'   respingere
          l'istanza  adducendo  il  mancato  utilizzo  dei  moduli  o
          formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti,
          e deve invitare l'istante a integrare la documentazione  in
          un termine congruo. 
              3. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  nel  sito
          istituzionale: 
              a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di   posta
          elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per  le
          attivita'  volte  a  gestire,  garantire  e  verificare  la
          trasmissione dei dati o l'accesso diretto  agli  stessi  da
          parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai  sensi  degli
          articoli 43 , 71 e 72  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; 
              b)  le  convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare   le
          modalita' di accesso ai dati di cui all'  articolo  58  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; 
              c)   le   ulteriori   modalita'   per   la   tempestiva
          acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo  svolgimento
          dei controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  da  parte
          delle amministrazioni procedenti." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art  2-bis  della  legge
          07/08/1990, n.  241  recante  Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, pubblicata nella  Gazz.  Uff.  18
          agosto 1990, n. 192, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.2-bis.     Conseguenze     per     il      ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento. 
              1. Le pubbliche amministrazioni e  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1- ter, sono tenuti  al  risarcimento
          del    danno    ingiusto    cagionato    in     conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento. 
              1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1  e  ad
          esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei
          concorsi pubblici, in caso di inosservanza del  termine  di
          conclusione del procedimento ad istanza di  parte,  per  il
          quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,  l'istante  ha
          diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  legge  o,
          sulla base della legge, da un regolamento emanato ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere  a
          titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. 
              2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  e  ad
          esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei
          concorsi pubblici, in caso di inosservanza del  termine  di
          conclusione del procedimento ad istanza di  parte,  per  il
          quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,  l'istante  ha
          diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  legge  o,
          sulla base della legge, da un regolamento emanato ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere  a
          titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ." 
              - si riporta l'art. 17 della legge. 23/08/1988, n.  400
          recante Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (abrogata) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4- bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4- ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete." 
              - si riporta l'art. 8 del  D.Lgs.  28/08/1997,  n.  281
          recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  ,pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno."