Art. 28 
 
 
                      Il consiglio dell'ordine 
 
  1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto: 
    a)  da  cinque  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a  cento
iscritti; 
    b) da sette  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a  duecento
iscritti; 
    c) da nove membri, qualora  l'ordine  conti  fino  a  cinquecento
iscritti; 
    d)  da  undici  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a  mille
iscritti; 
    e) da quindici membri, qualora  l'ordine  conti  fino  a  duemila
iscritti; 
    f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti  fino  a  cinquemila
iscritti; 
    g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila
iscritti. 
  2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti  con  voto
segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con
le modalita' nello stesso stabilite. Il regolamento  deve  prevedere,
in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che  il  riparto  dei
consiglieri da eleggere sia effettuato in  base  a  un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve
ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.  La  disciplina  del
voto di preferenza deve prevedere la  possibilita'  di  esprimere  un
numero  maggiore  di  preferenze  se  destinate  ai  due  generi.  Il
regolamento provvede a disciplinare le modalita' di formazione  delle
liste ed i casi di sostituzione  in  corso  di  mandato  al  fine  di
garantire il rispetto del criterio di riparto previsto  dal  presente
comma. Hanno diritto al voto  tutti  coloro  che  risultano  iscritti
negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici  e  dei
docenti e ricercatori universitari a  tempo  pieno  e  nella  sezione
speciale degli avvocati stabiliti,  il  giorno  antecedente  l'inizio
delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal  diritto  di  voto  gli
avvocati  per  qualunque   ragione   sospesi   dall'esercizio   della
professione. 
  3. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti non  superiore
ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 
  4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che  non
abbiano  riportato,  nei  cinque  anni   precedenti,   una   sanzione
disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. 
  5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu'  anziano  per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il maggiore di eta'. I consiglieri non possono essere eletti per piu'
di due mandati. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un
numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il  precedente
mandato. 
  6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento  permanente
per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo  dei
non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio  dei  generi.
In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano  per  iscrizione
e, tra  coloro  che  abbiano  uguale  anzianita'  di  iscrizione,  il
maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione
improrogabilmente  nei  trenta  giorni  successivi   al   verificarsi
dell'evento. 
  7. Il consiglio dura  in  carica  un  quadriennio  e  scade  il  31
dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo degli affari correnti fino  all'insediamento  del  consiglio
neoeletto. 
  8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre  la  meta'
dei suoi componenti. 
  9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere.
Nei consigli  con  almeno  quindici  componenti,  il  consiglio  puo'
eleggere  un  vicepresidente.  A  ciascuna  carica   e'   eletto   il
consigliere che ha ricevuto il maggior numero di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente,  segretario  o
tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di  pari
anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 
  10. La  carica  di  consigliere  e'  incompatibile  con  quella  di
consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa  nazionale  di  previdenza  e
assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di
disciplina.  L'eletto  che  viene  a  trovarsi   in   condizione   di
incompatibilita' deve optare per uno  degli  incarichi  entro  trenta
giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi  provveda,  decade
automaticamente dall'incarico assunto in  precedenza.  Ai  componenti
del consiglio, per il tempo in cui  durano  in  carica,  non  possono
essere conferiti incarichi giudiziari da  parte  dei  magistrati  del
circondario. 
  11. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria  la
partecipazione della maggioranza dei membri. Per la  validita'  delle
deliberazioni e'  richiesta  la  maggioranza  assoluta  di  voti  dei
presenti. 
  12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del  consiglio
dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo puo' proporre reclamo
al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La  presentazione  del
reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio. 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   51   della
          Costituzione: 
              "Art. 51. - Tutti i  cittadini  dell'uno  o  dell'altro
          sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle  cariche
          elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i  requisiti
          stabiliti dalla legge. A tale fine la  Repubblica  promuove
          con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
          uomini. 
              La legge puo', per l'ammissione ai  pubblici  uffici  e
          alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
          non appartenenti alla Repubblica. 
              Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha
          diritto  di  disporre  del   tempo   necessario   al   loro
          adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".