Art. 28 Riservatezza del procedimento 1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto e' vietata la pubblicazione. Non e' ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio e' dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformita' alla normativa vigente in materia. 3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonche' le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalita' tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento. 4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.
Note all'art. 28: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1994, n. 150. - Si trascrive il testo dell'articolo 13 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".