ART. 28 
 
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le  isole  minori  non
                           interconnesse) 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,
comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con
riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle  isole
minori non interconnesse attraverso  energia  da  fonti  rinnovabili,
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro
60 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  -
legge, adotta una revisione della regolazione dei  sistemi  elettrici
integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio  1991,
n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti  e
che sia di  stimolo  all'efficienza  energetica  nelle  attivita'  di
distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando  soluzioni
alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica
ed ambientale del servizio.