Art. 28 
 
    (Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale) 
 
  1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita'  di  volo  previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita'  di  cui  al
periodo precedente concorrono alla determinazione della  retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2015  al  2017,  si  provvede,   quanto  a  6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  e  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.250  come  determinata
dalla Tabella C  allegata alla legge  27  dicembre  2013,  n.  147  ,
quanto a 14 milioni di euro  per ciascuno degli  anni  2015,  2016  e
2017  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248, 
quanto a 8 milioni  di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro   per
l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
quanto a 4 milioni   di  euro  per  l'anno  2016  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 2, comma 616  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  riferimento  al  fondo  iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e quanto a  8 milioni di euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di  cui  all'articolo
2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito,  con
modificazioni, dalla legge  26 febbraio 1999,  n.  40,  e  successive
modificazioni. 
  3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto  non  e'  dovuto
per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un
determinato aeroporto, devono  raggiungere  un  altro  aeroporto  per
prendere servizio (crew must go), sia per i  membri  degli  equipaggi
delle  compagnie  aeree  che  hanno  terminato  il  servizio  in   un
determinato aeroporto e che devono tornare  in  un  altro  aeroporto,
assegnato  dalla  compagnia  di  appartenenza  quale   propria   base
operativa  (crew  returning  to  base),  purche'   in   possesso   di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che  certifichi
che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.". 
  4.  Nel  quadro  delle  attivita'  volte  alla   razionalizzazione,
efficientamento e riduzione degli oneri  a  carico  dello  Stato  per
l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed  in
quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto  soccorso  e'
assicurato con oneri a  carico  del  gestore  dell'aeroporto  che  ha
sottoscritto la convenzione con ENAC per  la  gestione  totale  dello
scalo. 
  5. In via transitoria gli oneri  relativi  al  servizio  di  pronto
soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato  rimangono  a
carico  del  Ministero  della  salute  fino  a  quando  le   previste
convenzioni per la gestione totale stipulate  con  l'ENAC  non  siano
approvate dai Ministeri competenti. 
  6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il
Ministero della Salute,  l'ENAC  e  i  gestori  aeroportuali  per  lo
svolgimento del servizio di pronto soccorso  aeroportuale,  in  tutti
gli aeroporti in cui il predetto servizio sia  stato  assicurato  dal
Ministero della salute sulla base  di  apposita  convenzione  con  la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,
pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132,  gli  oneri
connessi allo svolgimento del servizio medesimo  rimangono  a  carico
del bilancio del Ministero stesso. 
  7. Al fine di definire un livello uniforme  nello  svolgimento  del
servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e  non  oltre  il  31
ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con  le
quali sono individuati i requisiti  minimi  del  servizio  di  pronto
soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali. 
  8. Al Codice della navigazione,  approvato  con  Regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le
parole: "se del caso" e, dopo le parole "del Ministero della difesa",
aggiungere le seguenti: "anche al fine di  garantire  un  livello  di
sicurezza  della  fornitura  dei   servizi   di   navigazione   aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea"; 
  b) dopo l'articolo  733,  e'  inserito  il  seguente:  "ART.733-bis
(Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio
di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei  servizi  di
navigazione aerea per il traffico  aereo  generale).  I  compiti,  le
attribuzioni e le relative procedure operative del personale di  volo
di cui  all'articolo  732,  primo  comma,  lettera  a),  nonche'  del
personale non di volo di cui all'articolo 733, primo  comma,  lettera
a),  e  del  personale  militare  quando  fornisce  il  servizio   di
navigazione aerea per il traffico aereo generale,  sono  disciplinati
dalla normativa europea, nonche' dalla  normativa  tecnica  nazionale
adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma,  e  690,
primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di
servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica  Militare  e  degli
operatori aerei.".