Art. 28 
 
                         Decadenza e tutele 
 
  1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve  avvenire,
con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione  del
singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo  comma  del
suddetto articolo 6. 
  2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato  in
contratto a tempo indeterminato, il giudice  condanna  il  datore  di
lavoro al risarcimento del danno a favore del  lavoratore  stabilendo
un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo  di
2,5 e  un  massimo  di  12  mensilita'  dell'ultima  retribuzione  di
riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.  604  del
1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze  retributive  e  contributive
relative al periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  e  la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la  ricostituzione  del
rapporto di lavoro. 
  3. In presenza di contratti collettivi che prevedano  l'assunzione,
anche  a  tempo  indeterminato,  di  lavoratori  gia'  occupati   con
contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il  limite
massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riportano gli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              «Art. 6  - Il licenziamento  deve  essere  impugnato  a
          pena di decadenza entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione
          della sua comunicazione  in  forma  scritta,  ovvero  dalla
          comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi,  ove
          non  contestuale,  con  qualsiasi   atto   scritto,   anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. 
              L'impugnazione e' inefficace se non e'  seguita,  entro
          il successivo termine di centottanta giorni,  dal  deposito
          del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione  di
          giudice del lavoro o dalla comunicazione  alla  controparte
          della richiesta di tentativo di conciliazione o  arbitrato,
          ferma restando la possibilita' di produrre nuovi  documenti
          formatisi  dopo  il  deposito  del  ricorso.   Qualora   la
          conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non
          sia   raggiunto   l'accordo    necessario    al    relativo
          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato
          a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
          mancato accordo. 
              A    conoscere     delle     controversie     derivanti
          dall'applicazione della presente  legge  e'  competente  il
          pretore.». 
              «Art. 8. - Quando risulti accertato che  non  ricorrono
          gli  estremi  del  licenziamento   per   giusta   causa   o
          giustificato motivo,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di  tre
          giorni o, in mancanza, a  risarcire  il  danno  versandogli
          un'indennita' di importo compreso tra un minimo di  2,5  ed
          un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,
          alle dimensioni dell'impresa,  all'anzianita'  di  servizio
          del  prestatore  di  lavoro,  al   comportamento   e   alle
          condizioni delle parti. La misura  massima  della  predetta
          indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita'  per
          il prestatore di lavoro con anzianita' superiore  ai  dieci
          anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con
          anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore
          di  lavoro  che  occupa  piu'  di  quindici  prestatori  di
          lavoro.».