(( Art. 28-bis Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero. ))