Art. 28 
 
          Modifiche alle norme in materia di utilizzazione 
                    delle terre e rocce da scavo 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione
di  materiali  lapidei  (marmi,  graniti,  pietre,  ecc.)  anche  non
connessi alla realizzazione di un'opera  e  non  contenenti  sostanze
pericolose  (quali  ad   esempio   flocculanti   con   acrilamide   o
poliacrilamide)» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Definizioni.  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si applicano le  definizioni  di  cui  all'art.
          183, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del  2006  e
          successive modificazioni, nonche' le seguenti: 
              a. «opera»: il risultato di un  insieme  di  lavori  di
          costruzione,   demolizione,   recupero,   ristrutturazione,
          restauro,  manutenzione,  che  di  per  se'  esplichi   una
          funzione economica o tecnica ai sensi dell'art. 3, comma 8,
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163,   e
          successive modificazioni; 
              b. «materiali da scavo»: il  suolo  o  sottosuolo,  con
          eventuali   presenze   di    riporto,    derivanti    dalla
          realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: 
              scavi  in  genere  (sbancamento,  fondazioni,  trincee,
          ecc.); 
              perforazione,       trivellazione,       palificazione,
          consolidamento, ecc.; 
              opere infrastrutturali  in  generale  (galleria,  diga,
          strada, ecc.); 
              rimozione e livellamento di opere in terra; 
              materiali litoidi in genere e comunque tutte  le  altre
          plausibili   frazioni   granulometriche   provenienti    da
          escavazioni effettuate negli alvei, sia  dei  corpi  idrici
          superficiali che del  reticolo  idrico  scolante,  in  zone
          golenali dei corsi d'acqua,  spiagge,  fondali  lacustri  e
          marini. 
              I materiali da scavo possono contenere,  sempreche'  la
          composizione   media   dell'intera   massa   non   presenti
          concentrazioni di inquinanti superiori  ai  limiti  massimi
          previsti  dal  presente  Regolamento,  anche   i   seguenti
          materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
          vetroresina,  miscele  cementizie  e  additivi  per   scavo
          meccanizzato; 
              c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una
          miscela eterogenea di  materiali  di  origine  antropica  e
          suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente
          Regolamento; 
              d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali
          di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano piu'
          comunemente sono riportate in Allegato 9; 
              e.  «suolo/sottosuolo»:  il  suolo  e'  la  parte  piu'
          superficiale  della  crosta  terrestre  distinguibile,  per
          caratteristiche chimico-fisiche  e  contenuto  di  sostanze
          organiche, dal sottostante sottosuolo; 
              f. «autorita' competente»: e' l'autorita' che autorizza
          la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a
          valutazione  ambientale  o  ad   autorizzazione   integrata
          ambientale, e' l'autorita' competente di  cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera p), del decreto  legislativo  n.  152  del
          2006 e successive modificazioni; 
              g.  «caratterizzazione  ambientale  dei  materiali   di
          scavo»: attivita' svolta per accertare la  sussistenza  dei
          requisiti di qualita' ambientale dei materiali da scavo  in
          conformita' a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2; 
              h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'art. 5  del
          presente Regolamento; 
              i. «ambito territoriale con fondo  naturale»:  porzione
          di territorio geograficamente  individuabile  in  cui  puo'
          essere dimostrato per il  suolo/sottosuolo  che  un  valore
          superiore  alle  Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione
          (CSC)  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della   tabella   1
          dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo
          n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia  ascrivibile
          a fenomeni naturali legati alla  specifica  pedogenesi  del
          territorio stesso, alle sue caratteristiche  litologiche  e
          alle condizioni chimico-fisiche presenti; 
              l.   «sito»:   area   o    porzione    di    territorio
          geograficamente definita e determinata,  intesa  nelle  sue
          componenti   ambientali   (suolo,   sottosuolo   e    acque
          sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove  avviene
          lo scavo o l'utilizzo del materiale; 
              m. «sito di produzione»: uno o piu' siti perimetrati in
          cui e' generato il materiale da scavo; 
              n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di
          produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo,  in  cui
          il materiale da scavo e' utilizzato; 
              o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso  dal
          sito di produzione, come risultante dal Piano  di  Utilizzo
          di cui alla lettera h) del presente  articolo,  in  cui  il
          materiale da scavo e' temporaneamente depositato in  attesa
          del suo trasferimento al sito di destinazione; 
              p.  «normale  pratica   industriale»:   le   operazioni
          definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato
          3; 
              q. «proponente»: il soggetto che presenta il  Piano  di
          Utilizzo; 
              r. «esecutore»: il  soggetto  che  attua  il  Piano  di
          Utilizzo."