Art. 28 
 
Attuazione della direttiva  (UE)  2015/2060  del  Consiglio,  del  10
  novembre 2015, che abroga la direttiva  2003/48/CE  in  materia  di
  tassazione dei redditi da risparmio sotto  forma  di  pagamenti  di
  interessi 
 
  1. Il decreto legislativo 18 aprile  2005,  n.  84,  di  attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione  dei  redditi  da
risparmio sotto forma  di  pagamenti  di  interessi,  e'  abrogato  a
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi  fino  al
30 aprile 2016. 
  3. Le disposizioni  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
aprile 2005, n. 84, continuano  ad  applicarsi  per  le  informazioni
relative all'anno 2015. 
  4. Le  comunicazioni  di  informazioni  relative  ai  pagamenti  di
interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il
30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  18
aprile 2005, n. 84. 
  5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo  9,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si  applicano
fino al 31 dicembre 2016. 
  6. Le disposizioni dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  18
aprile 2005, n.  84,  continuano  ad  applicarsi  con  riguardo  alla
ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e  degli  articoli
          6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 84/2005 (Attuazione
          della direttiva 2003/48/CE in  materia  di  tassazione  dei
          redditi  da  risparmio  sotto   forma   di   pagamenti   di
          interessi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  maggio
          2005, n. 118, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Soggetti tenuti alle comunicazioni). -  1.  Le
          banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le  Poste
          italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio,  le
          societa' finanziarie e le  societa'  fiduciarie,  residenti
          nel territorio dello Stato,  comunicano  all'Agenzia  delle
          entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il
          cui pagamento e' attribuito direttamente a persone  fisiche
          residenti  in  un  altro  Stato  membro,   che   ne   siano
          beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono
          considerate  beneficiarie  effettive  degli  interessi   se
          ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le
          suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate  da  ogni
          altro  soggetto,  anche  persona  fisica,   residente   nel
          territorio dello Stato, che  per  ragioni  professionali  o
          commerciali paga o attribuisce il  pagamento  di  interessi
          alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi
          obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia
          di soggetti non residenti. 
              3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono  effettuate,
          all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle  quali
          sono pagati o e' attribuito un  pagamento  di  interessi  a
          vantaggio del  beneficiario  effettivo,  se  residenti  nel
          territorio dello Stato e diverse da: 
                a) una persona giuridica; 
                b) un soggetto i cui redditi sono tassati  secondo  i
          criteri di determinazione del reddito di impresa; 
                c) un organismo di investimento collettivo in  valori
          mobiliari autorizzato ai sensi della  direttiva  85/611/CEE
          del 20 dicembre 1985 del Consiglio.». 
              «Art. 6 (Trasmissione degli elementi informativi). - 1.
          I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3,  comunicano  gli
          elementi  informativi  indicati  all'art.  5,  secondo   le
          modalita' e  i  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate, da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              2.  Nei  casi  di   omessa,   incompleta   o   inesatta
          comunicazione di cui al comma  1,  da  parte  dei  soggetti
          indicati nel medesimo  comma  1,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro. 
              3. Nel caso in cui le  comunicazioni  siano  effettuate
          con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la
          sanzione minima.». 
              «Art. 7 (Scambio  automatico  di  informazioni).  -  1.
          L'Agenzia delle entrate comunica gli  elementi  informativi
          acquisiti ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  all'autorita'
          competente dello Stato membro di residenza del beneficiario
          effettivo. 
              2. La comunicazione di informazioni e' automatica e  ha
          luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  nel
          corso del  quale  sono  stati  effettuati  i  pagamenti  di
          interessi di cui all'art. 2. 
              3. Le disposizioni della direttiva  77/799/CEE  del  19
          dicembre 1977 del Consiglio, si applicano allo  scambio  di
          informazioni previsto dal presente decreto  legislativo,  a
          condizione che le disposizioni in  esso  contenute  non  vi
          deroghino. Tuttavia, l'art. 8  della  direttiva  77/799/CEE
          non si applica alle informazioni da fornire  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo. 
              4.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per   autorita'
          competente di uno Stato membro  si  intende  una  qualsiasi
          delle  autorita'  notificate  dagli   Stati   membri   alla
          Commissione europea.». 
              «Art. 9 (Richiesta di non applicazione  della  ritenuta
          alla fonte). - 1. Il beneficiario effettivo  residente  nel
          territorio dello Stato puo' chiedere  la  non  applicazione
          della  ritenuta  alla  fonte  di  cui  all'art.  11   della
          direttiva  2003/48/CE   da   parte   degli   Stati   membri
          autorizzati  a  prelevarla  e  che  abbiano   adottato   la
          procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1  dell'art.
          13 della direttiva medesima. A tale  fine  il  beneficiario
          effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di
          un certificato indicante: 
                a) il nome,  il  cognome,  l'indirizzo  e  il  codice
          fiscale del beneficiario effettivo; 
                b) la denominazione e l'indirizzo  del  soggetto  non
          residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta  di
          cui al citato art. 11 della direttiva nei predetti Stati; 
                c) il numero di conto del beneficiario  effettivo  o,
          in  assenza  di  tale  riferimento,  l'identificazione  del
          titolo di credito. 
              2. Tale certificato produce effetti per un  periodo  di
          tre anni a decorrere dalla data  di  rilascio.  Esso  viene
          rilasciato  al  beneficiario  effettivo   che   ne   faccia
          richiesta  entro  due  mesi   dalla   presentazione   della
          richiesta medesima». 
              «Art. 10 (Eliminazione delle doppie imposizioni). -  1.
          Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che  potrebbe
          derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
          all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE,  se  gli  interessi
          percepiti  dal   beneficiario   effettivo   residente   nel
          territorio  dello  Stato  sono  stati   assoggettati   alla
          suddetta  ritenuta,   e'   riconosciuto   al   beneficiario
          effettivo medesimo  un  credito  d'imposta  determinato  ai
          sensi dell'art. 165  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al  comma
          1  e'  superiore  all'ammontare   del   credito   d'imposta
          determinato ai sensi dell'art. 165 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui
          non sia applicabile il citato  art.  165,  il  beneficiario
          effettivo  puo'  chiedere  il  rimborso,   rispettivamente,
          dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo'
          utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'art.
          17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».