Art. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. 2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016. 3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015. 4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. 5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016. 6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e degli articoli 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 84/2005 (Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2005, n. 118, e' il seguente: «Art. 1 (Soggetti tenuti alle comunicazioni). - 1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e' attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle quali sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da: a) una persona giuridica; b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa; c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del Consiglio.». «Art. 6 (Trasmissione degli elementi informativi). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi informativi indicati all'art. 5, secondo le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro. 3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.». «Art. 7 (Scambio automatico di informazioni). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, all'autorita' competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. 2. La comunicazione di informazioni e' automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'art. 2. 3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia, l'art. 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo. 4. Ai fini del presente articolo, per autorita' competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorita' notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.». «Art. 9 (Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte). - 1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato puo' chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante: a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del beneficiario effettivo; b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta di cui al citato art. 11 della direttiva nei predetti Stati; c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito. 2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due mesi dalla presentazione della richiesta medesima». «Art. 10 (Eliminazione delle doppie imposizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, e' riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 e' superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato art. 165, il beneficiario effettivo puo' chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo' utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».