(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 28)
 
                               Art. 28 
 
                            (Patrocinio) 
 
 
  1. Nei giudizi davanti alla Corte  dei  conti  e'  obbligatorio  il
patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 
 
 
  2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di  appello  e  alle  sezioni
riunite  e'  obbligatorio  il  ministero  di  avvocato   ammesso   al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei  ricorsi,  negli
appelli e nelle comparse di risposta deve essere  fatta  elezione  di
domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero  indicato
un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  presso  il  quale
effettuare  le  comunicazione  e  le  notificazioni;   in   mancanza,
l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito. 
 
 
  3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte,
tutti gli atti  del  processo  che  dalla  legge  non  sono  ad  essa
espressamente riservati. 
 
 
  4. In ogni caso non puo' compiere atti che  importano  disposizione
del diritto controverso, se  non  ne  ha  ricevuto  espressamente  il
potere. 
 
 
  5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo'  sempre
rinunciarvi, ma la  revoca  e  la  rinuncia  non  hanno  effetto  nei
confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la  sostituzione
dell'avvocato. 
 
 
  6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da
un consulente tecnico nei casi e con i modi  stabiliti  nel  presente
codice. 
 
 
  7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la  qualita'
necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il
giudice adito, puo' stare in giudizio senza  il  ministero  di  altro
difensore.