Art. 28 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
  a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267; 
  b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
  c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23  agosto  2004,
n. 239; 
  d)  l'articolo  13  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728,  729,  730,  733  e  735
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis,  28,
28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e  44,  ottavo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  g)  l'articolo  18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
commi 1, 2 e 3; 
  h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148; 
  n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente al primo e al terzo periodo; 
  p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del  2012,
limitatamente al primo periodo  e  alle  parole  "e  dal  terzo"  del
secondo periodo; 
  q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; 
  r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e
562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013,  n.
147; 
  t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a  569-bis,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  u)  l'articolo  23  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 28: 
              - Gli articoli 116 e 122 del citato decreto legislativo
          18 agosto 2000, n.  267,  abrogati  dal  presente  decreto,
          recavano: 
              «Art.  116  Societa'  per  azioni  con   partecipazione
          minoritaria di enti locali» 
              «Art. 122 Lavori socialmente utili» 
              - Si riporta il testo dell'art. 14,  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento dei conti  pubblici»,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14 (Servizi pubblici locali). - 1. (abrogato) 
              2.  All'art.  113-bis  del  testo  unico  delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  267  del  2000,  introdotto  dal  comma  15
          dell'art. 35 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)  nella  rubrica  le  parole:  "privi  di   rilevanza
          industriale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "privi  di
          rilevanza economica"; 
              b) al comma 1, alinea, le parole: "privi  di  rilevanza
          industriale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "privi  di
          rilevanza economica"; 
              c) al  comma  1  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "c) societa' a capitale  interamente  pubblico  a
          condizione che gli  enti  pubblici  titolari  del  capitale
          sociale esercitino sulla societa' un  controllo  analogo  a
          quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la  societa'
          realizzi la parte piu' importante della  propria  attivita'
          con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; 
              d) il comma 4 e' abrogato. 
              3. All'art. 35 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
          sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5  e  16;  al  comma  7  del
          medesimo art. 35 le  parole:  "nei  termini  stabiliti  dal
          regolamento di cui al comma 16 del presente articolo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento".» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  della  legge  23
          agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino   del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in  materia  di  energia",  come
          modificato dal presente decreto: 
              «1.   1.    Nell'ambito    dei    principi    derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali,  sono  principi  fondamentali  in   materia
          energetica, ai sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione, quelli  posti  dalla  presente  legge.  Sono,
          altresi',   determinate   disposizioni   per   il   settore
          energetico che contribuiscono a garantire la  tutela  della
          concorrenza,  la  tutela  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  la
          tutela dell'incolumita' e della  sicurezza  pubblica  fatta
          salva la disciplina  in  materia  di  rischi  da  incidenti
          rilevanti, la tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  al
          fine di assicurare l'unita' giuridica  ed  economica  dello
          Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
          trattati internazionali e della normativa comunitaria.  Gli
          obiettivi e le linee della politica  energetica  nazionale,
          nonche' i criteri generali per la sua attuazione a  livello
          territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che  si
          avvale anche dei meccanismi di raccordo e  di  cooperazione
          con le autonomie regionali previsti dalla  presente  legge.
          Sono fatte salve le  competenze  delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi
          dei rispettivi statuti speciali e delle relative  norme  di
          attuazione. 
              2. Le  attivita'  del  settore  energetico  sono  cosi'
          disciplinate: 
              a)   le   attivita'   di   produzione,    importazione,
          esportazione, stoccaggio non in sotterraneo  anche  di  oli
          minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti  idonei,
          nonche' di trasformazione delle materie fonti  di  energia,
          sono libere su tutto il territorio nazionale, nel  rispetto
          degli  obblighi  di  servizio  pubblico   derivanti   dalla
          normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; 
              b) le attivita' di trasporto e dispacciamento  del  gas
          naturale a rete, nonche' la gestione di  infrastrutture  di
          approvvigionamento di energia connesse  alle  attivita'  di
          trasporto e dispacciamento  di  energia  a  rete,  sono  di
          interesse pubblico  e  sono  sottoposte  agli  obblighi  di
          servizio pubblico derivanti  dalla  normativa  comunitaria,
          dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
          autorita' competenti; 
              c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e
          gas  naturale  a  rete,  di   esplorazione,   coltivazione,
          stoccaggio   sotterraneo   di   idrocarburi,   nonche'   di
          trasmissione e dispacciamento  di  energia  elettrica  sono
          attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge. 
              3. Gli obiettivi generali di  politica  energetica  del
          Paese, il cui conseguimento e' assicurato  sulla  base  dei
          principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e
          leale  collaborazione  dallo  Stato,   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas, dalle regioni  e  dagli  enti
          locali, sono: 
              a) garantire  sicurezza,  flessibilita'  e  continuita'
          degli   approvvigionamenti   di   energia,   in   quantita'
          commisurata  alle   esigenze,   diversificando   le   fonti
          energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza  e
          le modalita' di trasporto; 
              b) promuovere il  funzionamento  unitario  dei  mercati
          dell'energia,  la  non  discriminazione  nell'accesso  alle
          fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione  e
          il riequilibrio  territoriale  in  relazione  ai  contenuti
          delle lettere da c) a l); 
              c) assicurare l'economicita'  dell'energia  offerta  ai
          clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli
          operatori  nel  territorio  nazionale,  anche  al  fine  di
          promuovere la  competitivita'  del  sistema  economico  del
          Paese nel contesto europeo e internazionale; 
              d) assicurare lo sviluppo del  sistema  attraverso  una
          crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e  una
          loro diffusione omogenea sul territorio nazionale; 
              e) perseguire  il  miglioramento  della  sostenibilita'
          ambientale dell'energia, anche in termini di uso  razionale
          delle risorse territoriali, di tutela  della  salute  e  di
          rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in
          particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra
          e  di   incremento   dell'uso   delle   fonti   energetiche
          rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato  a  ciascuna
          di esse. La promozione dell'uso delle  energie  rinnovabili
          deve avvenire anche attraverso il sistema  complessivo  dei
          meccanismi di mercato, assicurando un  equilibrato  ricorso
          alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie
          di minore impatto ambientale e territoriale; 
              f) promuovere la valorizzazione delle importazioni  per
          le finalita' di sicurezza nazionale  e  di  sviluppo  della
          competitivita' del sistema economico del Paese; 
              g) valorizzare le  risorse  nazionali  di  idrocarburi,
          favorendone  la  prospezione  e  l'utilizzo  con  modalita'
          compatibili con l'ambiente; 
              h)   accrescere   l'efficienza   negli    usi    finali
          dell'energia; 
              i) tutelare  gli  utenti-consumatori,  con  particolare
          riferimento  alle  famiglie  che  versano   in   condizioni
          economiche disagiate; 
              l) favorire e incentivare la  ricerca  e  l'innovazione
          tecnologica  in  campo  energetico,  anche   al   fine   di
          promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili; 
              m)   salvaguardare   le   attivita'   produttive    con
          caratteristiche di prelievo  costanti  e  alto  fattore  di
          utilizzazione dell'energia elettrica,  sensibili  al  costo
          dell'energia; 
              n) (abrogata). 
              4. Lo Stato e le regioni,  al  fine  di  assicurare  su
          tutto il territorio nazionale i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie  forme  e
          in  condizioni  di  omogeneita'  sia  con   riguardo   alle
          modalita' di fruizione  sia  con  riguardo  ai  criteri  di
          formazione delle tariffe e  al  conseguente  impatto  sulla
          formazione dei prezzi, garantiscono: 
              a) il rispetto  delle  condizioni  di  concorrenza  sui
          mercati  dell'energia,  in   conformita'   alla   normativa
          comunitaria e nazionale; 
              b) l'assenza di vincoli, ostacoli o  oneri,  diretti  o
          indiretti,   alla    libera    circolazione    dell'energia
          all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea; 
              c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie  che  abbiano
          effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori
          dell'ambito territoriale delle autorita' che li prevedono; 
              d)   l'adeguatezza    delle    attivita'    energetiche
          strategiche  di  produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per
          assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del
          servizio nonche' la distribuzione e  la  disponibilita'  di
          energia su tutto il territorio nazionale; 
              e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione dei
          sistemi di approvvigionamento e di  trasporto  nazionale  e
          transnazionale di energia; 
              f)    l'adeguato    equilibrio    territoriale    nella
          localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
          consentiti  dalle  caratteristiche  fisiche  e  geografiche
          delle  singole  regioni,  prevedendo  eventuali  misure  di
          compensazione e di riequilibrio ambientale  e  territoriale
          qualora  esigenze  connesse   agli   indirizzi   strategici
          nazionali   richiedano   concentrazioni   territoriali   di
          attivita', impianti e  infrastrutture  ad  elevato  impatto
          territoriale, con esclusione degli impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili; 
              g) la trasparenza e la proporzionalita' degli  obblighi
          di servizio pubblico inerenti le attivita' energetiche, sia
          che siano esercitate in  regime  di  concessione,  sia  che
          siano esercitate in regime di libero mercato; 
              h)   procedure   semplificate,   trasparenti   e    non
          discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime
          di  libero   mercato   e   per   la   realizzazione   delle
          infrastrutture; 
              i) la tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  e  del
          paesaggio,  in  conformita'   alla   normativa   nazionale,
          comunitaria e agli accordi internazionali. 
              5. Le regioni, gli enti  pubblici  territoriali  e  gli
          enti    locali    territorialmente    interessati     dalla
          localizzazione di nuove infrastrutture  energetiche  ovvero
          dal  potenziamento  o  trasformazione   di   infrastrutture
          esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
          proponenti  che  individuino  misure  di  compensazione   e
          riequilibrio  ambientale,  coerenti   con   gli   obiettivi
          generali di  politica  energetica  nazionale,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 12  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387. 
              6. Le regioni determinano con proprie leggi,  ai  sensi
          dell'art.  118  della  Costituzione,   l'attribuzione   dei
          compiti e delle funzioni amministrativi  non  previsti  dal
          comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei  comuni,  delle
          province e delle citta' metropolitane  previste  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              7.  Sono  esercitati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
          compiti e funzioni amministrativi: 
              a)  le   determinazioni   inerenti   l'importazione   e
          l'esportazione di energia; 
              b) la  definizione  del  quadro  di  programmazione  di
          settore; 
              c)   la    determinazione    dei    criteri    generali
          tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
          impianti   di   produzione,   trasporto,    stoccaggio    e
          distribuzione dell'energia, nonche'  delle  caratteristiche
          tecniche e merceologiche dell'energia importata,  prodotta,
          distribuita e consumata; 
              d)  l'emanazione  delle   norme   tecniche   volte   ad
          assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro  e  la
          tutela della salute del personale addetto agli impianti  di
          cui alla lettera c); 
              e) l'emanazione delle regole  tecniche  di  prevenzione
          incendi per gli impianti di cui alla lettera c)  dirette  a
          disciplinare la sicurezza antincendi con  criteri  uniformi
          sul territorio nazionale, spettanti  in  via  esclusiva  al
          Ministero  dell'interno  sulla  base   della   legislazione
          vigente; 
              f)  l'imposizione   e   la   vigilanza   sulle   scorte
          energetiche obbligatorie; 
              g)   l'identificazione   delle    linee    fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  nazionale  con   riferimento
          all'articolazione territoriale delle reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              h) la programmazione di  grandi  reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              i)  l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti strategici, ai sensi della legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, al fine di  garantire  la  sicurezza  strategica,  ivi
          inclusa quella degli approvvigionamenti  energetici  e  del
          relativo    utilizzo,    il    contenimento    dei    costi
          dell'approvvigionamento energetico del Paese,  lo  sviluppo
          delle tecnologie innovative per la generazione  di  energia
          elettrica  e  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a
          quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; 
              l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e  di
          zone   del   mare    territoriale    per    finalita'    di
          approvvigionamento di fonti di energia; 
              m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
              n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
          coltivazione di idrocarburi, ivi comprese  le  funzioni  di
          polizia mineraria, adottate, per la terraferma,  di  intesa
          con le regioni interessate; 
              o) la definizione dei programmi di ricerca  scientifica
          in campo energetico, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              p)  la  definizione  dei  principi  per  il  coordinato
          utilizzo delle risorse finanziarie regionali,  nazionali  e
          dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              q) l'adozione  di  misure  temporanee  di  salvaguardia
          della continuita' della fornitura, in  caso  di  crisi  del
          mercato dell'energia o di gravi  rischi  per  la  sicurezza
          della    collettivita'    o    per    l'integrita'    delle
          apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; 
              r) la determinazione dei criteri  generali  a  garanzia
          della sicurezza  degli  impianti  utilizzatori  all'interno
          degli edifici, ferma restando la competenza  del  Ministero
          dell'interno in ordine ai  criteri  generali  di  sicurezza
          antincendio. 
              8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
                a) con particolare  riguardo  al  settore  elettrico,
          anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas: 
              1) il rilascio della concessione per l'esercizio  delle
          attivita'  di  trasmissione  e   dispacciamento   nazionale
          dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; 
              2)  la  stipula  delle  convenzioni  per  il  trasporto
          dell'energia elettrica sulla rete nazionale; 
              3) l'approvazione degli  indirizzi  di  sviluppo  della
          rete di trasmissione nazionale, considerati anche  i  piani
          regionali di sviluppo del servizio elettrico ; 
              4) l'aggiornamento, sentita  la  Conferenza  unificata,
          della convenzione tipo per disciplinare gli  interventi  di
          manutenzione e di  sviluppo  della  rete  nazionale  e  dei
          dispositivi di interconnessione; 
              5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
          sicurezza    e    dell'economicita'    degli    interscambi
          internazionali,  degli  approvvigionamenti  per  i  clienti
          vincolati o disagiati, del sistema di generazione  e  delle
          reti  energetiche,  promuovendo  un  accesso  piu'   esteso
          all'importazione di energia elettrica; 
              6)  l'adozione  di  misure  finalizzate   a   garantire
          l'effettiva  concorrenzialita'  del  mercato   dell'energia
          elettrica; 
              7) la definizione dei criteri  generali  per  le  nuove
          concessioni di distribuzione dell'energia elettrica  e  per
          l'autorizzazione alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
          impianti di generazione di  energia  elettrica  di  potenza
          termica  superiore  ai  300  MW,  sentita   la   Conferenza
          unificata e tenuto conto delle  linee  generali  dei  piani
          energetici regionali; 
                b)  con  particolare  riguardo  al  settore  del  gas
          naturale, anche avvalendosi  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas: 
              1) l'adozione di indirizzi alle  imprese  che  svolgono
          attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
          e rigassificazione di gas naturale  e  di  disposizioni  ai
          fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli  stoccaggi
          strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni  e
          la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
          di emergenza e di obblighi di sicurezza; 
              2)  l'individuazione,  di  intesa  con  la   Conferenza
          unificata, della rete nazionale di gasdotti; 
              3) le determinazioni  inerenti  lo  stoccaggio  di  gas
          naturale in giacimento; 
              4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
          importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
          sulla  base  di  criteri  generali  stabiliti,  sentita  la
          Conferenza unificata; 
              5) l'adozione di indirizzi per  la  salvaguardia  della
          continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
          il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
          la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
          gas naturale; 
                c) con particolare  riguardo  al  settore  degli  oli
          minerali, intesi come oli minerali  greggi,  residui  delle
          loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
          petroliferi derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas  di
          petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi: 
              1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici  in
          materia di impianti di  lavorazione  e  stoccaggio  adibito
          all'importazione e all'esportazione  di  oli  minerali,  al
          fine di garantire l'approvvigionamento del mercato; 
              2) individuazione di  iniziative  di  raccordo  tra  le
          regioni e le amministrazioni centrali interessate,  per  la
          valutazione congiunta dei diversi provvedimenti,  anche  di
          natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
          grado di produrre significativi riflessi  sulle  scelte  di
          politica energetica nazionale, nonche' per  la  definizione
          di   iter   semplificati   per   la   realizzazione   degli
          investimenti necessari per l'adeguamento alle  disposizioni
          nazionali, comunitarie e internazionali; 
              3) monitoraggio, anche  sulla  base  delle  indicazioni
          delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
          stoccaggio adibito all'importazione e  all'esportazione  di
          oli minerali; 
              4) promozione di accordi di programma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, con  le  regioni  e
          gli  enti  locali  per  la  realizzazione  e  le  modifiche
          significative  di  infrastrutture  di  lavorazione   e   di
          stoccaggio    di    oli    minerali,    strategiche     per
          l'approvvigionamento energetico del Paese; 
              5)  individuazione,  di  intesa   con   la   Conferenza
          unificata, di criteri e modalita'  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni  all'installazione  e  all'esercizio   degli
          impianti di lavorazione e di stoccaggio  di  oli  minerali.
          Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa  vigente
          in materia di autorizzazione integrata ambientale; 
              6)  individuazione,  di  intesa   con   la   Conferenza
          unificata, della rete nazionale di oleodotti. 
              8-bis.  Fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
          valutazione di impatto  ambientale,  nel  caso  di  mancata
          espressione da parte delle amministrazioni regionali  degli
          atti di assenso o di intesa, comunque denominati,  inerenti
          alle funzioni di cui al  comma  8  del  presente  articolo,
          entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
          nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di  cui
          al comma 5 dell'art. 52-quinquies del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e nei casi di cui all'art. 3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un
          termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore
          inerzia   da   parte   delle   amministrazioni    regionali
          interessate, lo stesso  Ministero  rimette  gli  atti  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  la  quale,  entro
          sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
          partecipazione della regione interessata.  Le  disposizioni
          del presente  comma  si  applicano  anche  ai  procedimenti
          amministrativi in corso e  sostituiscono  il  comma  6  del
          citato art. 52-quinquies del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 
              9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui
          al comma 3, lo Stato e le  regioni  individuano  specifiche
          esigenze   di   intervento   e   propongono   agli   organi
          istituzionali competenti le  iniziative  da  intraprendere,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              10. Se le iniziative di cui al comma  9  prevedono  una
          ripartizione di  compiti  tra  le  regioni,  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  acquisito  il
          parere degli enti locali interessati, provvede  a  definire
          tale ripartizione. 
              11. Ai sensi dell'art. 2,  comma  21,  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento  di
          programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze
          di sviluppo dei servizi di pubblica  utilita'  dei  settori
          dell'energia elettrica e del  gas  che  corrispondono  agli
          interessi generali del Paese.  Ai  fini  del  perseguimento
          degli obiettivi generali di politica energetica  del  Paese
          di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri,  su  proposta
          del Ministro delle  attivita'  produttive,  puo'  definire,
          sentite le Commissioni parlamentari  competenti,  indirizzi
          di politica generale  del  settore  per  l'esercizio  delle
          funzioni attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas ai sensi della legislazione vigente. 
              12.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          presenta al Parlamento e al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  la  relazione   sullo   stato   dei   servizi   e
          sull'attivita' svolta, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  12,
          lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro  il
          30 giugno di  ciascun  anno.  Nella  relazione  l'Autorita'
          illustra anche  le  iniziative  assunte  nel  quadro  delle
          esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e  in
          conformita' agli indirizzi di politica generale del settore
          di cui al comma 11. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
          il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed  i)
          del comma  3,  entro  il  30  gennaio  di  ogni  anno  alle
          Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato
          dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato  di
          utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti
          rinnovabili. 
              13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti
          o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i  diversi
          termini  previsti  dalle  leggi  medesime,  l'Autorita'  si
          pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di
          ricevimento  del   provvedimento   o   dell'atto.   Decorso
          inutilmente tale termine, il provvedimento  o  l'atto  puo'
          comunque essere adottato. 
              14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua  competenza
          ai sensi delle leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il
          potere sostitutivo nelle forme e nei limiti  stabiliti  dal
          presente comma. A tale fine  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  trasmette   all'Autorita'   un   sollecito   ad
          adempiere entro i  successivi  sessanta  giorni.  Trascorso
          tale termine senza che l'Autorita' abbia adottato l'atto  o
          il  provvedimento,  questo  e'  adottato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita' produttive. 
              15. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas e' organo collegiale costituito  dal  Presidente  e  da
          quattro membri. Ferma restando  la  scadenza  naturale  dei
          componenti l'Autorita' in  carica  alla  predetta  data,  i
          nuovi membri sono  nominati  entro  i  successivi  sessanta
          giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.  2,
          commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
              16.  I  componenti  dell'organo   competente   per   la
          determinazione delle tariffe elettriche,  ivi  compresa  la
          determinazione del sovrapprezzo termico,  rispondono  degli
          atti e dei comportamenti  posti  in  essere  nell'esercizio
          delle loro funzioni, ove  i  fatti  non  abbiano  rilevanza
          penale, ai sensi e per gli effetti degli  articoli  2043  e
          seguenti  del  codice   civile   soltanto   a   titolo   di
          responsabilita' civile, in conformita' con le  disposizioni
          degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 80, come sostituiti dall'art.  7  della  legge  21
          luglio 2000, n. 205. 
              17.  I   soggetti   che   investono,   direttamente   o
          indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
          di interconnessione tra le reti nazionali di  trasporto  di
          gas naturale degli Stati membri dell'Unione  europea  e  la
          rete di trasporto italiana, nella realizzazione  in  Italia
          di nuovi terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
          liquefatto o di  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo  di  gas
          naturale, o in significativi potenziamenti delle  capacita'
          delle  infrastrutture  esistenti  sopra  citate,  tali   da
          permettere lo sviluppo della concorrenza e di  nuove  fonti
          di approvvigionamento di gas naturale, possono  richiedere,
          per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
          disciplina che prevede il diritto  di  accesso  dei  terzi,
          ovvero   dall'applicazione   delle    rispettive    tariffe
          regolamentate,  o  da  entrambe  le  fattispecie,   nonche'
          l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione  dei
          sistemi di  trasporto  e  certificazione  dei  gestori  dei
          sistemi di  trasporto.  L'esenzione  e'  accordata  per  un
          periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e
          per una quota della  nuova  capacita'  stabilita  caso  per
          caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
          realizzazione di nuove infrastrutture di  interconnessione,
          l'esenzione  e'  accordata   previa   consultazione   delle
          autorita' competenti dello  Stato  membro  interessato.  La
          concessione di una esenzione dalla disciplina  che  prevede
          il diritto di accesso dei terzi,  perde  effetto  due  anni
          dopo la  data  della  relativa  concessione,  qualora  alla
          scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura
          non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la  data  della
          relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine
          l'infrastruttura non sia ancora operativa, a  meno  che  il
          Ministero, in  accordo  con  la  Commissione  europea,  non
          decida che il  ritardo  e'  dovuto  a  gravi  ostacoli  che
          esulano dal controllo del soggetto cui la deroga  e'  stata
          concessa. 
              18.  I   soggetti   che   investono,   direttamente   o
          indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
          internazionali   di   interconnessione   con   Stati    non
          appartenenti all'Unione europea ai  fini  dell'importazione
          in  Italia  di  gas  naturale  o  nel  potenziamento  delle
          capacita' di trasporto  degli  stessi  gasdotti  esistenti,
          possono  richiedere  nei  corrispondenti  punti  d'ingresso
          della  rete  nazionale  dei   gasdotti,   il   diritto   di
          allocazione    prioritaria    nel    conferimento     della
          corrispondente nuova capacita'  realizzata  in  Italia.  Il
          diritto di allocazione prioritaria e' accordato,  caso  per
          caso, per un periodo non superiore a  25  anni  e  per  una
          quota della nuova capacita' stabilita caso per caso,  e  in
          base alle modalita'  di  conferimento  e  alle  tariffe  di
          trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas. Tale diritto e'  accordato  dal  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  previo  parere   dell'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il
          termine di trenta  giorni  dalla  richiesta,  trascorso  il
          quale si intende reso positivamente. La concessione di  una
          allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data
          della relativa concessione, qualora alla scadenza  di  tale
          termine la costruzione dell'infrastruttura non  sia  ancora
          iniziata,  e  cinque  anni  dopo  la  data  della  relativa
          concessione,  qualora  alla  scadenza   di   tale   termine
          l'infrastruttura non sia ancora operativa, a  meno  che  il
          Ministero non decida che  il  ritardo  e'  dovuto  a  gravi
          ostacoli che esulano dal  controllo  del  soggetto  cui  la
          deroga e' stata concessa. 
              19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e  18,  per
          soggetti che investono si intendono anche i  soggetti  che,
          mediante la sottoscrizione  di  contratti  di  importazione
          garantiti a lungo termine, contribuiscono a  finanziare  il
          progetto. 
              20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto
          ai punti di ingresso della rete nazionale dei  gasdotti  di
          cui al comma 18, nonche' la residua quota  delle  capacita'
          delle nuove infrastrutture di interconnessione,  dei  nuovi
          stoccaggi in  sotterraneo  di  gas  naturale  e  dei  nuovi
          terminali di rigassificazione di cui al  comma  17,  e  dei
          potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo  stesso
          comma  17,  sono  allocate   secondo   procedure   definite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in  base  a
          criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema
          stabiliti  con  decreti  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive. 
              21. I criteri di cui al comma 20 non  si  applicano  in
          tutti i casi in cui l'accesso al sistema  impedirebbe  agli
          operatori del settore di svolgere gli obblighi di  servizio
          pubblico  cui  sono  soggetti,  ovvero  nel  caso  in   cui
          dall'accesso  derivino  gravi  difficolta'   economiche   e
          finanziarie  ad  imprese  del  gas  naturale  operanti  nel
          sistema, in relazione a contratti di  tipo  «take  or  pay»
          sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della
          direttiva  98/30/CE  del  22  giugno  1998  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio. 
              22.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, anche su segnalazione dell'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas, adotta  i  provvedimenti  di  cui  alla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico  dei  soggetti  che
          non rispettano i criteri in base ai  quali  hanno  ottenuto
          l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o di
          rigassificazione di cui al comma 20. 
              23. Ai  fini  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la
          sicurezza del sistema nazionale del  gas  naturale  tramite
          l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei  volumi
          di gas e delle capacita' di entrata e di uscita sulla  rete
          di trasporto nazionale del gas, l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua  le
          procedure di cui all'art. 13 della Del.Aut.en. el. e gas 17
          luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 190 del 14 agosto 2002. 
              24. All'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
          239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          2003, n. 290: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il Ministro delle attivita'  produttive  emana  gli
          indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          di energia elettrica  e  di  gas  naturale  e  verifica  la
          conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente,
          dai gestori delle  reti  di  trasporto  con  gli  indirizzi
          medesimi» ; 
                b) nel  comma  4  le  parole:  «e  comunque  ciascuna
          societa'  a  controllo  pubblico»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «e ciascuna societa' a controllo pubblico,  anche
          indiretto, solo qualora  operi  direttamente  nei  medesimi
          settori». 
              25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies del
          decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  ottobre  2003,  n.  290,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2004. 
              26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato  art.  1-sexies  del
          decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti: 
              «1. Al fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          energetico e  di  promuovere  la  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio  degli
          elettrodotti  facenti  parte  della   rete   nazionale   di
          trasporto  dell'energia   elettrica   sono   attivita'   di
          preminente   interesse   statale   e   sono   soggetti    a
          un'autorizzazione unica,  rilasciata  dal  Ministero  delle
          attivita'  produttive  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa
          con  la  regione  o  le  regioni  interessate,   la   quale
          sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e  atti
          di  assenso  comunque  denominati  previsti   dalle   norme
          vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire  tali
          infrastrutture in conformita'  al  progetto  approvato.  Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede alla valutazione  di  impatto  ambientale  e  alla
          verifica  della  conformita'  delle   opere   al   progetto
          autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito   del   presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
              a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
          posti a carico del soggetto  proponente  per  garantire  il
          coordinamento e  la  salvaguardia  del  sistema  energetico
          nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine  entro
          il quale l'iniziativa e' realizzata; 
              b) comprende la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno  2001,  n.  327,  recante  il  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le  opere  di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
          variante urbanistica. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il procedimento  puo'  essere  avviato
          sulla base di un progetto  preliminare  o  analogo  purche'
          evidenzi,   con    elaborato    cartografico,    le    aree
          potenzialmente impegnate sulle  quali  apporre  il  vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le  necessarie  misure  di  salvaguardia.  Al  procedimento
          partecipano  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
          soggetti preposti ad esprimersi in relazione  ad  eventuali
          interferenze con altre  infrastrutture  esistenti.  Per  il
          rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica  della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 
              4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
          opere di  cui  al  presente  articolo  siano  sottoposte  a
          valutazione di impatto ambientale (VIA),  l'esito  positivo
          di  tale  valutazione  costituisce   parte   integrante   e
          condizione  necessaria  del  procedimento   autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi  previsti,  acquisito  l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro  il  termine
          di cui al comma 3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai
          quali non sono prescritte le procedure  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di presentazione della domanda. 
              4-bis. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con
          la regione o le regioni interessate nel termine  prescritto
          per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato  esercita  il
          potere   sostitutivo   ai   sensi   dell'art.   120   della
          Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
          leale collaborazione e autorizza le opere di cui  al  comma
          1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro delle attivita' produttive previo concerto con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  eccetto  i  procedimenti  per  i  quali   sia
          completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero   il   relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione. 
              4-quater. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle  reti  elettriche  di  interconnessione  con
          l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150  kV
          qualora per esse vi sia un  diritto  di  accesso  a  titolo
          prioritario, e si applicano  alle  opere  connesse  e  alle
          infrastrutture per il collegamento alle reti  nazionali  di
          trasporto dell'energia delle  centrali  termoelettriche  di
          potenza superiore a 300 MW  termici,  gia'  autorizzate  in
          conformita' alla normativa vigente». 
              27. Al citato art. 1-sexies del  decreto-legge  n.  239
          del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono
          sostituite dalle  seguenti:  «di  reti  elettriche»;  nello
          stesso art. 1-sexies, al comma 6,  le  parole:  «anche  per
          quanto attiene al trasporto nazionale del  gas  naturale  e
          degli oli minerali» sono soppresse. 
              28. Nell'art. 9, comma 2, ultimo periodo,  della  legge
          22 febbraio  2001,  n.  36,  le  parole:  «decreto  di  cui
          all'art. 4, comma 2,  lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «decreto di cui all'art. 4, comma 4». 
              29. Fino alla completa realizzazione del mercato  unico
          dell'energia elettrica e  del  gas  naturale,  in  caso  di
          operazioni  di  concentrazione  di  imprese  operanti   nei
          mercati dell'energia elettrica e del  gas  cui  partecipino
          imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove  non
          sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          attivita'  produttive,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo',  entro  trenta  giorni
          dalla comunicazione dell'operazione  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e  del  mercato,  definire  condizioni  e
          vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti  degli
          Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di
          sicurezza degli  approvvigionamenti  nazionali  di  energia
          ovvero la concorrenza nei mercati. 
              30. All'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo  1999,
          n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: 
              «5-ter. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente
          finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un
          unico  punto  del  territorio  nazionale,  destinato   alle
          attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in
          forma societaria, nonche' ai soggetti di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive   modificazioni,   e'    risultato,    nell'anno
          precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. 
              5-quater. A decorrere dal 1° luglio  2004,  e'  cliente
          idoneo ogni cliente finale non domestico. 
              5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente
          idoneo ogni cliente finale. 
              5-sexies. I clienti vincolati che alle date di  cui  ai
          commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei  hanno
          diritto  di  recedere   dal   preesistente   contratto   di
          fornitura, come clienti vincolati, con modalita'  stabilite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  Qualora
          tale diritto non sia esercitato, la fornitura  ai  suddetti
          clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente
          unico Spa». 
              31. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e' abrogato. 
              32. I consorzi previsti  dall'art.  1  della  legge  27
          dicembre 1953, n. 959, possono cedere  l'energia  elettrica
          sostitutiva   del   sovracanone   ai   clienti   idonei   e
          all'Acquirente  unico  Spa  per  la  fornitura  ai  clienti
          vincolati. 
              33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di
          energia elettrica  in  essere,  ivi  compresa,  per  quanto
          riguarda l'attivita' di distribuzione,  la  concessione  di
          cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,
          n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992, n.  359.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
          al  fine  di  garantire  la  parita'  di  condizioni,  puo'
          proporre modifiche e variazioni  delle  clausole  contenute
          nelle relative convenzioni. 
              34. Al fine di  garantire  un'effettiva  concorrenza  e
          pari  opportunita'  di  iniziativa  economica,  le  imprese
          operanti nei settori della vendita, del trasporto  e  della
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas  naturale,
          che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei
          servizi pubblici locali  ovvero  la  gestione  delle  reti,
          degli impianti e delle  altre  dotazioni  infrastrutturali,
          possono  svolgere  attivita'  nel   settore   verticalmente
          collegato  o  contiguo  dei   servizi   post-contatore   di
          installazione, assistenza e manutenzione nei confronti  dei
          medesimi utenti finali del servizio  pubblico,  avvalendosi
          di societa' separate,  partecipate  o  controllate,  ovvero
          operanti  in  affiliazione  commerciale,  per   l'esercizio
          indiretto  dei  medesimi  servizi  di  post-contatore,  non
          possono  applicare  condizioni  ne'   concordare   pratiche
          economiche, contrattuali,  pubblicitarie  ed  organizzative
          atte a determinare ingiustificati svantaggi per le  imprese
          direttamente concorrenti nel medesimo settore  dei  servizi
          post-contatore e rendono accessibili alle medesime  imprese
          i beni, i servizi e gli elementi informativi e  conoscitivi
          di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita'
          svolta in posizione dominante o in regime di monopolio. 
              34-bis. Alle imprese di cui al comma  34  operanti  nei
          settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  si
          applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis,  2-ter,
          2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10
          ottobre 1990, n. 287. 
              35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  adotta,  compatibilmente  con  lo  sviluppo   della
          tecnologia degli  apparecchi  di  misura,  i  provvedimenti
          necessari affinche'  le  imprese  distributrici  mettano  a
          disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
          da tali clienti a rappresentarli il segnale per  la  misura
          dei loro consumi elettrici. 
              36. I proprietari di nuovi impianti  di  produzione  di
          energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW
          che sono autorizzati dopo la  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge corrispondono alla regione sede  degli
          impianti,  a  titolo  di  contributo  compensativo  per  il
          mancato uso alternativo  del  territorio  e  per  l'impatto
          logistico dei cantieri, un importo pari  a  0,20  euro  per
          ogni MWh di energia elettrica  prodotta,  limitatamente  ai
          primi sette anni di esercizio degli  impianti.  La  regione
          sede  degli  impianti  provvede   alla   ripartizione   del
          contributo compensativo tra i seguenti soggetti: 
              a) il comune sede dell'impianto,  per  un  importo  non
          inferiore al 40 per cento del totale; 
              b) i comuni contermini, in misura proporzionale per  il
          50 per cento all'estensione del confine e  per  il  50  per
          cento alla popolazione, per un importo non inferiore al  40
          per cento del totale; 
              c)  la  provincia  che   comprende   il   comune   sede
          dell'impianto. 
              37. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede
          alla revisione biennale degli importi di cui  al  comma  36
          con le modalita' di cui all'art. 3 della legge 22  dicembre
          1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti  in
          comuni confinanti con piu' regioni,  i  comuni  beneficiari
          del  contributo  compensativo  di  cui  al  comma  36  sono
          determinati dalla regione sede dell'impianto  d'intesa  con
          le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza  termica
          non  inferiore  a  300  MW,  oggetto   di   interventi   di
          potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il   contributo,   calcolato   con
          riferimento    all'incremento    di    potenza    derivante
          dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene  corrisposto
          per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio  dello
          stesso ripotenziamento. Il contributo di  cui  al  presente
          comma e al comma 36 non e' dovuto in tutti i  casi  in  cui
          vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino
          comunque gia' stipulati, prima della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, accordi volontari  relativi  a
          misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione
          di energia elettrica, per la loro  particolare  ubicazione,
          valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km
          dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere
          connesse, interessino o esplichino effetti  ed  impatti  su
          parchi  nazionali,  il  contributo  ad  essi  relativo   e'
          corrisposto agli enti territoriali interessati  in  base  a
          criteri individuati con decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              38. Le operazioni effettuate sul mercato  elettrico  di
          cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e  per  gli
          effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, all'atto del  pagamento  del  corrispettivo,
          salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6. 
              39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o
          dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul  mercato
          elettrico  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  le  rettifiche  previste
          dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni,  sono
          operate con riferimento alla fattura  emessa  in  relazione
          all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
          passivo  nei  confronti  della  medesima  controparte.  Per
          operazione  omologa  si  intende  quella   effettuata   con
          riferimento allo stesso periodo  e  allo  stesso  punto  di
          offerta. 
              40. Dalla data di assunzione di  responsabilita'  della
          funzione di garante della fornitura  di  energia  elettrica
          per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i
          contratti di importazione in essere alla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  in
          capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono
          essere trasferiti alla medesima Acquirente  unico  Spa  con
          decreto  del  Ministro  delle  attivita'   produttive,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          garantendo  al  cedente  il   beneficio   derivante   dalla
          differenza tra il prezzo dell'energia importata  attraverso
          i contratti ceduti e il prezzo  dell'energia  elettrica  di
          produzione nazionale. L'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas determina le modalita' tecniche  ed  economiche  per
          detto trasferimento. 
              41.  Previa   richiesta   del   produttore,   l'energia
          elettrica prodotta da impianti di potenza  inferiore  a  10
          MVA, l'energia elettrica di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79, nonche'  quella  prodotta  da  impianti  entrati  in
          esercizio dopo il 1° aprile  1999  alimentati  dalle  fonti
          rinnovabili eolica, solare, geotermica,  del  moto  ondoso,
          maremotrice e idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima
          fonte, agli impianti ad  acqua  fluente,  e'  ritirata  dal
          Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale   Spa   o
          dall'impresa distributrice rispettivamente se  prodotta  da
          impianti collegati alla rete di  trasmissione  nazionale  o
          alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di  cui  al
          primo e al terzo periodo  del  comma  12  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  continua  ad
          essere ritirata dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  facendo
          riferimento a condizioni economiche  di  mercato.  Dopo  la
          scadenza delle convenzioni in essere,  l'energia  elettrica
          di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3
          del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  esclusa
          quella di cui al primo periodo del  presente  comma,  viene
          ceduta al mercato. 
              42.  I  produttori  nazionali  di   energia   elettrica
          possono, eventualmente in compartecipazione con imprese  di
          altri paesi,  svolgere  attivita'  di  realizzazione  e  di
          esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine
          di importarne l'energia prodotta. 
              43.  Per  la  riforma  della  disciplina  del  servizio
          elettrico nelle piccole reti isolate  di  cui  all'art.  2,
          comma 17, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,
          nonche' del servizio svolto dalle imprese elettriche minori
          di cui all'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre  1962,
          n. 1643, e successive modificazioni, e di  cui  all'art.  7
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo  e'  delegato
          ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  legge  e  nel  rispetto  delle  prerogative
          costituzionali  delle  regioni,  un   decreto   legislativo
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  tutela  dei  clienti  finali  e  sviluppo,  ove  le
          condizioni      tecnico-economiche      lo      consentano,
          dell'interconnessione   con   la   rete   di   trasmissione
          nazionale; 
              b) definizione di obiettivi temporali di  miglioramento
          dell'efficienza e dell'economicita' del servizio reso dalle
          imprese, con individuazione di specifici parametri ai  fini
          della determinazione delle integrazioni tariffarie; 
              c) previsione di interventi sostitutivi per  assicurare
          la continuita' e la qualita' della fornitura. 
              44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  cui
          al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  il  Governo  e'
          delegato  ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge e  nel
          rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un
          decreto legislativo nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  riordino  della  normativa  tecnica   impiantistica
          all'interno degli edifici; 
              b) promozione di un reale  sistema  di  verifica  degli
          impianti di cui alla lettera a) per accertare  il  rispetto
          di quanto previsto dall'attuale normativa  in  materia  con
          l'obiettivo primario di  tutelare  gli  utilizzatori  degli
          impianti garantendo un'effettiva sicurezza. 
              45. Il comma 7 dell'art. 9 del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e' sostituito dal seguente: 
              «7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione
          possono costituire una o piu' societa' per azioni,  di  cui
          mantengono il controllo e a cui trasferiscono i  beni  e  i
          rapporti in essere, le attivita' e le  passivita'  relativi
          alla distribuzione di energia elettrica e alla  vendita  ai
          clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas  provvede  ad  emanare  i  criteri  per  le   opportune
          modalita' di separazione gestionale e amministrativa  delle
          attivita' esercitate dalle predette societa'». 
              46. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, al fine di assicurare la fornitura  di  gas
          naturale  ai  clienti  finali  allacciati  alla  rete,  con
          consumi inferiori o pari  a  200.000  standard  metri  cubi
          annui,  che,  anche  temporaneamente,  sono  privi  di   un
          fornitore o che risiedono in aree geografiche  nelle  quali
          non si  e'  ancora  sviluppato  un  mercato  concorrenziale
          nell'offerta di gas, l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  provvede  a  individuare,  mediante  procedure   a
          evidenza pubblica, una o piu' imprese di  vendita  del  gas
          che  si  impegnino  ad  effettuare  detta  fornitura  nelle
          indicate aree geografiche. 
              47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46,  a
          condizioni  di  mercato,  e'   effettuata   dalle   imprese
          individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il  termine
          massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento  della
          richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura,
          ivi  inclusi  i  limiti   e   gli   aspetti   relativi   al
          bilanciamento fisico e  commerciale,  e'  esercitata  dalle
          imprese di vendita  in  base  ad  indirizzi  stabiliti  dal
          Ministro delle attivita'  produttive  da  emanare,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              48. Resta ferma la possibilita'  di  cui  all'art.  17,
          comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
              49. Al fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          nazionale del gas e l'attuazione  della  transizione  dello
          stesso ai nuovi assetti, i  termini  di  cui  all'art.  28,
          comma 4, e all'art. 36 del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005. 
              50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema  del  gas
          naturale di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  ee),  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si  considerano
          effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del
          corrispettivo, salvo  il  disposto  del  quarto  comma  del
          medesimo art. 6. 
              51. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, e' abrogato. 
              52.   Al   fine   di   garantire   la   sicurezza    di
          approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
          nel settore dello stoccaggio e  della  vendita  di  gas  di
          petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
          riordinare   le   norme   relative   all'installazione    e
          all'esercizio degli  impianti  di  riempimento,  travaso  e
          deposito di GPL, nonche'  all'esercizio  dell'attivita'  di
          distribuzione di gas di  petrolio  liquefatti.  Il  decreto
          legislativo e' adottato  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive,   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno, dell'economia e delle finanze,  dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  assicurare  adeguati  livelli  di  sicurezza  anche
          attraverso la  revisione  delle  vigenti  regole  tecniche,
          ferma restando la competenza del Ministero dell'interno  in
          materia di emanazione delle norme tecniche  di  prevenzione
          incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio in materia di prevenzione e  protezione  dai
          rischi industriali; 
              b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche
          attraverso  la  determinazione  di  requisiti   tecnici   e
          professionali    per    l'esercizio    dell'attivita'     e
          l'adeguamento della normativa  inerente  la  logistica,  la
          commercializzazione e l'impiantistica; 
              c) rivedere  il  relativo  sistema  sanzionatorio,  con
          l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive. 
              53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di  GPL  e  metano
          per autotrazione, nell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
          25 settembre 1997, n. 324, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1997, n.  403,  le  parole:  «entro
          l'anno  successivo  alla  data  di  immatricolazione»  sono
          sostituite dalle seguenti: «entro  i  tre  anni  successivi
          alla data di immatricolazione». 
              54. I contributi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 25 settembre 1997, n.  324,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.  403,  come
          modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore  delle
          persone giuridiche. 
              55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in
          materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione  di  oli
          minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7. 
              56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera
          a), sono attivita' sottoposte a regimi autorizzativi: 
              a) l'installazione e l'esercizio di nuovi  stabilimenti
          di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; 
              b) la dismissione degli stabilimenti di  lavorazione  e
          stoccaggio di oli minerali; 
              c)  la  variazione  della  capacita'   complessiva   di
          lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; 
              d) la  variazione  di  oltre  il  30  per  cento  della
          capacita' complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di  oli
          minerali. 
              57. Le autorizzazioni sono  rilasciate  dalla  regione,
          sulla base degli indirizzi e degli  obiettivi  generali  di
          politica energetica, previsti dai commi 3,  4  e  7,  fatte
          salve  le  disposizioni  vigenti  in  materia   ambientale,
          sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi  e
          di demanio marittimo. 
              58. Le modifiche degli stabilimenti  di  lavorazione  o
          dei  depositi  di  oli  minerali,  non   ricomprese   nelle
          attivita' di cui al comma 56,  lettere  c)  e  d),  nonche'
          quelle  degli  oleodotti,   sono   liberamente   effettuate
          dall'operatore, nel rispetto  delle  normative  vigenti  in
          materia ambientale, sanitaria, fiscale,  di  sicurezza,  di
          prevenzione incendi e di demanio marittimo . 
              59. Allo scopo di promuovere l'espansione  dell'offerta
          energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza  degli
          approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle
          infrastrutture energetiche, il  Ministero  delle  attivita'
          produttive  puo'  concludere,  per  investimenti  in  opere
          localizzate nelle aree depresse del  Paese  e  definite  di
          pubblica utilita' in applicazione del comma 1  dell'art.  1
          del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,  contratti
          di programma da stipulare previa  specifica  autorizzazione
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
          22 ottobre 1992, n.  415,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della  legislazione
          applicabile. Con apposito regolamento emanato  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  sono  definite
          condizioni  di   ammissibilita'   e   modalita'   operative
          dell'intervento pubblico. 
              60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura
          di  valutazione  di  impatto  ambientale  si  applica  alla
          realizzazione  e   al   potenziamento   di   terminali   di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le
          opere connesse, fatte salve le  disposizioni  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'art. 8 della legge 24
          novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di  cui  all'art.  8
          della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per  la
          realizzazione di stoccaggi di gas naturale in  sotterraneo,
          ferma   restando   l'applicazione   della   procedura    di
          valutazione di  impatto  ambientale,  ove  stabilito  dalla
          legge. 
              61. I titolari di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
          naturale in sotterraneo possono usufruire di  non  piu'  di
          due proroghe di dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
          programmi di stoccaggio e adempiuto a  tutti  gli  obblighi
          derivanti dalle concessioni medesime. 
              62.  Il  Ministero  delle  attivita'   produttive,   di
          concerto con il Ministero dell'interno,  con  il  Ministero
          dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  promuove,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o
          piu' accordi di programma con  gli  operatori  interessati,
          gli istituti di  ricerca  e  le  regioni  interessate,  per
          l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano. 
              63. Ai fini della concessione  dei  contributi  per  la
          realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastrutture pubbliche, previsti  dall'art.  11  della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
          sono ammissibili le  spese  relative  alle  seguenti  voci:
          progettazione,  direzione  lavori  e  sicurezza;  servitu',
          danni, concessioni e relative spese; materiali;  trasporti;
          lavori di costruzione civile,  montaggi  e  messa  in  gas;
          costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario. 
              64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano  di
          societa' concessionarie per la costruzione  delle  reti  di
          distribuzione del gas naturale,  le  spese  ammissibili  al
          finanziamento ai sensi della legge  28  novembre  1980,  n.
          784, comprendono i costi di diretta  imputazione,  i  costi
          sostenuti dalle unita' aziendali impiegate  direttamente  e
          indirettamente nella costruzione dei  beni,  per  la  quota
          imputabile  ai  singoli  beni.  I   predetti   costi   sono
          comprensivi anche delle spese generali nella misura massima
          del 5 per cento del costo complessivo del  bene.  Non  sono
          comunque ammissibili alle agevolazioni  le  maggiori  spese
          sostenute oltre l'importo globale approvato con il  decreto
          di concessione del contributo. 
              65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai  commi
          63 e 64, le imprese del gas e  le  societa'  concessionarie
          presentano  al  Ministero   delle   attivita'   produttive,
          unitamente  allo   stato   di   avanzamento   finale,   una
          dichiarazione del legale rappresentante, attestante che  il
          costo effettivamente sostenuto per la  realizzazione  delle
          opere non e' inferiore alla spesa  complessiva  determinata
          in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo  effettivo
          risulti inferiore alla  spesa  complessiva  determinata  in
          sede di istruttoria,  gli  stessi  soggetti  presentano  la
          documentazione   finale   di   spesa   corredata   da   una
          dichiarazione del  legale  rappresentante  che  indichi  le
          variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento
          e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate.
          Il  contributo  e'  calcolato  sulla   base   della   spesa
          effettivamente sostenuta. 
              66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non
          e' tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini
          della presentazione degli stati  di  avanzamento  intermedi
          dei lavori di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980,
          n. 784, e successive modificazioni. 
              67. I termini per la presentazione al  Ministero  delle
          attivita' produttive della documentazione finale di spesa e
          della documentazione di  collaudo,  previsti  dall'art.  1,
          commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416,  gia'
          differiti al 31 dicembre  2002  dall'art.  8-quinquies  del
          decreto-legge 23 novembre 2001,  n.  411,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.  463,  sono
          ulteriormente differiti al 30 giugno 2005. 
              68.  Al  comma  10-bis   dell'art.   15   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» e'
          sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma  9
          del presente articolo decorrono» e le  parole:  «due  anni»
          sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 
              69. La disposizione di cui all'art. 15,  comma  5,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  relativa  al
          regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in
          essere al 21 giugno 2000, data di  entrata  in  vigore  del
          medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che
          e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato,  durante
          il periodo transitorio, se stabilita nei relativi  atti  di
          affidamento o di concessione. Tale facolta'  va  esercitata
          secondo le norme ivi stabilite.  Le  gare  sono  svolte  in
          conformita' all'art. 14 del decreto legislativo  23  maggio
          2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato  art.
          15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva
          la facolta' per l'ente locale  affidante  o  concedente  di
          prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, per un anno  la  durata  del  periodo
          transitorio,  qualora  vengano  ravvisate  motivazioni   di
          pubblico interesse. Nei casi previsti dall'art.  15,  comma
          9, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  il
          periodo transitorio non puo' comunque terminare oltre il 31
          dicembre 2012. E' abrogato il comma 8  dell'art.  15  dello
          stesso decreto legislativo n. 164 del 2000. 
              70.  Ai  fini  della   diversificazione   delle   fonti
          energetiche    a    tutela    della     sicurezza     degli
          approvvigionamenti  e  dell'ambiente,  il  Ministro   delle
          attivita'  produttive,   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  promuove,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'  accordi
          di programma con gli operatori interessati, gli istituti di
          ricerca  e  le  regioni  interessate,  per  la  ricerca   e
          l'utilizzo  di   tecnologie   avanzate   e   ambientalmente
          sostenibili per la produzione di  energia  elettrica  o  di
          carburanti da carbone. 
              71. [Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi
          previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e  successive  modificazioni,  l'energia
          elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
          prodotta in impianti statici con  l'utilizzo  dell'idrogeno
          ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia  prodotta
          da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
          limitatamente alla quota di energia termica  effettivamente
          utilizzata per il teleriscaldamento. 
              72. L'art. 23, comma  8,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica  anche  alle
          piccole derivazioni ad uso idroelettrico di  pertinenza  di
          soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione  della
          relativa domanda entro il 31 dicembre 2005. 
              73. Il risparmio di energia primaria ottenuto  mediante
          la produzione e l'utilizzo di calore da  fonti  energetiche
          rinnovabili  costituisce  misura  idonea  al  conseguimento
          degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art.
          9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
          dell'art. 16, comma 4, del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164. 
              74. Al secondo periodo del comma  1  dell'art.  15  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo  la  parola:
          «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da  quelli
          di cui al terzo periodo,». 
              75. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i
          seguenti: «I soggetti  destinatari  di  incentivi  relativi
          alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da
          fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata  in
          esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e  nelle
          relative  modifiche   e   integrazioni   sono   considerati
          rinunciatari  qualora  non  abbiano  fornito  idonea  prova
          all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  di  avere
          concretamente  avviato  la  realizzazione   dell'iniziativa
          mediante l'acquisizione  della  disponibilita'  delle  aree
          destinate ad ospitare  l'impianto,  nonche'  l'accettazione
          del  preventivo  di  allacciamento  alla   rete   elettrica
          formulato dal gestore  competente,  ovvero  l'indizione  di
          gare  di  appalto  o  la  stipulazione  di  contratti   per
          l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di  opere
          relative all'impianto, ovvero la stipulazione di  contratti
          di finanziamento dell'iniziativa o  l'ottenimento  in  loro
          favore di misure di incentivazione previste da altre  leggi
          a carico del bilancio dello Stato. I  soggetti  beneficiari
          che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo  periodo  non
          sono considerati rinunciatari e  perdono  il  diritto  alle
          previste  incentivazioni  nei  limiti   corrispondenti   al
          ritardo accumulato». 
              76.  Il  Ministero  delle  attivita'   produttive,   di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e
          forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con
          l'Ente per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
          (ENEA) per  l'attuazione  delle  misure  a  sostegno  della
          diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza  negli
          usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di  programma
          non possono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              77. Il permesso di ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi in terraferma, di cui  all'art.  6  della  legge  9
          gennaio  1991,  n.  9,  e  successive   modificazioni,   e'
          rilasciato a seguito di  un  procedimento  unico  al  quale
          partecipano  le   amministrazioni   statali   e   regionali
          interessate,  svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Esso  consente  lo  svolgimento  di
          attivita' di prospezione consistente in rilievi  geologici,
          geofisici e geochimici, eseguiti  con  qualunque  metodo  o
          mezzo, e ogni altra operazione  volta  al  rinvenimento  di
          giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi  esplorativi.
          Del rilascio del permesso di ricerca e' data  comunicazione
          ai comuni interessati. 
              78.  L'autorizzazione  alla  perforazione   del   pozzo
          esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle  opere
          necessari, delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture
          indispensabili  all'attivita'  di  perforazione,  che  sono
          dichiarati  di  pubblica   utilita',e'   concessa,   previa
          valutazione di impatto ambientale, su istanza del  titolare
          del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
          minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente,  a
          seguito di un procedimento unico, al quale  partecipano  la
          regione e gli enti locali interessati, svolto nel  rispetto
          dei principi di semplificazione e con le modalita'  di  cui
          alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              79. Il permesso di ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi in mare, di cui all'art. 6 della  legge  9  gennaio
          1991, n. 9, e successive  modificazioni,  e'  rilasciato  a
          seguito di un procedimento unico al  quale  partecipano  le
          amministrazioni statali interessate,  svolto  nel  rispetto
          dei principi di semplificazione e con le modalita'  di  cui
          alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Esso  consente  lo
          svolgimento di  attivita'  di  prospezione  consistente  in
          rilievi geologici, geofisici  e  geochimici,  eseguiti  con
          qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta  al
          rinvenimento di giacimenti,  escluse  le  perforazioni  dei
          pozzi esplorativi. 
              80.  L'autorizzazione  alla  perforazione   del   pozzo
          esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle  opere
          necessari, delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture
          indispensabili all'attivita' di perforazione  e'  concessa,
          previa valutazione di impatto ambientale,  su  istanza  del
          titolare del permesso di ricerca di cui  al  comma  79,  da
          parte   dell'ufficio   territoriale   minerario   per   gli
          idrocarburi e la geotermia competente. 
              81. [Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di  cui
          al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
          marine a qualsiasi titolo  protette  per  scopi  di  tutela
          ambientale, di ripopolamento,  di  tutela  biologica  o  di
          tutela archeologica, in virtu'  di  leggi  nazionali  o  in
          attuazione di atti e convenzioni  internazionali,  essa  e'
          sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
          di impatto ambientale,  di  cui  all'art.  20  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni]. 
              82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
          le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78  comportino
          variazione  degli  strumenti   urbanistici,   il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha  effetto
          di variante urbanistica. 
              82-ter. La concessione di coltivazione  di  idrocarburi
          liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9  gennaio
          1991, n. 9, e successive  modificazioni,  e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico al  quale  partecipano  le
          amministrazioni competenti ai sensi del  comma  7,  lettera
          n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
          di semplificazione e con le modalita' di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241.  Con  decreto  dei  Ministri  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti  e
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          individuate le attivita'  preliminari  che  non  comportano
          effetti significativi e permanenti  sull'ambiente  che,  in
          attesa della determinazione conclusiva della conferenza  di
          servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi
          e la geotermia e' competente ad autorizzare. 
              82-quater.   La   concessione   di   coltivazione    di
          idrocarburi  in  terraferma  costituisce  titolo   per   la
          costruzione degli impianti e delle opere  necessari,  degli
          interventi  di  modifica,  delle  opere  connesse  e  delle
          infrastrutture  indispensabili  all'esercizio,   che   sono
          considerati   di   pubblica   utilita'   ai   sensi   della
          legislazione vigente. 
              82-quinquies.  Qualora  le  opere  di  cui   al   comma
          82-quater    comportino    variazioni    degli    strumenti
          urbanistici,  il  rilascio  della  concessione  di  cui  al
          medesimo   comma   82-quater   ha   effetto   di   variante
          urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
          82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  nell'ambito  della  quale  si
          considera    acquisito    l'assenso    dell'amministrazione
          convocata  se  questa   non   partecipa   o   se   il   suo
          rappresentante non ne esprime in tale sede  definitivamente
          la volonta'. 
              82-sexies. Le attivita'  finalizzate  a  migliorare  le
          prestazioni degli impianti di coltivazione di  idrocarburi,
          compresa la perforazione e la reiniezione  delle  acque  di
          strato o della frazione gassosa estratta in giacimento,  se
          effettuate a partire da opere esistenti e  nell'ambito  dei
          limiti di produzione ed emissione dei programmi  di  lavoro
          gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione  rilasciata
          dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  e  la
          geotermia.  Le  autorizzazioni  relative  alla  reiniezione
          delle acque di strato o della frazione gassosa estratta  in
          giacimento  sono  rilasciate  con  la  prescrizione   delle
          precauzioni tecniche necessarie a garantire  che  esse  non
          possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
          ecosistemi. 
              83. Le disposizioni di cui ai  commi  da  77  a  82  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli  per
          i quali sia  completata  la  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in  corso  di
          conclusione il relativo procedimento su  dichiarazione  del
          proponente. 
              84. Il valore complessivo  delle  misure  stabilite,  a
          seguito di specifici accordi tra  la  regione  e  gli  enti
          locali  interessati  ed  i  titolari  di   concessioni   di
          coltivazione  di  idrocarburi  in  terraferma  non   ancora
          entrate in produzione alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, a titolo di contributo compensativo per  il
          mancato  uso  alternativo  del   territorio   dovuto   alla
          costruzione degli impianti e delle opere  necessarie,  agli
          interventi  di  modifica,  alle  opere  connesse   e   alle
          infrastrutture  indispensabili  all'esercizio,   non   puo'
          eccedere il valore complessivo del 15 per cento  di  quanto
          comunque spettante alla regione e agli enti locali  per  le
          aliquote  di  prodotto  della  coltivazione.   La   regione
          competente per territorio provvede  alla  ripartizione  dei
          contributi compensativi con gli enti locali interessati. La
          mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo
          per la sospensione dei lavori necessari  per  la  messa  in
          produzione dei giacimenti di idrocarburi o  per  il  rinvio
          dell'inizio della coltivazione. 
              85. E' definito come impianto di piccola generazione un
          impianto per la produzione di energia elettrica,  anche  in
          assetto cogenerativo,  con  capacita'  di  generazione  non
          superiore a 1 MW. 
              85-bis. E' definito come impianto  di  microgenerazione
          un impianto per la produzione di energia  elettrica,  anche
          in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore  a
          50 kWe. 
              86. L'installazione di un impianto di  microgenerazione
          o di piccola generazione, purche' certificati, e'  soggetta
          a norme  autorizzative  semplificate.  In  particolare,  se
          l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata  agli  stessi
          oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione
          di calore con pari potenzialita' termica. 
              87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e'  stabilito  in
          0,05 GWh o multipli di detta grandezza. 
              88. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,   il   Ministro   delle   attivita'
          produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  il  Ministro  dell'interno,
          emana con proprio decreto le norme la certificazione  degli
          impianti di  piccola  generazione  e  di  microgenerazione,
          fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di
          sicurezza. 
              89.  A  decorrere  dall'anno  2005,   l'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  effettua  annualmente  il
          monitoraggio  dello  sviluppo  degli  impianti  di  piccola
          generazione e di microgenerazione  e  invia  una  relazione
          sugli effetti della  generazione  distribuita  sul  sistema
          elettrico ai Ministri di cui al comma 88,  alla  Conferenza
          unificata e al Parlamento. 
              90. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto  legislativo  31
          gennaio 2001, n. 22, e' sostituito dal seguente: 
              «4. Il soggetto  che  immette  in  consumo  i  prodotti
          indicati nel comma 1 e' obbligato  a  mantenere  la  scorta
          imposta indipendentemente dal tipo di  attivita'  svolta  e
          dalla capacita' autorizzata dell'impianto presso  il  quale
          e' avvenuta l'immissione al consumo». 
              91. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
          31 gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo  stabilito
          annualmente dall'A.I.E. di cui  al  comma  1,  il  prodotto
          Orimulsion puo' essere equiparato, nella misura fissata nel
          decreto annuale di determinazione degli obblighi di  scorta
          di  cui  all'art.  1,  ai  prodotti  petroliferi   di   cui
          all'allegato A del  presente  decreto.  Per  tale  prodotto
          l'immissione   al   consumo   e'   desunta    dall'avvenuto
          perfezionamento    degli    adempimenti    doganali     per
          l'importazione». 
              92. L'art. 8 del decreto legislativo 31  gennaio  2001,
          n. 22, e' abrogato. 
              93. Ai fini di una migliore attuazione della  normativa
          in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo
          il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre
          1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
              «5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere  dal  1°
          gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
          sono determinati: 
              a) per l'olio, per ciascuna concessione e  per  ciascun
          titolare in essa presente, come media ponderale dei  prezzi
          di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.  Nel
          caso  di  utilizzo   diretto   dell'olio   da   parte   del
          concessionario,  il  valore  dell'aliquota  e'  determinato
          dallo stesso  concessionario  sulla  base  dei  prezzi  sul
          mercato  internazionale  di  greggi  di   riferimento   con
          caratteristiche similari, tenuto  conto  del  differenziale
          delle rese di produzione; 
              b) per il gas, per tutte le concessioni e per  tutti  i
          titolari, in base alla media aritmetica  relativa  all'anno
          di riferimento dell'indice QE, quota energetica  del  costo
          della  materia  prima  gas,  espresso  in  euro   per   MJ,
          determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          ai sensi della Del.Aut.en. el. e gas  22  aprile  1999,  n.
          52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  100  del  30
          aprile 1999, e successive  modificazioni,  assumendo  fissa
          l'equivalenza 1 Smc =(uguale) 38,52 MJ. A decorrere dal  1°
          gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli  fini
          del presente articolo,  e'  effettuato  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas sulla base  dei  parametri  di
          cui alla stessa deliberazione». 
              94.  Dopo  il  comma  6  dell'art.   19   del   decreto
          legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «6-bis. Per le produzioni di gas ottenute  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto  di  qualunque
          onere, compresi gli oneri relativi  alla  coltivazione,  al
          trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
          al comma 6, l'ammontare della  produzione  annuale  di  gas
          esentata   dal   pagamento   dell'aliquota   per   ciascuna
          concessione  di  coltivazione,  di  cui  al  comma  3,   e'
          stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni  in
          terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le  produzioni
          in mare». 
              95. Il valore unitario  delle  aliquote  relative  alle
          produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996,
          n.  625,  fino  all'anno  2001,  qualora  non  sussista  la
          possibilita' di attribuire in modo univoco ad  una  singola
          concessione di coltivazione il prezzo medio  fatturato  del
          gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun
          titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso
          fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste
          la suddetta possibilita' di attribuzione univoca. 
              96.  Dopo  il  comma  2  dell'art.   40   del   decreto
          legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis. I titolari di concessioni di  coltivazione  che
          hanno presentato istanze di esonero ai sensi  dell'art.  26
          della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali  non
          risultino conclusi i relativi accertamenti,  inviano  entro
          il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al
          comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora  in
          corso alla data  del  31  dicembre  1997.  L'aggiornamento,
          sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o
          da  un  suo  delegato,  indica  altresi'  l'importo   delle
          eventuali aliquote non corrisposte  e  ad  esso  si  allega
          copia dell'avvenuto versamento, entro  la  stessa  data,  a
          titolo   definitivo,   dell'80   per   cento   dell'importo
          indicato». 
              97.  I  commi  3,  4  e  5  dell'art.  40  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati. 
              98.  Ad  integrazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2003,  n.  368,  la
          gestione e la messa in sicurezza dei  rifiuti  radioattivi,
          che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile
          nucleare  irraggiato  e  dei  materiali  nucleari  presenti
          sull'intero territorio  nazionale,  e'  svolta  secondo  le
          disposizioni di cui ai commi da 99 a 106. 
              99. - 101. (abrogati) 
              102. Al fine di contribuire alla riduzione degli  oneri
          generali  afferenti  al  sistema  elettrico   di   cui   al
          decreto-legge 18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.  83,  nonche'
          alla sicurezza del sistema elettrico  nazionale,  la  SOGIN
          Spa, su  parere  conforme  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive, di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio,  valorizza  i  siti  e   le
          infrastrutture esistenti. 
              103.  Ai  fini  di  una   migliore   valorizzazione   e
          utilizzazione   delle   strutture   e   delle    competenze
          sviluppate, la  SOGIN  Spa  svolge  attivita'  di  ricerca,
          consulenza,  assistenza  e  servizio  in  tutti  i  settori
          attinenti all'oggetto  sociale,  in  particolare  in  campo
          energetico, nucleare e di protezione  dell'ambiente,  anche
          all'estero. Le attivita' di  cui  al  presente  comma  sono
          svolte dalla medesima societa', in  regime  di  separazione
          contabile anche tramite la partecipazione  ad  associazioni
          temporanee di impresa. 
              104. I  soggetti  produttori  e  detentori  di  rifiuti
          radioattivi  conferiscono,  nel  rispetto  della  normativa
          nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della
          tecnica e alle  indicazioni  dell'Unione  europea,  per  la
          messa  in  sicurezza  e  per  lo  stoccaggio  al   Deposito
          Nazionale di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  del
          decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I  tempi  e  le
          modalita'  tecniche  del  conferimento  sono  definiti  con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per
          la sicurezza nucleare di cui all'art.  21,  comma  15,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              105. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque ometta di effettuare il  conferimento  di  cui  al
          comma 104, e' punito con l'arresto fino a due  anni  e  con
          l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque  violi  le  norme
          tecniche e le modalita' definite  dal  decreto  di  cui  al
          comma 104, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000  e  non
          superiore a euro 300.000. 
              106. (abrogato) 
              107.  Con  decreto   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive,  su  proposta  dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas,  sono  definite  le  caratteristiche
          tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra  le
          reti energetiche nazionali e  quelle  degli  Stati  il  cui
          territorio e' interamente compreso nel territorio italiano. 
              108. I  gruppi  generatori  concorrono  alla  sicurezza
          dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto  con
          potenze inseribili su richiesta del distributore  locale  o
          del Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  Spa,
          secondo modalita'  definite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di
          trasmissione nazionale Spa. 
              109. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti
          dal Gestore della rete di  trasmissione  nazionale  Spa  ai
          sensi   del   D.M.   11   novembre   1999   del    Ministro
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14  dicembre
          1999,  che  utilizzano,  per  la  produzione   di   energia
          elettrica  in  combustione,  farine  animali   oggetto   di
          smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001,  n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
          n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile  la  produzione
          di energia elettrica in misura pari al 100 per cento  della
          differenza ottenuta applicando le modalita' di  calcolo  di
          cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del predetto  D.M.  11
          novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,  con  riferimento  esclusivo  all'energia
          elettrica imputabile alle farine animali e al  netto  della
          produzione  media  di  elettricita'  imputabile   a   fonti
          rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999.  La
          produzione di energia elettrica di cui  al  presente  comma
          non   puo'   essere   oggetto   di   ulteriori   forme   di
          incentivazione o sostegno. 
              110. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge le  spese  per  le  attivita'  svolte  dagli
          uffici della Direzione generale per l'energia e le  risorse
          minerarie del Ministero delle attivita'  produttive,  quali
          autorizzazioni,  permessi   o   concessioni,   volte   alla
          realizzazione  e   alla   verifica   di   impianti   e   di
          infrastrutture energetiche di  competenza  statale  il  cui
          valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro,  salvo
          esclusione  disposta  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita' produttive, per le relative istruttorie  tecniche
          e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
          e operative, sono poste a carico del  soggetto  richiedente
          tramite il versamento  di  un  contributo  di  importo  non
          superiore  all'1  per  mille  del  valore  delle  opere  da
          realizzare. L'obbligo di versamento  non  si  applica  agli
          impianti o alle infrastrutture per i  quali  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
          l'istruttoria. 
              111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma  110,
          ivi  comprese  le  spese  di  funzionamento  degli   organi
          consultivi, operanti presso la  citata  Direzione  generale
          per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere
          pareri ai fini dell'istruttoria di cui  al  medesimo  comma
          110, si provvede  nel  limite  delle  somme  derivanti  dai
          versamenti di cui al  comma  110  che,  a  tal  fine,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero  delle
          attivita' produttive. 
              112. Rimangono a carico dello Stato le  spese  relative
          alle attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario  per
          gli  idrocarburi  e  la  geotermia  per  la  prevenzione  e
          l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene  del
          lavoro negli impianti e  nelle  lavorazioni  soggetti  alle
          norme di polizia mineraria,  nonche'  per  i  controlli  di
          produzione e per la tutela dei giacimenti. 
              113. All'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio  1991,
          n. 10, sono soppresse le  parole:  «per  non  piu'  di  una
          volta». 
              114. All'art. 3, comma 15, del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo. 
              115.  Al  fine  di  garantire  lo   svolgimento   degli
          adempimenti previsti dalla presente  legge,  e  nei  limiti
          delle effettive disponibilita' derivanti dai versamenti  di
          cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia
          e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  possono  essere  nominati,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili, non piu' di  ulteriori  venti  esperti
          con le medesime modalita' previste dall'art. 22,  comma  2,
          della legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e  dalle  relative
          disposizioni attuative. 
              116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita' dei
          compiti assegnati al Ministero delle  attivita'  produttive
          nel settore energetico, per il trattamento  del  personale,
          anche  dirigenziale,   gia'   appartenente   al   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   e'
          autorizzata  la  spesa  di  euro  2.000.000   a   decorrere
          dall'anno 2004. Con decreto del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri per la ripartizione della somma di cui  al  periodo
          precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004. 
              117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116,
          pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005  e
          2006,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  43,
          della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come  da  ultimo
          rifinanziata  dalla  tabella  C,  voce   «Ministero   delle
          attivita' produttive»,  allegata  alla  legge  24  dicembre
          2003, n. 350. 
              118. All'art. 2 della legge 14 novembre 1995,  n.  481,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 28,  la  parola:  «ottanta»  e'  sostituita
          dalla seguente: «centoventi»; 
              b) al comma 30, la  parola:  «quaranta»  e'  sostituita
          dalla seguente: «sessanta». 
              119. Al fine di accrescere la sicurezza e  l'efficienza
          del sistema energetico nazionale, mediante  interventi  per
          la  diversificazione  delle  fonti   e   l'uso   efficiente
          dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive: 
              a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con
          il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,
          un  piano  nazionale  di  educazione  e  informazione   sul
          risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di
          spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000,
          2.436.000 e 2.468.000; 
              b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il
          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          progetti pilota per il risparmio  ed  il  contenimento  dei
          consumi energetici in edifici  utilizzati  come  uffici  da
          pubbliche amministrazioni, nel  limite  di  spesa  di  euro
          5.000.000 annui; 
              c) potenzia  la  capacita'  operativa  della  Direzione
          generale   per   l'energia   e   le   risorse    minerarie,
          incrementando, nel limite di  20  unita',  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni,  la  dotazione  di  risorse   umane,
          mediante  assunzioni  nel  triennio  2004-2006  e  mediante
          contratti  con  personale  a  elevata  specializzazione  in
          materie energetiche, il cui limite  di  spesa  e'  di  euro
          500.000 annui; 
              d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio in esecuzione di  accordi  di
          cooperazione    internazionale    esistenti,    studi    di
          fattibilita' e progetti di ricerca in materia di tecnologie
          pulite del carbone  e  ad  «emissione  zero»,  progetti  di
          sequestro   dell'anidride    carbonica    e    sul    ciclo
          dell'idrogeno,  consentendo  una  efficace   partecipazione
          nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di  euro
          5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006; 
              e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui  alla  lettera  d),   gli   oneri   di   partecipazione
          all'International Energy Forum  e  promuove  le  attivita',
          previste  per  il  triennio   2004-2006,   necessarie   per
          l'organizzazione  della  Conferenza   internazionale,   che
          l'Italia ospita come presidenza di turno. 
              120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119,
          pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a  euro  12.936.000
          per l'anno 2005 e a euro 12.968.000  per  l'anno  2006,  si
          provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004,  a  euro
          2.936.000 per l'anno 2005 e a  euro  2.968.000  per  l'anno
          2006, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2004-2006,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2004,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle  attivita'  produttive  e,  quanto  a  euro
          10.000.000 per ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del   medesimo   bilancio   2004-2006,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2004,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle attivita' produttive. 
              121.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
          ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'art.  20
          della  legge  15  marzo   1997,   n.   59,   e   successive
          modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
              a) articolazione della normativa per  settori,  tenendo
          anche conto dell'organizzazione dei mercati di  riferimento
          e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori  che
          derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e  di
          formazione del mercato interno europeo; 
              b)  adeguamento  della  normativa   alle   disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali, anche in  vigore
          nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio  della
          delega,  nel  rispetto  delle  competenze  conferite   alle
          amministrazioni centrali e regionali; 
              c) promozione della concorrenza nei settori  energetici
          per i quali si e' avviata la procedura di liberalizzazione,
          con riguardo  alla  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita' e di indirizzo e di vigilanza del  Ministro  delle
          attivita' produttive; 
              d)  promozione  dell'innovazione  tecnologica  e  della
          ricerca in campo energetico ai  fini  della  competitivita'
          del sistema produttivo nazionale.» 
              - L'art. 13 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          abrogato dal presente decreto, recava: 
              «13. Norme per la riduzione dei  costi  degli  apparati
          pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.» 
              -  La  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, S.O. 
              - L'art. 3  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2008)», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre
          2007, n. 300, S.O., reca: 
              «Art. 3 Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire;
          Contenimento e razionalizzazione  delle  spese  valide  per
          tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.» 
              - Si riporta il comma 44 dell'art. 3 della citata legge
          n. 244 del 2007 come modificato dal presente decreto: 
              «3. 44. Il  trattamento  economico  onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche  amministrazioni  statali  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, agenzie, enti pubblici  anche  economici,  enti  di
          ricerca, universita',  societa'  non  quotate  a  totale  o
          prevalente  partecipazione   pubblica   nonche'   le   loro
          controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati  di
          qualsiasi natura nel  territorio  metropolitano,  non  puo'
          superare  quello  del  primo  presidente  della  Corte   di
          cassazione.  Il  limite  si  applica  anche  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ai  presidenti  e
          componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
          societa' non  quotate,  ai  dirigenti.  Il  limite  non  si
          applica  alle  attivita'  di  natura  professionale  e   ai
          contratti d'opera, che non possono  in  alcun  caso  essere
          stipulati con chi ad altro titolo percepisce  emolumenti  o
          retribuzioni ai sensi dei  precedenti  periodi,  aventi  ad
          oggetto  una  prestazione  artistica  o  professionale  che
          consenta  di  competere  sul  mercato  in   condizioni   di
          effettiva concorrenza. Nessun  atto  comportante  spesa  ai
          sensi dei precedenti periodi puo' ricevere  attuazione,  se
          non sia stato  previamente  reso  noto,  con  l'indicazione
          nominativa dei destinatari e dell'ammontare  del  compenso,
          attraverso    la     pubblicazione     sul     sito     web
          dell'amministrazione o del  soggetto  interessato,  nonche'
          comunicato  al  Governo  e  al  Parlamento.  In   caso   di
          violazione,  l'amministratore   che   abbia   disposto   il
          pagamento e il destinatario del  medesimo  sono  tenuti  al
          rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma  pari  a
          dieci volte l'ammontare eccedente la cifra  consentita.  Le
          disposizioni di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          presente comma non  possono  essere  derogate  se  non  per
          motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
          di tempo non superiore a tre anni,  fermo  restando  quanto
          disposto dal periodo precedente.  Le  amministrazioni,  gli
          enti e le societa' di cui al primo e  secondo  periodo  del
          presente comma per i quali  il  limite  trova  applicazione
          sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
          alla Corte dei conti. Coloro che sono legati da un rapporto
          di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
          societa' a  partecipazione  pubblica  o  loro  partecipate,
          collegate  e  controllate,  e  che  sono  al  tempo  stesso
          componenti  degli  organi  di  governo   o   di   controllo
          dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
          di lavoro, sono collocati di diritto in  aspettativa  senza
          assegni  e  con  sospensione  della  loro   iscrizione   ai
          competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai  fini
          dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
          cumulativo le  somme  comunque  erogate  all'interessato  a
          carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso  di
          pluralita' di incarichi da uno stesso  organismo  conferiti
          nel corso dell'anno.  Alla  Banca  d'Italia  e  alle  altre
          autorita'  indipendenti  il  presente  comma   si   applica
          limitatamente alle previsioni di pubblicita' e  trasparenza
          per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori  al
          limite di cui al primo periodo del presente comma.» 
              - Per il testo dell'art. 18, del  citato  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note all'art. 27. 
              - L'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69,  recante
          "Disposizioni    per    lo    sviluppo    economico,     la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile", abrogato dal presente decreto, recava: 
              «Art. 71. Societa' pubbliche» 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  «Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica», come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali di cui all'art. 68, comma 1,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'art. 2  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4.  All'art.  62,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
          o  indirettamente  in  misura  totalitaria,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   provvedimento   dalle
          amministrazioni pubbliche,  il  compenso  di  cui  all'art.
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          sponsorizzazioni. 
              10. (soppresso) 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          missioni, anche all'estero, con esclusione  delle  missioni
          internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
          delle  forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita'  e  dagli
          enti di ricerca  con  risorse  derivanti  da  finanziamenti
          dell'Unione europea ovvero di soggetti privati  nonche'  da
          finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
          ricerca. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto le diarie per le  missioni  all'estero  di
          cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  per
          attivita' esclusivamente  di  formazione  deve  essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%(percento) e' attribuito al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' versato all'entrata del bilancio  dello
          Stato per essere  riassegnato  al  fondo  ammortamento  dei
          titoli di Stato e la residua quota del 30%(percento) e'  di
          competenza della  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19. (abrogato) 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'art. 9 del presente decreto. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'art. 270 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. - 21-quater. (abrogati) 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato  art.
          2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.  181,
          entro i quali e' possibile  l'utilizzo  di  beni  e  valori
          sequestrati. 
              21-sexies.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2020,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo art.  8,
          comma 1, primo periodo, nonche' alle  disposizioni  vigenti
          in  materia  di  contenimento  della  spesa   dell'apparato
          amministrativo  effettuando  un   riversamento   a   favore
          dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per  cento
          delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi  di
          funzionamento stabilite con la citata legge.  Si  applicano
          in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
          comma 3 del presente articolo, nonche' le  disposizioni  di
          cui all'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi  18,  54  e
          59, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  all'art.  27,
          comma 2, e all'art.  48,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi  dell'art.  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001  anche  a  soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti le misure percentuali previste dal predetto  art.
          19,  comma  6,  e'  disposto  nei  limiti  delle   facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies.  All'art.  17,   comma   3,   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   3-bis,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          recante «Ulteriori misure urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria  e  per  lo  sviluppo»,  come  modificato   dal
          presente decreto: 
              «Art.  3-bis  (Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). - 1. A tutela della concorrenza  e  dell'ambiente,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo  restando
          il termine di cui al primo periodo del presente  comma  che
          opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
          tempi previsti per  la  riorganizzazione  del  servizio  in
          ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
          locali di settore in ambiti o bacini territoriali  ottimali
          gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
          nonche' ai sensi delle discipline  di  settore  vigenti  o,
          infine,  delle  disposizioni  regionali  che  abbiano  gia'
          avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali  in
          coerenza con le previsioni  indicate  nel  presente  comma.
          Decorso inutilmente il termine indicato, il  Consiglio  dei
          Ministri, a  tutela  dell'unita'  giuridica  ed  economica,
          esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
          5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo  svolgimento  dei
          servizi pubblici locali in  ambiti  o  bacini  territoriali
          ottimali e omogenei, comunque tali da  consentire  economie
          di  scala  e  di  differenziazione  idonee  a  massimizzare
          l'efficienza del servizio. 
              1-bis.  Le  funzioni  di  organizzazione  dei   servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile  2014,
          n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano  ai  predetti
          enti di  governo  entro  il  1°  marzo  2015  oppure  entro
          sessanta giorni dall'istituzione o  designazione  dell'ente
          di governo dell'ambito territoriale ottimale ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
          150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2014, n. 15, il Presidente della regione  esercita,  previa
          diffida all'ente locale ad adempiere entro  il  termine  di
          trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
          cui al comma 1 devono effettuare  la  relazione  prescritta
          dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre  2012,  n.  221,  e  le  loro  deliberazioni  sono
          validamente assunte  nei  competenti  organi  degli  stessi
          senza necessita' di ulteriori deliberazioni,  preventive  o
          successive, da parte degli organi degli enti locali.  Nella
          menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
          sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
          per la forma di affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le
          ragioni con riferimento agli obiettivi di  universalita'  e
          socialita', di efficienza, di economicita'  e  di  qualita'
          del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione  degli
          interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
          affidatario,  la  relazione  deve  comprendere   un   piano
          economico-finanziario che, fatte salve le  disposizioni  di
          settore, contenga anche la proiezione, per  il  periodo  di
          durata dell'affidamento, dei  costi  e  dei  ricavi,  degli
          investimenti  e  dei   relativi   finanziamenti,   con   la
          specificazione,  nell'ipotesi  di  affidamento  in   house,
          dell'assetto  economico-patrimoniale  della  societa',  del
          capitale     proprio     investito     e     dell'ammontare
          dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il  piano
          economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
          di  credito   o   da   societa'   di   servizi   costituite
          dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo  degli
          intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, e successive  modificazioni,  o  da  una  societa'  di
          revisione ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house,  gli  enti
          locali     proprietari      procedono,      contestualmente
          all'affidamento,  ad  accantonare  pro  quota   nel   primo
          bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una  somma
          pari all'impegno  finanziario  corrispondente  al  capitale
          proprio previsto per il  triennio  nonche'  a  redigere  il
          bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              2-bis.    L'operatore    economico     succeduto     al
          concessionario iniziale, in via universale  o  parziale,  a
          seguito di operazioni societarie effettuate  con  procedure
          trasparenti,  comprese  fusioni   o   acquisizioni,   fermo
          restando il  rispetto  dei  criteri  qualitativi  stabiliti
          inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
          scadenze  previste.  In  tale  ipotesi,  anche  su  istanza
          motivata del gestore, il  soggetto  competente  accerta  la
          persistenza dei criteri qualitativi e la  permanenza  delle
          condizioni di equilibrio economico-finanziario al  fine  di
          procedere,  ove  necessario,  alla  loro  rideterminazione,
          anche tramite l'aggiornamento del termine  di  scadenza  di
          tutte o di  alcune  delle  concessioni  in  essere,  previa
          verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  effettuata  dall'Autorita'  di  regolazione
          competente,  ove  istituita,  da   effettuare   anche   con
          riferimento  al  programma  degli  interventi  definito   a
          livello di ambito territoriale ottimale  sulla  base  della
          normativa e della regolazione di settore. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
          risorse derivanti  da  fondi  europei,  i  finanziamenti  a
          qualsiasi titolo concessi a  valere  su  risorse  pubbliche
          statali  ai  sensi  dell'art.  119,  quinto  comma,   della
          Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete  di
          rilevanza economica sono attribuiti agli  enti  di  governo
          degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali  ovvero  ai
          relativi  gestori  del  servizio  a  condizione  che  dette
          risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
          investimento approvati dai menzionati enti di  governo.  Le
          relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
          selezionati tramite procedura di gara ad evidenza  pubblica
          o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente,  o
          l'ente  di  governo  dell'ambito   nei   settori   in   cui
          l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
          l'efficienza gestionale e la  qualita'  del  servizio  reso
          sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa  o
          dall'ente  di  governo  dell'ambito,  ovvero  che   abbiano
          deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
              4-bis. Le spese in conto capitale, ad  eccezione  delle
          spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
          locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale  o
          parziale, anche a seguito di quotazione, di  partecipazioni
          in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
          delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
          e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
          stabilita' interno. 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
          disposizioni, comprese quelle  di  carattere  speciale,  in
          materia di servizi pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   23-bis,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento dei conti pubblici», come modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,  sentita
          la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le
          societa'  direttamente  o  indirettamente  controllate   da
          amministrazioni dello Stato e dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art.  2389,
          terzo comma,  del  codice  civile,  possono  includere  una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai  sensi  dell'art.  2364,  secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'art. 2389,  terzo  comma,  del
          codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
          non quotate, controllate dalle societa' di cui al  comma  1
          del presente  articolo,  non  possono  superare  il  limite
          massimo indicato dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di cui al predetto comma 1  per  la  societa'
          controllante e, comunque, quello di cui al  comma  5-bis  e
          devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi  principi  di
          oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. - 5-ter. - 5-quater. - 5-quinquies. -  5-sexies.
          (abrogati)» 
              - Per il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, come modificato dal  presente  decreto,
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge 31
          agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30  ottobre  2013,
          n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il  perseguimento
          di   obiettivi   di   razionalizzazione   nelle   pubbliche
          amministrazioni», come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Misure urgenti in  materia  di  mobilita'  nel
          pubblico impiego e nelle societa' partecipate). - 1.  Fermo
          restando  quanto  previsto   dall'art.   33   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001  in  materia  di  trasferimento
          unilaterale del personale eccedentario, per sopperire  alle
          gravi carenze di  personale  degli  uffici  giudiziari,  al
          personale   dirigenziale   e   non    dirigenziale    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che
          presentano situazioni di soprannumerarieta' o di  eccedenza
          rispetto  alle  loro  dotazioni   organiche   ridotte,   e'
          consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio  diretto
          a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire
          i  posti  vacanti  del  personale  amministrativo  operante
          presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella
          qualifica corrispondente.  Il  passaggio  avviene  mediante
          cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo
          criteri prefissati dallo stesso Ministero  della  giustizia
          in apposito  bando.  Al  personale  trasferito  si  applica
          l'art. 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo  del
          predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
              2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (soppressi) 
              7-bis. (abrogato) 
              7-ter.   I   dirigenti   delle   societa'   controllate
          direttamente o indirettamente  da  amministrazioni  o  enti
          pubblici,  ad  esclusione  di  quelle  emittenti  strumenti
          finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          risultino  titolari   di   trattamento   pensionistico   di
          vecchiaia ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata
          gia'  disposta,  cessano  il  proprio  rapporto  di  lavoro
          improrogabilmente al 31 dicembre 2013,  qualora  le  stesse
          societa' abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle
          societa' medesime e' fatto  divieto  di  coprire,  mediante
          nuove  assunzioni,  le  posizioni  resesi  disponibili   in
          organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al
          periodo precedente. In caso di societa'  con  esercizio  in
          avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento  pensionistico
          di vecchiaia o di anzianita', il  trattamento  medesimo  e'
          sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  551  e  562,
          della citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013,  n.  302,  S.O.,
          come modificato dal presente decreto: 
              «551. Comma 551 
              Nel caso  in  cui  i  soggetti  di  cui  al  comma  550
          presentino un risultato di esercizio  o  saldo  finanziario
          negativo, le pubbliche amministrazioni locali  partecipanti
          accantonano  nell'anno   successivo   in   apposito   fondo
          vincolato  un  importo  pari  al  risultato  negativo   non
          immediatamente  ripianato,  in  misura  proporzionale  alla
          quota di partecipazione. Limitatamente  alle  societa'  che
          svolgono servizi pubblici a rete  di  rilevanza  economica,
          compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si  intende
          la differenza tra valore e costi della produzione ai  sensi
          dell'art. 2425 del codice civile. L'importo accantonato  e'
          reso disponibile in  misura  proporzionale  alla  quota  di
          partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante  ripiani
          la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione  o  il
          soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in
          cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le
          perdite  conseguite  negli  esercizi  precedenti  l'importo
          accantonato viene reso disponibile agli  enti  partecipanti
          in misura corrispondente  e  proporzionale  alla  quota  di
          partecipazione.» 
              «562. Comma 562 
              Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4  e
          i commi da 1 a 7 dell'art. 9 sono abrogati; 
              b) (abrogata)». 
              - L'art. 23 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita'  e  la
          giustizia sociale», abrogato dal presente decreto recava: 
              «Art. 23 Riordino e riduzione della spesa  di  aziende,
          istituzioni e societa'  controllate  dalle  amministrazioni
          locali». 
              - Per i riferimenti  della  citata  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, si vedano i  riferimenti  normativi  all'art.
          26.