Art. 28 
 
                    Modifiche all'articolo 32-bis 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  per  i
prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori  di  posta
elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e  per
i conservatori»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'AgID  puo'  irrogare  ai  prestatori  di  servizi  fiduciari
qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai  gestori
dell'identita'  digitale   e,   limitatamente   alle   attivita'   di
conservazione  di  firme,  sigilli  o  certificati  elettronici,   ai
soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi
del  Regolamento  eIDAS   e   o   del   presente   Codice,   sanzioni
amministrative in relazione alla gravita' della violazione  accertata
e all'entita' del danno  provocato  all'utenza,  per  importi  da  un
minimo di euro  4.000,00  a  un  massimo  di  euro  40.000,00,  fermo
restando il diritto al risarcimento del maggior danno.  Nei  casi  di
particolare  gravita'  l'AgID  puo'  disporre  la  cancellazione  del
soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati.  Le  sanzioni  vengono
irrogate dal direttore generale dell'AgID,  sentito  il  Comitato  di
indirizzo. Si applica, in quanto  compatibile,  la  disciplina  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui
al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta  agli
obblighi previsti  dal  Regolamento  eIDAS  o  dal  presente  Codice,
fissando  un  termine  e  disciplinando  le  relative  modalita'  per
adempiere.»; 
    d) al comma 2, le parole: «nel  sistema»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei sistemi di posta elettronica certificata» e le parole:
«il certificatore qualificato o» sono soppresse; 
    e) al comma 3 dopo le parole «commi 1» inserire le  seguenti:  «,
1-bis;»; 
    f) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
               «Art. 32-bis Sanzioni  per  i  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, per i gestori di  posta  elettronica
          certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per  i
          conservatori. 
                
              1.  L'AgID  puo'  irrogare  ai  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati,  ai  gestori  di  posta  elettronica
          certificata,  ai   gestori   dell'identita'   digitale   e,
          limitatamente alle attivita'  di  conservazione  di  firme,
          sigilli o  certificati  elettronici,  ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli  obblighi  del
          Regolamento  eIDAS  e  o  del  presente  Codice,   sanzioni
          amministrative in relazione alla gravita' della  violazione
          accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per
          importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di  euro
          40.000,00, fermo restando il diritto  al  risarcimento  del
          maggior danno. Nei casi di particolare gravita' l'AgID puo'
          disporre la  cancellazione  del  soggetto  dall'elenco  dei
          soggetti qualificati.  Le  sanzioni  vengono  irrogate  dal
          Direttore  generale  dell'AgID,  sentito  il  Comitato   di
          indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              1-bis.  L'AgID,   prima   di   irrogare   la   sanzione
          amministrativa di cui al comma  1,  diffida  i  soggetti  a
          conformare la propria condotta agli obblighi  previsti  dal
          Regolamento eIDAS e o  dal  presente  Codice,  fissando  un
          termine  e  disciplinando   le   relative   modalita'   per
          adempiere. 
              2. Qualora si verifichi, fatti salvi i  casi  di  forza
          maggiore  o  di  caso  fortuito,  un  malfunzionamento  nei
          sistemi di  posta  elettronica  certificata  che  determini
          l'interruzione  del   servizio,   ovvero   la   mancata   o
          intempestiva  comunicazione  dello  stesso  disservizio   a
          DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
          lettera  m-bis),  DigitPA  diffida  il  gestore  di   posta
          elettronica certificata a ripristinare la  regolarita'  del
          servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste.  Se
          l'interruzione   del   servizio   ovvero   la   mancata   o
          intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso  di  un
          biennio, successivamente alla prima diffida si  applica  la
          sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
              3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e  2  puo'  essere
          applicata  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
          pubblicazione   dei   provvedimenti   di   diffida   o   di
          cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
          pubblicita' legale. 
              4. (abrogato).»