Art. 28 Relazione di trasparenza annuale 1. Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. 2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato al presente decreto. 3. La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato. 4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o piu' soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato. 5. Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Societa' italiana degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
Note all'art. 28: - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 si veda nelle note all'art. 10.