Art. 28 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.".
Note all'art. 28: - Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un piu' ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea. 2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e' effettuata, tenendo conto delle finalita' di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attivita' di Consip e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura piu' ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure. 2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58. 3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attivita' di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.".