Art. 28 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  data  della  sua   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  23,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 
  3. I bandi  e  gli  avvisi  di  gara  concernenti  lavori  su  beni
culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni,  quando
la loro pubblicazione sia intervenuta  anteriormente  all'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo  83,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e  OS
24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre  2010,  n.  207  ricomprendono  anche  i   lavori   relativi,
rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili
e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera  f),  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il  rinvio  contenuto  nel
presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e  OS
25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, ovunque  ricorra,  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice  dei
contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie
indicate nel medesimo decreto. 
  5. Per i lavori eseguiti all'estero si  continua  ad  applicare  la
disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del  decreto  di  cui
all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  6. La qualifica di restauratore di beni culturali e'  acquisita  ai
sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nelle more del completamento della procedura  di  attribuzione  della
qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182,  del  Codice  dei
beni culturali e  del  paesaggio,  attraverso  la  pubblicazione  dei
relativi elenchi, i soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
possono  proseguire  lo  svolgimento  di   attivita'   lavorative   e
professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e  gli  uffici
preposti alla tutela valutano l'idoneita' allo svolgimento dei lavori
di  restauro  da  parte  dei  soggetti  esecutori  sulla  base  della
qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di
qualificazione presentati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 agosto 2017 
 
                                              Il Ministro dei beni 
                                          e delle attivita' culturali 
                                                  e del turismo 
                                                   Franceschini 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Delrio 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  23,  comma  3,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «3. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'art.
          216, comma 4.». 
              - Per il testo  dell'art.  83,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 9. 
              - Per il testo vigente dell'art. 10, comma  4,  lettera
          f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
          si veda nelle note all'art. 4. 
              - Per il testo dell'allegato A, categorie  OG2,  OS2-A,
          OS2-B,  OS24  e  OS25,  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  si  veda  nelle  note
          all'art. 4. 
              - Si riporta l'ultimo testo vigente  dell'art.  84  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207: 
              «Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione  dei
          lavori eseguiti all'estero). - 1.  Per  i  lavori  eseguiti
          all'estero  da  imprese  con  sede  legale  in  Italia,  il
          richiedente  produce  alla   SOA   la   certificazione   di
          esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto,
          da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e,  laddove
          emesso, dal certificato di collaudo. 
              2.  La  certificazione  e'  rilasciata,  su   richiesta
          dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato  o
          del Ministero degli affari esteri, con spese a  carico  del
          medesimo interessato; da essa risultano i  lavori  eseguiti
          secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di
          esecuzione, indicazioni utili  relative  all'incidenza  dei
          subappalti per ciascuna categoria nonche' la  dichiarazione
          che i lavori sono stati eseguiti regolarmente  e  con  buon
          esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con
          le indicazioni necessarie per  la  completa  individuazione
          dell'impresa subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e
          della categoria dei lavori eseguiti. La  certificazione  e'
          rilasciata  secondo   modelli   semplificati,   individuati
          dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari  esteri
          per  gli  aspetti  di  competenza  ed  e'   soggetta,   ove
          necessario,  a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'
          consolari italiane all'estero. 
              3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese  italiane,
          i  subappaltatori,  ai   fini   del   conseguimento   della
          qualificazione,   possono   utilizzare    il    certificato
          rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma  2  e,
          qualora  non  sia  stato   richiesto   dall'esecutore,   il
          certificato  puo'   essere   richiesto   direttamente   dal
          subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
              4. La certificazione e'  prodotta  in  lingua  italiana
          ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da
          una traduzione  certificata  conforme  in  lingua  italiana
          rilasciata dalla  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
          ovvero una traduzione in lingua  italiana  eseguita  da  un
          traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una
          volta  conseguita  la  certificazione,  la  trasmette  alla
          competente struttura centrale del  Ministero  degli  affari
          esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico
          di   cui   all'art.   8,   con   le   modalita'   stabilite
          dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati. 
              5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e  non
          disponga  piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di
          esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
          a pieno le proprie funzioni a causa di  palesi  difficolta'
          nel medesimo Paese, puo' fare  riferimento  alla  struttura
          competente del Ministero degli affari esteri.». 
              - Per il testo  dell'art.  83,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 9. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 29  e  182
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 29 (Conservazione). -  1.  La  conservazione  del
          patrimonio culturale e' assicurata mediante  una  coerente,
          coordinata e programmata attivita' di studio,  prevenzione,
          manutenzione e restauro. 
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto. 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale. 
              5. Il Ministero definisce, anche con il concorso  delle
          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli
          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme
          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di
          conservazione dei beni culturali. 
              6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia. 
              7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  definiti  i
          criteri  ed  i  livelli   di   qualita'   cui   si   adegua
          l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione. 
              9-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni. 
              10.  La  formazione  delle  figure  professionali   che
          svolgono  attivita'  complementari  al  restauro  o   altre
          attivita'  di  conservazione  e'  assicurata  da   soggetti
          pubblici e privati ai sensi della  normativa  regionale.  I
          relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di  qualita'
          definiti con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni,
          ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              11.  Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e   le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti   pubblici   e    privati,    possono    istituire
          congiuntamente centri, anche  a  carattere  interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione di interventi di  conservazione  e  restauro  su
          beni culturali, di particolare  complessita'.  Presso  tali
          centri possono essere altresi' istituite, ove  accreditate,
          ai sensi  del  comma  9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento del restauro.  All'attuazione  del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              «Art. 182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti
          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia
          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito
          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici
          decorate dei beni architettonici. 
              1-bis. La qualifica di restauratore di  beni  culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro i quali conseguono la qualifica ai  sensi  dell'art.
          29, commi 7, 8 e 9. 
              1-ter. La  procedura  di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
          tabella 1 dell'allegato B spetta per  i  titoli  di  studio
          conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
          conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da  coloro  i
          quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
          giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla   tabella   2
          dell'allegato B spetta per la  posizione  di  inquadramento
          formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
          previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta   per
          l'attivita' di  restauro  presa  in  carico  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  conclusasi
          entro il 31 dicembre 2014. 
              1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione   dei   punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
              a)  e'  considerata  attivita'  di  restauro  di   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
              b) e' riconosciuta  soltanto  l'attivita'  di  restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
              c) l'attivita' svolta deve risultare da  atti  di  data
          certa emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli
          istituti di cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
          dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al   momento   della
          conclusione dell'appalto,  ivi  compresi  atti  concernenti
          l'organizzazione  ed  i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
          appaltatrice; 
              d) la durata dell'attivita' di restauro e'  documentata
          dai termini di consegna e di completamento dei lavori,  con
          possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori  eseguiti
          nello stesso periodo. 
              1-quinquies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di
          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-sexies.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'art.  29,
          comma  10,  acquisisce  la   qualifica   di   collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a)  abbia  conseguito  la   laurea   specialistica   in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
              b) abbia conseguito la laurea in  Beni  culturali  (L1)
          ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
          beni culturali (L43); 
              c) abbia  conseguito  un  diploma  in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
              d) abbia conseguito un diploma  presso  una  scuola  di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,
          con insegnamento non inferiore a due anni; 
              e) risulti inquadrato nei ruoli  delle  amministrazioni
          pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
          del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
          di assistente tecnico restauratore; 
              f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
          mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
          meno di quattro anni, con regolare  esecuzione  certificata
          nell'ambito  della   procedura   di   selezione   pubblica.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              1-septies. Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 
              1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
          beni  culturali  e'  attribuita   con   provvedimenti   del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-novies. I titoli di studio di  cui  alla  sezione  I,
          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella
          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma  11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti  dello  stesso  art.  29.  Il   decreto   predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in  via
          sostitutiva, ai sensi dell'art. 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146,  comma
          4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'  competente
          alla gestione  del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti
          relativi alle domande di  autorizzazione  paesaggistica  in
          sanatoria presentate entro il 30  aprile  2004  non  ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della domanda per il sopravvenuto divieto, senza  pronuncia
          nel    merito    della     compatibilita'     paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'  obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,   a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei termini di legge. Si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'art. 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge  15  dicembre
          2004, n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione  della
          sanzione  pecuniaria  ivi  stabilita.   Il   parere   della
          soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge  15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,  comma
          1-quater, si applicano le sanzioni  di  cui  all'art.  167,
          comma 5.».