Art. 28 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1.  Oltre  a  quanto  previsto   dall'art.   12,   la   commissione
esaminatrice  dei  concorsi  disciplinati  dal   presente   Capo   e'
presieduta da un consigliere di Stato,  da  un  magistrato  o  da  un
avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da
un prefetto ed e' composta: 
    a) per i concorsi per  l'accesso  alla  carriera  dei  medici  di
Polizia, da due medici della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a primo dirigente medico e da due  docenti  universitari  o
ricercatori universitari. La commissione e' integrata da  un  docente
universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore   a   primo   dirigente,   esperto   in   ciascuna    delle
specializzazioni indicate nel bando di concorso; 
    b)  per  i  concorsi  per  l'accesso  alla  carriera  dei  medici
veterinari di Polizia, da un  medico  veterinario  della  Polizia  di
Stato, ovvero da un medico veterinario  militare  e  da  due  docenti
universitari o ricercatori universitari.