Art. 28 
 
Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli  ostacoli  alla
ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies,  comma  4,
decreto-legge  6/1998,  conv.  legge  61/1998;  Articoli  107  e  108
                    decreto-legislativo 112/1998) 
 
  1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare
fronte ai danni occorsi  al  patrimonio  pubblico,  privato  ed  alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione  della  lettera  e),
del comma 2, dell'articolo 25, relativamente  alle  ricognizioni  dei
fabbisogni  completate  dai  Commissari  delegati  e   trasmesse   al
Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni  del
Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della
lettera f), del citato articolo 25,  si  provvede  all'individuazione
delle modalita' di concessione di agevolazioni, contribuiti  e  forme
di ristoro in favore  dei  soggetti  pubblici,  privati  e  attivita'
economiche  e  produttive,  danneggiati  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  allo  scopo   a
legislazione vigente: 
    a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati
dalla  tipologia  degli  eventi  calamitosi  commisurati  alla   loro
intensita' ed estensione; 
    b) definizione di metodologie omogenee  per  l'intero  territorio
nazionale; 
    c) per i danni subiti dai  soggetti  privati  e  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  in  tutto  o  in  parte  indennizzati  da
compagnie  assicuratrici,  previsione  che  la  corresponsione  degli
eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione  temporanea  in
altra localita' del territorio nazionale, per  la  ricostruzione,  la
riparazione o il ripristino dei danni  abbia  luogo  solo  fino  alla
concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal  caso,  che
il contributo cosi' determinato sia integrato con un'ulteriore  somma
pari ai premi  assicurativi  versati  dai  soggetti  danneggiati  nel
quinquennio antecedente la data dell'evento; 
    d) l'esclusione degli edifici  abusivi  danneggiati  o  distrutti
dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza. 
  2. Con  successive  ordinanze  di  protezione  civile  adottate  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinati le modalita' e i  termini  per  la  presentazione  delle
istanze e la relativa istruttoria.