Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «da  diporto»  sono  inserite  le
seguenti: «e da diporto utilizzate a  fini  commerciali»  e  dopo  le
parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite  le  seguenti:  «o
dall'armatore»; 
    b) dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Per  i
marittimi  imbarcati  sulle  imbarcazioni  da  diporto   oggetto   di
contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita
la rotazione sulle predette unita' senza la prevista  annotazione  di
imbarco e sbarco. In tale  caso  e'  fatto  obbligo  all'armatore  di
comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione,
all'autorita'  marittima   competente   la   composizione   effettiva
dell'equipaggio di ciascuna unita'.». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta l'art. 38 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 38 (Ruolino  di  equipaggio).  -  1.  Qualora  si
          intenda imbarcare sulle unita'  da  diporto  e  da  diporto
          utilizzate    a    fini    commerciali,    quali     membri
          dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle  matricole  della
          gente di mare o  della  navigazione  interna,  deve  essere
          preventivamente richiesto dal proprietario o  dall'armatore
          all'autorita' competente  apposito  documento,  redatto  in
          conformita' al modello approvato con decreto  del  Ministro
          delle   infrastrutture   e   dei    trasporti    ai    fini
          dell'iscrizione  dei  nominativi  del  personale  marittimo
          imbarcato e  per  gli  altri  dati  indicati  nello  stesso
          documento. 
              1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni  da
          diporto oggetto di contratti di  noleggio  appartenenti  al
          medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette
          unita' senza la prevista annotazione di imbarco  e  sbarco.
          In tale caso e' fatto obbligo all'armatore  di  comunicare,
          nello stesso giorno in cui avviene la  predetta  rotazione,
          all'autorita'   marittima   competente   la    composizione
          effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».