Art. 28 
 
                      Modifiche all'articolo 84 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni  di  volontariato»
sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»; 
    b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«2, 3 e 4»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  anche  alle
organizzazioni di volontariato che, a seguito  di  trasformazione  in
enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore.». 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Si  riporta  l'articolo  84,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  84  (Regime  fiscale  delle  organizzazioni   di
          volontariato e  degli  enti  filantropici).  -  1.  Non  si
          considerano  commerciali,  oltre  alle  attivita'  di   cui
          all'articolo 79, commi 2, 3  e  4,  le  seguenti  attivita'
          effettuate dalle organizzazioni di  volontariato  e  svolte
          senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente  per
          fini di concorrenzialita' sul mercato: 
              a) attivita' di vendita di beni acquisiti  da  terzi  a
          titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che  la
          vendita sia curata direttamente  dall'organizzazione  senza
          alcun intermediario; 
              b) cessione di beni  prodotti  dagli  assistiti  e  dai
          volontari sempreche' la vendita  dei  prodotti  sia  curata
          direttamente  dall'organizzazione  di  volontariato   senza
          alcun intermediario; 
              c) attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande
          in occasione  di  raduni,  manifestazioni,  celebrazioni  e
          simili a carattere occasionale. 
              2. I redditi degli immobili destinati in via  esclusiva
          allo svolgimento di  attivita'  non  commerciale  da  parte
          delle   organizzazioni   di   volontariato   sono    esenti
          dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              2-bis. La disposizione di cui al  comma  2  si  applica
          anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di
          trasformazione in enti filantropici,  sono  iscritte  nella
          specifica sezione del Registro Unico  Nazionale  del  Terzo
          settore.