Art. 284 
 
                           Offerte anomale 
 
    1. Si applica l'articolo 121. I riferimenti  ivi  contenuti  alle
soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e 122, comma  9,
del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i  riferimenti
alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettere a) e b), e 124,
comma 8, del codice. 
 
              Note all'art. 284 
              - Per il testo dell'art. 28, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
          n. 163, si veda nelle Note all'art. 47. 
              - Il testo dell'art. 122, comma 9, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 122 (Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori  pubblici  sotto  soglia)  -  (...)  9.  Per  lavori
          d'importo inferiore o pari a 1 milione di  euro  quando  il
          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso,
          la   stazione   appaltante   puo'   prevedere   nel   bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo  86;
          in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque
          la facolta' di esclusione automatica  non  e'  esercitabile
          quando il numero  delle  offerte  ammesse  e'  inferiore  a
          dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3." 
              - Il testo dell'art. 124, comma 8, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o  pari
          a 100.000 euro, quando il  criterio  di  aggiudicazione  e'
          quello del prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'
          prevedere nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi  dell'articolo  86;  in  tal  caso  non  si   applica
          l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di  esclusione
          automatica non  e'  esercitabile  quando  il  numero  delle
          offerte ammesse e'  inferiore  a  dieci;  in  tal  caso  si
          applica l'articolo 86, comma 3."