Art. 285 
 
                    Servizi sostitutivi di mensa 
 
                     (d.P.C.M. 18 novembre 2005) 
 
    1.  L'attivita'  di  emissione  di   buoni   pasto,   consistente
nell'attivita' finalizzata a  rendere  per  il  tramite  di  esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale,  e'  svolta
esclusivamente da societa' di capitali con capitale  sociale  versato
non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno  come  oggetto
sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il  servizio
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di  altri  titoli  di
legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa'
di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione  nella
quale  una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'elenco   di   cui
all'articolo 161 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
esprime un giudizio ai sensi dell'articolo  156  del  citato  decreto
legislativo, ovvero da una  relazione  redatta  da  una  societa'  di
revisione iscritta nel registro istituito presso il  Ministero  della
giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. 
    2. Gli operatori economici attivi nel settore  dell'emissione  di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi  dell'Unione  Europea  possono
esercitare l'attivita' di cui al comma 1 se  a  cio'  autorizzate  in
base alle norme del Paese di appartenenza.  Le  societa'  di  cui  al
comma 1 possono svolgere l'attivita' di  emissione  dei  buoni  pasto
previa dichiarazione di inizio attivita'  dei  rappresentanti  legali
comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma  1  e
trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241,  e  successive  modificazioni,  al  Ministero   dello   sviluppo
economico. 
    3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni  pasto
e' erogato, fermo restando il possesso del  riconoscimento  ai  sensi
del regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  29  aprile  2004,  nel   caso   di   preparazione   o
manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio,
dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita': 
    a) le somministrazioni di alimenti  e  bevande  effettuate  dagli
esercizi di somministrazione di cui alla legge  25  agosto  1991,  n.
287, ed alle eventuali  leggi  regionali  in  materia  di  commercio,
nonche' da mense aziendali ed interaziendali; 
    b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per  il  consumo
immediato,  effettuate,  oltre   che   dagli   stessi   esercizi   di
somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e
gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n.  443,  nonche'
dagli esercizi di vendita di cui  al  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114,  ed  alle  eventuali  leggi  regionali  in  materia  di
commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti  al  settore
merceologico alimentare. 
    4. I buoni pasto: 
    a)  consentono   all'utilizzatore   di   ricevere   un   servizio
sostitutivo di mensa di importo pari al  valore  facciale  del  buono
pasto; 
    b)  costituiscono  il  documento   che   consente   all'esercizio
convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei  confronti  delle
societa' di emissione; 
    c) sono utilizzati,  durante  la  giornata  lavorativa  anche  se
domenicale  o  festiva,  esclusivamente  dai  prestatori  di   lavoro
subordinato, a tempo pieno e  parziale,  anche  qualora  l'orario  di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai  soggetti  che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di  collaborazione  anche
non subordinato; 
    d)  non   sono   cedibili,   commercializzabili,   cumulabili   o
convertibili in denaro; 
    e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 
    5. I buoni pasto riportano: 
    a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
    b) la ragione sociale e  il  codice  fiscale  della  societa'  di
emissione; 
    c) il valore facciale espresso in valuta corrente; 
    d) il termine temporale di utilizzo; 
    e) uno spazio riservato alla apposizione della data di  utilizzo,
della   firma   dell'utilizzatore   e   del   timbro   dell'esercizio
convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
    f) la dicitura «Il buono pasto non e'  cumulabile,  ne'  cedibile
ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; puo' essere utilizzato
solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore». 
    6. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto. 
    7. Le procedure  di  scelta  del  contraente  aventi  ad  oggetto
l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa  sono  aggiudicate  di
preferenza ai sensi dell'articolo  83  del  codice  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 82, del  codice;  in  tale  ultimo  caso,  le  stazioni
appaltanti specificano le motivazioni di tale  scelta.  Nel  caso  di
aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma  1
del codice, il bando di gara  stabilisce  i  criteri  di  valutazione
dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo: 
    a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
    b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
    c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
    d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 
    e) il progetto tecnico. 
    8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui  si
espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come
criterio  di  partecipazione  o  di  aggiudicazione  e'   sufficiente
l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno  all'attivazione
della  rete   stessa   entro   un   congruo   termine   dal   momento
dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata  attivazione
della rete richiesta entro il termine indicato comporta la  decadenza
dell'aggiudicazione. 
    9. Gli accordi stipulati tra le societa' di  emissione  di  buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono: 
    a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa'
di  emissione  dei  buoni  pasto  utilizzati  presso   gli   esercizi
convenzionati; 
    b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; 
    c) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative  alle
condizioni di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai  termini
di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme; 
    d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri
corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione; 
    e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data
di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato
potra'  validamente  richiedere  il   pagamento   delle   prestazioni
effettuate. 
    Gli accordi di cui al presente comma possono essere  stipulati  e
modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in
forma scritta. 
    10. Le stazioni appaltanti  che  acquistano  i  buoni  pasto,  le
societa'  di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati  assicurano,
ciascuno nell'esercizio della  rispettiva  attivita'  contrattuale  e
delle obbligazioni di  propria  pertinenza,  la  utilizzabilita'  del
buono pasto per l'intero valore facciale. 
    11.  Il  valore  facciale  del   buono   pasto   e'   comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni  al
pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore
aggiunto lasciano inalterato il  contenuto  economico  dei  contratti
gia' stipulati. 
 
              Note all'art. 285 
              -  Il  testo  degli  artt.  161  e  156   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "disposizioni
          in materia di intermediazione finanziaria, ai  sensi  degli
          articoli 8 e  21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998
          - Supplemento Ordinario n. 52 e' il seguente: 
              "Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione) -
          1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle
          societa'  di  revisione   abilitate   all'esercizio   delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita'  tecnica.
          Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa'  di
          revisione il cui  amministratore  si  trovi  in  una  delle
          situazioni previste dall'articolo 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto  dall'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 o avere  stipulato  una  polizza  di
          assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
          errori  professionali,  comprensiva  della   garanzia   per
          infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dall'esercizio   dell'attivita'   di   revisione
          contabile. L'ammontare della  garanzia  o  della  copertura
          assicurativa e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB  per
          classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli   ulteriori
          parametri   da   essa   eventualmente    individuati    con
          regolamento."¹ 
              ¹Per  l'abrogazione  del  presente  articolo  vedi   il
          combinato disposto del comma 21 dell'art. 40 e del comma  1
          dell'art. 43, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 
              "Art. 156 (Relazioni di revisione) - 1. 
              2. 
              3. 
              4. In caso di giudizio negativo o di  dichiarazione  di
          impossibilita' di esprimere un giudizio o  in  presenza  di
          richiami di  informativa  relativi  a  dubbi  significativi
          sulla  continuita'  aziendale  il  revisore  legale  o   la
          societa' di revisione legale informano  tempestivamente  la
          Consob. 
              4-bis. 
              5.>> 
              - Il testo dell' articolo 2409-bis del codice civile e'
          il seguente: 
              "Art. 2409-bis (Denunzia al tribunale) -  Il  controllo
          contabile sulla  societa'  e'  esercitato  da  un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  il
          controllo contabile sia esercitato dal collegio  sindacale.
          In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia." 
              - Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, e' il seguente: 
              "Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  SCIA)  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,   licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti  dalla
          normativa comunitaria. La segnalazione e'  corredata  dalle
          dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto  di
          notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita'
          personali e i fatti previsti negli articoli  46  e  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   nonche'   dalle
          attestazioni e asseverazioni di tecnici  abilitati,  ovvero
          dalle dichiarazioni di conformita'  da  parte  dell'Agenzia
          delle imprese  di  cui  all'  articolo  38,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  relative
          alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui  al
          primo  periodo;  tali  attestazioni  e  asseverazioni  sono
          corredate dagli elaborati tecnici necessari per  consentire
          le verifiche di competenza dell'amministrazione.  Nei  casi
          in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di  organi
          o  enti  appositi,   ovvero   l'esecuzione   di   verifiche
          preventive,   essi   sono   comunque    sostituiti    dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni.>> 
              -  Il  testo  del  regolameno  (CE)  n.  853/2004   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. 
              -  La  legge  25   agosto   1991,   n.   287,   recante
          "Aggiornamento   della   normativa   sull'insediamento    e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi" e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206. 
              - Il testo dell'articolo 5,  comma  1,  della  legge  8
          agosto   1985,   n.   443,   recante   "Legge-quadro    per
          l'artigianato" pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto  1985,
          n. 199. e' il seguente: 
              "Art.  5  (Albo  delle  imprese  artigiane)  -  1.   E'
          istituito l'albo provinciale delle  imprese  artigiane,  al
          quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese  aventi  i
          requisiti di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  secondo  le
          formalita' previste  per  il  registro  delle  ditte  dagli
          articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
          n. 2011". 
              - Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
          "Riforma  della  disciplina   relativa   al   settore   del
          commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  della  L.  15
          marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile
          1998, n. 95, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 83 del citato D.Lgs. 12 aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa) - 1. Quando il contratto e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
              a) il prezzo; 
              b) la qualita'; 
              c) il pregio tecnico; 
              d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del prodotto; 
              f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
              g) la redditivita'; 
              h) il servizio successivo alla vendita; 
              i) l'assistenza tecnica; 
              l) la data di consegna ovvero il termine di consegna  o
          di esecuzione; 
              m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
              n) la sicurezza di approvvigionamento; 
              o) in caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo,  elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante  una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo scarto tra il punteggio della soglia  e  quello  massimo
          relativo all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia  deve
          essere appropriato. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al  comma  2  impossibile  per  ragioni
          dimostrabili, indicano nel bando di gara e  nel  capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei criteri. 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i  sub
          - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara. 
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni
          appaltanti utilizzano metodologie  tali  da  consentire  di
          individuare  con  un  unico   parametro   numerico   finale
          l'offerta  piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie   sono
          stabilite  dal  regolamento,  distintamente   per   lavori,
          servizi  e  forniture  e,  ove   occorra,   con   modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi, tiene conto di quanto stabilito  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18
          novembre  2005,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
          codice."