Art. 288 
 
                          Asta elettronica 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3,  del
codice, la stazione appaltante ed i concorrenti che hanno  presentato
offerte ammissibili si dotano,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva
competenza, di dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete
da  utilizzare  per  lo  svolgimento  e  la  partecipazione  all'asta
elettronica anche secondo le indicazioni e le informazioni  contenute
nel bando o nell'invito a presentare nuovi prezzi o nuovi valori,  ai
sensi dell'articolo 85, comma 6, del codice. 
    2. La durata dell'asta, preventivamente fissata nell'invito,  non
puo' essere inferiore ad un'ora. 
 
              Note all'art. 288 
              - Il testo dell'articolo 85, commi 3 e  6,  del  citato
          D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, S.O. e' il seguente: 
              "3. Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate
          quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in
          maniera precisa e la valutazione delle offerte  rispondenti
          alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
          automaticamente da un  mezzo  elettronico,  sulla  base  di
          elementi quantificabili in modo tale da essere espressi  in
          cifre o percentuali. Le  stazioni  appaltanti  non  possono
          ricorrere alle aste elettroniche  abusivamente  o  in  modo
          tale da impedire, limitare o distorcere  la  concorrenza  o
          comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come
          definito dal bando e dagli altri atti di gara." 
              "6.  Il  bando  o  il  capitolato  devono  indicare  le
          seguenti specifiche informazioni: 
              a)  gli  elementi  i  cui  valori   sono   oggetto   di
          valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; 
              b) gli eventuali limiti minimi  e  massimi  dei  valori
          degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche
          dell'appalto; 
              c) le informazioni che  saranno  messe  a  disposizione
          degli  offerenti  nel  corso  dell'asta   elettronica   con
          eventuale indicazione del momento in cui  saranno  messe  a
          loro disposizione; 
              d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
          elettronica; 
              e) le  condizioni  alle  quali  gli  offerenti  possono
          effettuare rilanci e, in  particolare,  gli  scarti  minimi
          eventualmente richiesti per il rilancio; 
              f)   le   informazioni   riguardanti   il   dispositivo
          elettronico utilizzato, nonche' le modalita'  e  specifiche
          tecniche di collegamento."