Art. 289 
 
                 Sistema informatico di negoziazione 
 
    1. L'asta elettronica e' svolta attraverso un sistema informatico
di negoziazione costituito da soluzioni  e  strumenti  elettronici  e
telematici  che  consentono  la  presentazione  delle  offerte  e  la
classificazione  delle   stesse   secondo   metodologie   e   criteri
predefiniti, realizzato in conformita' dell'articolo 77 del codice  e
con modalita' e soluzioni che impediscono di operare  variazioni  sui
documenti,   sulle   registrazioni   di   sistema   e   sulle   altre
rappresentazioni  informatiche  e  telematiche  degli  atti  e  delle
operazioni compiuto nell'ambito delle procedure. 
    2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel  rispetto  delle
procedure di scelta del contraente disciplinate  dal  codice,  di  un
apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici  di
negoziazione. 
    3. Il sistema informatico consente al gestore  ed  alle  stazioni
appaltanti di controllare i principali parametri di funzionamento del
sistema  stesso,  segnalando  altresi'   i   malfunzionamenti   delle
procedure e evidenziando le offerte di importo pari o superiore  alla
soglia  di  anomalia.  Le  attivita'  e  le   operazioni   effettuate
nell'ambito del sistema informatico di negoziazione  sono  attribuite
ai  soggetti  attraverso  i  sistemi  di  autenticazione  informatica
previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  si
intendono  compiute  nell'ora   e   nel   giorno   risultanti   dalle
registrazioni  di  sistema.  Le   registrazioni   di   sistema   sono
effettuate,  conservate  ed  archiviate  in  conformita'  di   quanto
previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82. Il tempo del sistema e' sincronizzato sull'ora italiana  riferita
alla scala di tempo  UTC  (IEN),  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n.
591. 
 
              Note all'art. 289 
              - Il testo dell'articolo 77 del citato D.Lgs. 12 aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 77 (Regole applicabili alle comunicazioni)  -  1.
          Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi  di  informazioni
          tra  stazioni  appaltanti  e  operatori  economici  possono
          avvenire, a  scelta  delle  stazioni  appaltanti,  mediante
          posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi
          5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni  di  cui  al
          comma 7, o mediante una  combinazione  di  tali  mezzi.  Il
          mezzo o i mezzi di comunicazione  prescelti  devono  essere
          indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
          procedura. 
              2.  Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve   essere
          comunemente disponibile, in modo da non limitare  l'accesso
          degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 
              3. Le comunicazioni, gli scambi  e  l'archiviazione  di
          informazioni  sono  realizzati  in  modo  da  salvaguardare
          l'integrita' dei dati e la  riservatezza  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione e di  non  consentire  alle
          stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle
          offerte e  delle  domande  di  partecipazione  prima  della
          scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 
              4. Nel rispetto del comma  3,  le  stazioni  appaltanti
          possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche  alla
          presentazione diretta delle  offerte  e  delle  domande  di
          partecipazione,  presso  l'ufficio  indicato  nel  bando  o
          nell'invito. 
              5.   Quando   le   stazioni   appaltanti   chiedano   o
          acconsentano alle comunicazioni per  via  elettronica,  gli
          strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
          nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
          di carattere non discriminatorio,  comunemente  disponibili
          al pubblico e compatibili con i prodotti  della  tecnologia
          dell'informazione e  della  comunicazione  generalmente  in
          uso. Le  stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          (codice   dell'amministrazione   digitale),   operano   nel
          rispetto  delle  previsioni  di  tali  atti  legislativi  e
          successive  modificazioni,  e  delle  relative   norme   di
          attuazione ed esecuzione. In  particolare,  gli  scambi  di
          comunicazioni   tra   amministrazioni   aggiudicatrici    e
          operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
          certificata,  ai  sensi  dell'articolo  48,   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6.  Ai  dispositivi   di   trasmissione   e   ricezione
          elettronica delle offerte e  ai  dispositivi  di  ricezione
          elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
          seguenti regole: 
              a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie
          alla presentazione di offerte e domande  di  partecipazione
          per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono  messe
          a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi  di
          ricezione elettronica delle  offerte  e  delle  domande  di
          partecipazione sono  conformi  ai  requisiti  dell'allegato
          XII, nel rispetto,  altresi',  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti  tenute  alla
          sua osservanza; 
              b) le offerte presentate per  via  elettronica  possono
          essere effettuate solo  utilizzando  la  firma  elettronica
          digitale  come  definita   e   disciplinata   dal   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              c) per la prestazione dei servizi di certificazione  in
          relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e  in
          relazione alla firma digitale di cui alla  lettera  b),  si
          applicano le norme  sui  certificatori  qualificati  e  sul
          sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              d) gli offerenti e i candidati si  impegnano  a  che  i
          documenti, i certificati e  le  dichiarazioni  relativi  ai
          requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
          e  di  cui  agli  articoli  231,  232,  233,  se  non  sono
          disponibili in formato  elettronico,  siano  presentati  in
          forma cartacea prima della scadenza  del  termine  previsto
          per la presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
          partecipazione. 
              7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
          partecipazione  alle   procedure   di   aggiudicazione   di
          contratti pubblici si applicano le regole seguenti: 
              a)  le  domande  di   partecipazione   possono   essere
          presentate,  a   scelta   dell'operatore   economico,   per
          telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma,
          telex, fax; 
              b) le domande di partecipazione presentate per telefono
          devono essere confermate, prima della scadenza del  termine
          previsto per  la  loro  ricezione,  per  iscritto  mediante
          lettera, telegramma, telex, fax; 
              c)  le  domande  di   partecipazione   possono   essere
          presentate per via elettronica, con le modalita'  stabilite
          dal presente articolo, solo se  consentito  dalle  stazioni
          appaltanti; 
              d)  le  stazioni  appaltanti  possono  esigere  che  le
          domande  di  partecipazione  presentate  mediante  telex  o
          mediante  fax  siano  confermate  per  posta  o   per   via
          elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando  di  gara
          tale esigenza e il  termine  entro  il  quale  deve  essere
          soddisfatta." 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 43
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  il
          seguente: 
              "ART. 1 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente  codice
          si intende per: 
              a) allineamento dei dati: il processo di  coordinamento
          dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
          della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
              b)   autenticazione   informatica:    la    validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identita'  nei
          sistemi  informativi,   effettuata   attraverso   opportune
          tecnologie  anche  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
          dell'accesso 1; 
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
          supporto informatico dalle amministrazioni comunali con  la
          prevalente finalita' di dimostrare  l'identita'  anagrafica
          del suo titolare; 
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni; 
              e) certificati elettronici: gli  attestati  elettronici
          che collegano all'identita' del titolare i dati  utilizzati
          per verificare le firme elettroniche; 
              f) certificato qualificato: il certificato  elettronico
          conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
          1999/93/CE, rilasciati da certificatori che  rispondono  ai
          requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; 
              g) certificatore: il soggetto  che  presta  servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime; 
              h) chiave privata: l'elemento della  coppia  di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico; 
              i) chiave pubblica: l'elemento della coppia  di  chiavi
          asimmetriche destinato ad  essere  reso  pubblico,  con  il
          quale si verifica la firma digitale apposta  sul  documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; 
              l) dato a  conoscibilita'  limitata:  il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti; 
              m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il   dato
          formato,   o   comunque   trattato    da    una    pubblica
          amministrazione; 
              n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
              o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai  dati
          senza restrizioni non riconducibili a  esplicite  norme  di
          legge; 
              p)   documento   informatico:    la    rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati  in  forma
          elettronica, allegati oppure connessi tramite  associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica; 
              r) firma elettronica qualificata: la firma  elettronica
          ottenuta   attraverso   una   procedura   informatica   che
          garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con
          mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un  controllo
          esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
          da consentire di rilevare se  i  dati  stessi  siano  stati
          successivamente  modificati,   che   sia   basata   su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma 4; 
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          elettronica qualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi
          crittografiche, una pubblica e una privata,  correlate  tra
          loro, che consente al titolare tramite la chiave privata  e
          al    destinatario    tramite    la    chiave     pubblica,
          rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici; 
              t)  fruibilita'  di  un  dato:   la   possibilita'   di
          utilizzare  il  dato  anche   trasferendolo   nei   sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione; 
              u) gestione informatica dei documenti: l'insieme  delle
          attivita' finalizzate alla  registrazione  e  segnatura  di
          protocollo, nonche' alla  classificazione,  organizzazione,
          assegnazione, reperimento  e  conservazione  dei  documenti
          amministrativi formati o acquisiti  dalle  amministrazioni,
          nell'ambito  del  sistema  di  classificazione   d'archivio
          adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
              z)    pubbliche    amministrazioni     centrali:     le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le istituzioni universitarie, gli  enti  pubblici
          non economici nazionali, l'Agenzia  per  la  rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni   (ARAN),   le
          agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300; 
              aa) titolare: la persona fisica cui  e'  attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica; 
              bb) validazione temporale: il risultato della procedura
          informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'
          documenti informatici, una data ed un orario opponibili  ai
          terzi." 
              "ART. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) -
          1. I documenti degli archivi, le  scritture  contabili,  la
          corrispondenza ed ogni atto, dato o  documento  di  cui  e'
          prescritta la conservazione per legge  o  regolamento,  ove
          riprodotti su supporti informatici sono validi e  rilevanti
          a tutti gli  effetti  di  legge,  se  la  riproduzione  sia
          effettuata  in  modo  da  garantire  la   conformita'   dei
          documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo,
          nel rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 71. 
              2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le
          scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
          documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
          fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
          a garantire la conformita' dei documenti agli originali. 
              3. I documenti informatici, di  cui  e'  prescritta  la
          conservazione  per  legge  o  regolamento,  possono  essere
          archiviati per le esigenze  correnti  anche  con  modalita'
          cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
          digitali. 
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle
          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42." 
              - Il  D.M.  30  novembre  1993,  n.  591,  (Regolamento
          concernente la determinazione  dei  campioni  nazionali  di
          talune unita' di misura del Sistema internazionale (SI)  in
          attuazione dell'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 273), e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37. S.O.