Art. 29. 1. All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa. 3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie. 3-quater. Coloro che al momento della data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' individuate nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. 3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'articolo 30. 3-septies. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione, nonche' di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti.".
Note all'art. 29: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".