Art. 29.
  1.  All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  "3-bis.  I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n.  185,  o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino
pratiche  esenti  da  nulla  osta  o da autorizzazione ai sensi delle
disposizioni  del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n.
1860,  sono  tenuti,  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
delle  disposizioni  stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li
avevano  rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento
a  tali  provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei
provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti
per la revoca stessa.
  3-ter.  Le  Amministrazioni  competenti,  ai  sensi del comma 2, ad
emettere  i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di
detti  provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti
autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle
revoche necessarie.
  3-quater.  Coloro  che  al  momento della data di entrata in vigore
delle  disposizioni  del  decreto  di cui al comma 2 dell'articolo 27
esercitano  le  pratiche  di cui all'articolo 115-ter devono inviare,
entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' individuate nei
piani  di intervento di cui all'articolo 115-quater le valutazioni di
cui all'articolo 115-ter stesso.
  3-quinquies.  I  provvedimenti di conversione o di convalida di cui
al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento
dei   rifiuti  eventualmente  autorizzato  ai  sensi  del  previgente
articolo  105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
  3-sexies.  I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi
rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  105  del decreto del Presidente
della  Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri
provvedimenti   in   materia  di  nulla  osta  all'impiego  ai  sensi
dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento
ai sensi dell'articolo 30.
  3-septies.  Le  autorita'  competenti al rilascio dei provvedimenti
autorizzativi,  di  convalida  o  di  conversione,  nonche' di revoca
relativi  all'impiego  di  categoria  B, inviano all'ANPA, secondo le
modalita'  indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo
27, copia di tali provvedimenti.".
 
Note all'art. 29:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 13 febbraio
1964,  n. 185, reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria
dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".