Art. 29.
   (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
                  e sul soggiorno dello straniero)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  nei  casi di cui al comma 1,
lettera  b),  e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio  non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che dal
matrimonio sia nata prole".
 
             Nota all'art. 29:
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 30 del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v., nelle note all'art.
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