Articolo 29
                            Conservazione

  1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una   coerente,   coordinata   e  programmata  attivita'  di  studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
  2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare  le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
  3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e  al  mantenimento  dell'integrita',  dell'efficienza  funzionale  e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
  4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero  del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi  valori  culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  5.  Il  Ministero  definisce, anche con il concorso delle regioni e
con  la  collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti,  linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
  6.   Fermo   quanto   disposto   dalla   normativa  in  materia  di
progettazione  ed  esecuzione  di  opere  su beni architettonici, gli
interventi  di  manutenzione  e  restauro  su beni culturali mobili e
superfici  decorate  di  beni  architettonici  sono  eseguiti  in via
esclusiva  da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
  7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni  architettonici  sono definiti con decreto del Ministro adottato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  8.  Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  n.  400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  previo parere
della  Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli
di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
  9.  L'insegnamento  del  restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo  Stato.  Con  decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  previo parere
della  Conferenza  Stato-regioni,  sono  individuati  le modalita' di
accreditamento,  i  requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei  soggetti  di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza
sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, cui
partecipa   almeno   un  rappresentante  del  Ministero,  nonche'  le
caratteristiche del corpo docente.
  10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari  al  restauro  o  altre  attivita'  di conservazione e'
assicurata  da  soggetti  pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale.  I  relativi  corsi  si  adeguano  a  criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11.  Mediante  appositi accordi o intese il Ministero e le regioni,
anche  con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici
e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale,   dotati  di  personalita'  giuridica,  cui  affidare
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione,  studio,  documentazione ed
attuazione   di  interventi  di  conservazione  e  restauro  su  beni
culturali,  di  particolare  complessita'. Presso tali centri possono
essere  altresi'  istituite,  ai  sensi  del  comma 9, scuole di alta
formazione per l'insegnamento del restauro.
 
          Note all'art. 29:
              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          la  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri", pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 214
          del  12 settembre  1988,  come  modificato dall'art. 74 del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 30 del
          6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999,
          n.  25,  pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.   35  del  12 febbraio  1999;  ed  integrato
          dall'art.  13  della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
          17 marzo 1997, dispone:
              "Art.  17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  L'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  recante:  "Istituzione  del Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo  1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 250 del 26 ottobre 1998, dispone:
              "Art.  9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
          seguenti  istituti  operano  scuole di alta formazione e di
          studio:  Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
              2.  Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
          formazione  e  di specializzazione anche con il concorso di
          universita'   e   altre  istituzioni  ed  enti  italiani  e
          stranieri   e   possono,   a   loro  volta,  partecipare  e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
              3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
          ammissione  e  i criteri di selezione del personale docente
          sono  stabiliti  con  regolamenti ministeriali adottati, ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  con  decreto del Ministro, d'intesa con la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica. Con decreto del
          Ministro  possono essere istituite sezioni distaccate delle
          scuole gia' istituite.
              4.  Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
          comma  3  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di cui
          all'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          30 settembre 1963, n. 1409".
              -  L'art.  4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,    recante:    "Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del
          30 agosto 1997, dispone:
              "Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano".