Art. 29.
                           Accreditamento

  1.  I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di
qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il
CNIPA.
  2.  Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo
27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo
articolo  il  profilo  professionale del personale responsabile della
generazione  dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della  emissione  dei  certificati  e della gestione del registro dei
certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
  3.  Il  richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, deve inoltre:
    a)  avere  forma  giuridica di societa' di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla  attivita'  bancaria  ai  sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    b)  garantire  il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali,  anche  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e
dei  componenti  degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione  e  controllo  presso  banche  ai  sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4.  La  domanda  di accreditamento si considera accolta qualora non
venga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino  la  documentazione  presentata e che non siano gia' nella
disponibilita'   del   CNIPA   o   che  questo  non  possa  acquisire
autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
  6.  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda, il CNIPA dispone
l'iscrizione  del  richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto
dal  CNIPA  stesso  e  consultabile  anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione.
  7.  Il  certificatore  accreditato  puo' qualificarsi come tale nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
  8.  Sono  equiparati  ai  certificatori  accreditati  ai  sensi del
presente  articolo  i certificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/CE.
  9.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 29:
              - Si   riporta   l'art.   14  del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385:
              "Art.  14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
          La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita' bancaria quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
                a) sia  adottata la forma di societa' per azioni o di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
                a-bis)  la  sede legale e la Direzione generale siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia;
                c) venga    presentato   un   programma   concernente
          l'attivita'  iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo e
          allo statuto;
                d) i  titolari  di partecipazioni rilevanti abbiano i
          requisiti   di   onorabilita'   stabiliti  dall'art.  25  e
          sussistano     i     presupposti     per     il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
                e) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
          di  professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
          nell'art. 26;
                f) non  sussistano,  tra  la  banca  o i soggetti del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza.
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica  delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
          garantita la sana e prudente gestione.
              2-bis.  La  Banca  d'Italia  disciplina la procedura di
          autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla stessa
          quando  la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
          dell'attivita'.
              3.   Non   si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  se  non consti
          l'autorizzazione del comma 1.
              4.  Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
          una  banca  extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
          Ministro  degli  affari  esteri, sentita la Banca d'Italia.
          L'autorizzazione  e'  comunque  subordinata  al rispetto di
          condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
          c)  ed  e).  L'autorizzazione  e'  rilasciata tenendo anche
          conto della condizione di reciprocita'.".
              - Per  il  testo  dell'art.  26 del decreto legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle leggi in
          materia  bancaria  e creditizia) si vedano le note all'art.
          26.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della
          direttiva  1999/93/CE  (Direttiva  del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  relativa  ad  un  quadro comunitario per le
          firme elettroniche.):
              "2. Fatto salvo il paragrafo 1 (1. Gli Stati membri non
          subordinano  ad autorizzazione preventiva la prestazione di
          servizi   di  certificazione),  gli  Stati  membri  possono
          introdurre   o   conservare   sistemi   di   accreditamento
          facoltativi  volti  a  fornire servizi di certificazione di
          livello  piu'  elevato. Tutte le condizioni relative a tali
          sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate
          e   non  discriminatorie.  Gli  Stati  membri  non  possono
          limitare   il   numero   di   prestatori   di   servizi  di
          certificazione   accreditati   per   motivi  che  rientrano
          nell'ambito di applicazione della presente direttiva.".