Art. 29 
 
 
Delle  controversie  in  materia  di  opposizione  alla  stima  nelle
                espropriazioni per pubblica utilita' 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione  alla  stima  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non  diversamente
disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova  il
bene espropriato. 
  3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro  il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto  di  esproprio  o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima  sia  successiva
al decreto di esproprio. Il termine  e'  di  sessanta  giorni  se  il
ricorrente risiede all'estero. 
  4.  Il  ricorso  e'  notificato  all'autorita'   espropriante,   al
promotore  dell'espropriazione  e,  se  del  caso,  al   beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario  del  bene,  ovvero
all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se  attore  e'
il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato  anche  al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell'indennita'. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001  n.  327  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione  per  pubblica  utilita'.-  Testo  A),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 54 (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi  trenta
          giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma
          2,    il    proprietario    espropriato,    il    promotore
          dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse  puo'
          impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria  gli  atti  dei
          procedimenti di  nomina  dei  periti  e  di  determinazione
          dell'indennita',   la   stima   fatta   dai   tecnici,   la
          liquidazione delle spese di stima e comunque puo'  chiedere
          la   determinazione    giudiziale    dell'indennita'.    Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              commi 2 - 4 (abrogati). 
              5.   Trascorso   il   termine   per   la   proposizione
          dell'opposizione  alla  stima,  l'indennita'   e'   fissata
          definitivamente nella somma risultante dalla perizia.».