Art. 29 Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII e' modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.».
Note all'art. 29: Il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 42 (Punti di entrata). - 1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38. 1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII e' modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito. 2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1. 3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O. 3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.".