Art. 29 
 
     Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi 
 
  1.  In  considerazione  della  particolare  gravita'  della   crisi
economica  che  ha  colpito  il  sistema   produttivo,   le   imprese
beneficiarie  delle  agevolazioni   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per  la  formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 
  2. Al fine di conseguire la definitiva  chiusura  dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di  cui  alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di  quelle  concesse  nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia  stata  avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
accerta  la  decadenza  dai  benefici  per  l'insieme  delle  imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3.  La  rimodulazione  dei  programmi  d'investimento  oggetto   di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  consentita
entro e non oltre  un  anno  dalla  data  della  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del  CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso  il  CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti  per  non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento  del  termine   di   ultimazione   degli   investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni  del  programma  e
dei soggetti proponenti. 
  5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia'  oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione  e  di  finanziamento,  non
venga  presentato  il  progetto  esecutivo   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la  decadenza  delle  imprese  interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione  al  CIPE.  Per  i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea,  il  predetto
termine decorre  dalla  comunicazione  degli  esiti  della  notifica,
qualora successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  6. E' disposta la  risoluzione  dei  contratti  di  programma  gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non  abbia  prodotto  la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio.  Qualora  il
contratto  sia  riferito  ad  una  pluralita'   di   iniziative,   la
risoluzione ha  effetto  limitatamente  alle  iniziative  interessate
dall'inadempimento. 
  7. Nell'ambito dei contratti di  programma,  non  si  procede  alla
revoca  delle  agevolazioni  qualora  si  registri  uno   scostamento
dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta  punti
percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli  ottanta
e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di  revoca
parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il  limite
di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta
punti  percentuali  e'  sanzionato  con  la   revoca   totale   delle
agevolazioni. 
  8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge  6
ottobre 1982, n. 752,  della  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e  dell'articolo  114,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro  il
termine  perentorio  di  diciotto  mesi  dalla  predetta   data.   La
documentazione finale di spesa e' presentata  dai  beneficiari  entro
sei mesi,  non  piu'  prorogabili,  dalla  scadenza  del  termine  di
ultimazione come sopra definito.  Il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni. 
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di  situazioni
di particolari gravita' sotto  il  profilo  economico  e  finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento  dei  relativi  livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale  la  sospensione  dei
termini  di  ultimazione  di  programmi  agevolati  a  valere   sugli
strumenti di propria competenza  fino  all'adozione  dei  conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite  cessione  dei  complessi
aziendali.